A cura di Alessandra Ghisio, Maria Progida, Cristian Sgaramella e Paola Barazzetta
COVID-19: Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza – Rinvio al 15/02/ 2021 dei sistemi di allerta
Con il Decreto Legge n. 9 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2020, è stato disposto, nell’ambito delle “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il rinvio di sei mesi dell’entrata in vigore dei sistemi di allerta introdotti dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) per tutte le imprese del territorio nazionale e di qualunque dimensione.
In realtà, già con il decreto correttivo al CCII approvato dal Consiglio dei Ministri il 13 febbraio scorso era stato ipotizzato di rinviare di ulteriori sei mesi l’entrata in vigore degli obblighi di segnalazione posti in capo ad organi di controllo (art. 14 CCII) e dei creditori pubblici qualificati (art. 15 CCII), ma solo per le piccole imprese che non superavano negli ultimi due anni i parametri di cui all’art. 2477 c.c.
In tale contesto, l’emergenza Coronavirus ha ulteriormente sollecitato l’iniziativa attualmente assunta per evitare che tale emergenza possa comportare ulteriori conseguenze negative per le imprese. In particolare, l’art. 11 del DL n. 9 dispone che “L’obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2 (i.e. procedure di allerta cd. interna), e 15 (i.e. procedura di allerta cd. esterna) del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021”.
Rimangono, invece, fermi al 15 agosto 2020 gli obblighi degli organi di controllo di segnalare agli amministratori situazioni di crisi, così come le banche restano tenute a comunicare ai sindaci eventuali revisioni o revoche di affidamento ai propri clienti.
Parimenti restano fermi gli obblighi introdotti dal nuovo art. 2086 c.c. – già entrato in vigore il 16 marzo 2019 – secondo cui “l’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”.
In altri termini, in relazione alle procedure di allerta cd. interna, lo slittamento dei termini solo in merito agli obblighi di segnalazione di cui al comma 2 dell’art. 14 del CCII, comporterà che, a partire dal 15 agosto 2020, gli organi di controllo ed i revisori saranno in ogni caso tenuti a:
- verificare che l’organo amministrativo valuti costantemente, assumendo le conseguenti idonee iniziative, (i) l’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa, (ii) la sussistenza nella stessa di un adeguato equilibrio economico finanziario e (iii) quale sia il prevedibile andamento della gestione, nonché di
- segnalare agli amministratori eventuali indizi di crisi.
A questo punto, però, qualora l’organo amministrativo non fornisca risposte o le stesse fossero inadeguate ovvero non provveda all’individuazione nei successivi 60 giorni delle misure idonee per il superamento della crisi, gli organi di controllo non potrebbero provvedere ad informare senza indugio l’OCRI, dovendo differire ogni eventuale comunicazione a far data dal 15 febbraio 2021.
Per quanto riguarda invece la procedura di allerta c.d. esterna (i.e. segnalazione dei creditori pubblici qualificati), il DL n.9 prevede l’intero slittamento dell’entrata in vigora al 15 febbraio 2021.
In ogni caso, la versione attuale del Decreto Legge potrebbe subire variazioni in sede di conversione, ma, ad oggi, sembrerebbe che l’intento sia quello di concedere alle società termini endosocietari più ampi per individuare una soluzione alla crisi, prima che venga chiamato in causa l’OCRI, ciò anche in considerazione dell’emergenza Coronavirus.