A cura di Paolo Lucarini, Marzio Scaglioni, Giulia Spalazzi, Lucia Zedda, Davide Marco Mangano, Alessia Sveva Spadoni, Valentina Panettella e Davide Poli
L’emergenza epidemiologica da Covid-19 o «Coronavirus» ha reso necessario un tempestivo intervento da parte del Governo per il sostegno dei lavoratori e delle imprese maggiormente coinvolti.
In tale contesto, è stato emanato il D.L. n. 9 del 2 marzo 2020, recante una serie di misure volte a contenere, per quanto possibile, le ripercussioni negative che l’inarrestabile diffusione del virus sta producendo sulla realtà socio-economica del Paese.
- Con riferimento alle misure riguardanti i datori di lavoro con sede nella “zona rossa” (nella specie territori di Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini, Vo Euganeo) e i lavoratori ivi residenti o domiciliati, che risultano impossibilitati a prestare la propria attività lavorativa, il D.L. n. 9/20 prevede:
- l’introduzione di procedure semplificate per presentare istanza di CIGO o assegno ordinario per sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
- l’ammissione della presentazione della domanda di cassa integrazione ordinaria o di cassa integrazione salariale in deroga, con riferimento alla durata della sospensione del rapporto di lavoro e per un periodo massimo pari a tre mesi;
- il riconoscimento di un’indennità mensile dall’ammontare di euro 500,00 per un massimo di tre mesi, e proporzionata all’effettivo periodo di sospensione dell’attività, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti, compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’assicurazione generale obbligatoria, alle forme esclusive e sostitutive, nonché alla gestione separata, che esercitano la loro attività lavorativa nei comuni della c.d. zona rossa, oppure fossero ivi residenti o domiciliati prima dell’entrata in vigore del decreto. In particolare l’art. 15 del richiamato D.L. n. 9/20, in materia di Cassa integrazione in deroga, prevede che i datori di lavoro possano presentare domanda di CIGD, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020.
Ai lavoratori, invece, sono assicurate la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Tale previsione non si estende, però, ai datori di lavoro domestico. Tali trattamenti sono concessi con decreto delle regioni interessate, le quali lo trasmettono telematicamente all’INPS, unitamente alla lista dei beneficiari, affinché la stessa provveda all’erogazione delle predette prestazioni. L’INPS monitorerà il rispetto del limite di spesa fissato dal Decreto e, laddove emerga il potenziale raggiungimento del limite-soglia, le regioni non potranno più emettere ulteriori provvedimenti concessori.
La suddetta erogazione del trattamento avviene esclusivamente mediante pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS, secondo l’articolo 44, comma 6-ter, D. Lgs. n. 148 del 2015. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 15, anche per le regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 17 del D.L. n. 9/20, è prevista la possibilità di riconoscere – limitatamente ai casi di accertato pregiudizio – trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese. Anche in questo caso per i lavoratori sono assicurate la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori ma nel limite massimo di un mese.
Su tutto il territorio nazionale il lavoro agile («smartworking») previsto dalla L. 22 maggio 2017, n. 81, potrà essere applicato per tutta la durata dello stato di emergenza (ovvero sino al 31/7/20) dai datori di lavoro a ogni rapporto di lavoro subordinato anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.
In aggiunta a quanto sopra, ulteriori misure di sostegno ai lavoratori e alle imprese sono state introdotte con il D.L. 9/2020 per far fronte all’attuale situazione di emergenza. L’articolo 1, commi 2 e ss., ha disposto la proroga delle scadenze degli adempimenti fiscali dell’anno in corso, così come modificate dall’ultimo Decreto Fiscale (articolo 16-bis D.L. 129/2019), con riferimento alla Certificazione Unica e alla presentazione della dichiarazione dei redditi (modello 730/2020), in ragione dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.
Le nuove disposizioni, anche confermate con comunicato stampa dall’Agenzia delle Entrate, riguardano tutta l’Italia, senza distinzioni territoriali di sorta. Il decreto è intervenuto sulle scadenze dei modelli 730/2020 per meglio agevolare gli operatori del campo nell’attuale stato emergenziale. Pertanto, i titolari di redditi di lavoro dipendente potranno adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione, con periodo di imposta 2019, entro il 30 settembre, in sostituzione del precedente termine del 23 luglio, a prescindere dal metodo di compilazione utilizzato.
Tra le varie disposizioni, al quarto comma, si precisa che la scadenza della messa a disposizione del 730 precompilato slitta dal 15 aprile al 5 maggio 2020. Rimangono invariate le modalità di gestione del contenuto del modello 730 da parte dei sostituti di imposta. Con riguardo alla trasmissione dei dati sui redditi tramite CU, al terzo comma, si concede tutto il mese di marzo ai sostituti di imposta, tanto da far coincidere la scadenza prevista per la trasmissione telematica della comunicazione all’Agenzia delle Entrate, con il termine previsto per la consegna della documentazione al lavoratore dipendente.
Da ultimo, il quinto comma stabilisce come nuovo termine di scadenza il 31 marzo per la trasmissione telematica da parte di soggetti terzi (es: farmacie) dei dati relativi a oneri fiscali, deducibili o detraibili, e a spese sostenute dal contribuente nel 2019 che devono confluire nel modello 730 precompilato.
Di seguito si riporta una tabella di riepilogo delle varie scadenze:

In ultimo, con l’art. 9 del DL 9/2020 sono state apportate alcune proroghe alle scadenze relative alle procedure di immigrazione in Italia, in particolare:
- Le Autorità di Pubblica Sicurezza potranno rilasciare i permessi di soggiorno in tempi più lunghi rispetto ai 30 giorni attualmente previsti dalla norma;
- È stata prevista la sospensione dei termini per la richiesta del primo permesso di primo soggiorno (attualmente da richiedere entro 8 giorni dall’Arrivo in Italia) e per le richieste di rinnovo dei permessi di soggiorno (attualmente richiedibili dai 60 giorni prima della scadenza a 60 giorni dopo la scadenza).
In aggiunta si segnala che le Questure ed i Commissariati hanno adottato alcuni accorgimenti per l’accesso alle loro strutture. In particolare è stato limitato a 5 il numero massimo di utenti contemporaneamente presenti all’interno delle strutture per l’espletamento delle pratiche di fotosegnalamento. Le altre persone in attesa dovranno stazionare fuori dalle strutture aumentando i ritardi nei rilascio dei permessi di soggiorno e delle altre procedure di immigrazione per gli stranieri che vogliono soggiornare in Italia.
Quanto introdotto dal D.L. n. 9/20 rappresenta solo un tassello del mosaico normativo emergenziale in continuo divenire.
Il Governo, infatti, è già all’opera su un nuovo decreto che miri a sostenere ulteriormente i settori e i lavoratori maggiormente coinvolti dall’emergenza epidemiologica mediante lo strumento della c.d. «norma salva stipendi 2020», una misura che salvaguardi il salario e i diritti dei lavoratori colpiti.
A quanto consta, con il decreto atteso le giornate di chiusura degli uffici non verranno considerate come giorni di assenza, né verranno applicate decurtazioni sullo stipendio per chi è stato in malattia e/o quarantena sino al 31 marzo 2020. Per quanto riguarda i lavoratori del settore pubblico, anche loro non subiranno alcuna decurtazione da un punto di
vista retributivo e/o previdenziale, ma dovranno solo rinunciare ai buoni pasto.
Naturalmente, circa l’imminente approvazione del nuovo decreto e le misure ivi contenute, il condizionale è d’obbligo, anche alla luce dei repentini cambi di scenario che questa nuova sfida impone.