COVID-19: misure anti-contagio negli uffici amministrativi e giudiziari tributari

A cura di Carlo Romano, Flaminia Ferrucci e Daniele Conti

L’emergenza epidemiologica da COVID-19, patologia causata dal nuovo coronavirus SARS-CoV-2, ha reso necessario un tempestivo intervento in relazione alla fruizione degli uffici amministrativi e giudiziari e finalizzato, per quanto possibile, a contrastare la diffusione del contagio. Di seguito le misure assunte alla data dell’8 marzo 2020.

Giustizia tributaria in relazione all’istituzione della ex «zona rossa»

Salvo ulteriori provvedimenti relativi alla giustizia tributaria, occorre rilevare che tale materia ha visto succedersi dapprima il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (pur non disponendo esplicitamente a tal riguardo) e, da ultimo, il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

In merito alle previsioni originariamente dettate per la ex «zona rossa» (di cui all’allegato 1 al d.P.C.M. 1° marzo 2010), è ragionevole ritenere che abbia valore generale la sospensione (articolo 10, comma 4) dei termini perentori, anche processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione dal 22 febbraio fino al 31 marzo 2020 per tutti coloro che risiedono o esercitano la propria attività lavorativa nella predetta «zona rossa».

È altrettanto ragionevole ritenere che le disposizioni formalmente riferite ad altre giurisdizioni (per es.: articolo 10, comma 17, dello stesso d.l. 9/2020) fossero applicabili anche ai giudizi tributari e cioè:

  1. la sospensione fino al 31 marzo 2020 dei termini per il compimento di atti processuali, comunicazioni e notifiche che chiunque debba svolgere in «zona rossa»;
  2. il rinvio d’ufficio, fino a pari data, delle udienze relative a processi in cui i difensori costituiti (o le parti, se costituite personalmente) sono residenti o domiciliati in «zona rossa»;
  3. la rimessione in termini, se provato o verosimile che il mancato rispetto di termini tra il 22 febbraio e il 2 marzo sia dipeso dalle misure di contenimento dell’emergenza.

Disposizioni sulle udienze tributarie a livello nazionale

Come premesso, la materia è stata nuovamente oggetto di disciplina d’urgenza con effetti sull’intero territorio nazionale nell’ambito del citato decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.

In particolare, l’articolo 1 dispone il rinvio d’ufficio di tutte le udienze ad una data successiva al 22 marzo, ad eccezione dei procedimenti la cui ritardata trattazione può arrecare grave pregiudizio alle parti.

Tale rinvio è finalizzato a consentire l’adozione di misure organizzative ad hoc da parte degli uffici giudiziari idonee a garantire il rispetto degli standard igienico sanitari (per evitare assembramenti e contatti interpersonali ravvicinati) fino al 31 maggio 2020.

A titolo di esempio, le misure che gli uffici giudiziari potranno adottare includono: i.limitazione all’accesso del pubblico, eccezion fatta per lo svolgimento di attività urgenti, e dell’orario di apertura degli uffici giudiziari; ii.regolamentazione dell’accesso ai servizi previa prenotazione telefonica o via internet, affinché sia garantito lo scaglionamento dell’utenza; iii.adozione di linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze; iv.svolgimento delle pubbliche udienze a porte chiuse ovvero con collegamenti da remoto; v.rinvio (ulteriore) delle udienze ad una data successiva al 31 maggio 2020 (ad eccezione dei procedimenti la cui trattazione risulti indifferibile); vi.scambio telematico di note scritte in luogo della pubblica udienza.

Si rileva come la possibilità che i singoli uffici giudiziari prevedano lo svolgimento delle udienze da remoto (articolo 2, comma 2, lett. f) del decreto-legge n. 11/2020), non costituisca un provvedimento attuativo dell’articolo 16, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, che renderebbe astrattamente possibile la partecipazione «a distanza» alle udienze tributarie, attraverso particolari collegamenti audiovisivi.

Disposizioni sulla sospensione dei termini nei processi tributari

L’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 11/2020 prevede la sospensione dei termini dal 9 al 22 marzo per il compimento di atti nei procedimenti pendenti sopra descritti.

Tale previsione necessita, al momento, di ulteriori chiarimenti: se è vero che un procedimento è pendente dall’apertura dello stesso fino ad una pronuncia definitiva (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 12 dicembre 2013, n. 27846), è altrettanto vero che i «procedimenti indicati al comma 1», a cui il legislatore fa espresso riferimento, potrebbero essere quelli che beneficiano del rinvio dell’udienza (cfr. comunicato del Ministero della Giustizia dell’8 marzo 2020 che anticipava la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto-legge in commento).

Pertanto, appare prudente ritenere, allo stato attuale, che siano sospesi i termini processuali per quei giudizi in cui vi sia il rinvio dell’udienza.

Inoltre, l’applicabilità della sospensione dei termini di prescrizione e decadenza prevista dall’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 11 del 2020, appare fortemente limitata nei processi instaurati avanti alle commissioni tributarie, vista l’obbligatorietà (già a partire dal luglio 2019) del processo telematico, imposta dall’articolo 16 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. Naturalmente, tale sospensione potrà trovare applicazione ai processi ancora «cartacei» e ai casi in cui i contribuenti non sia rappresentato da un difensore tecnico, fintanto che non sia possibile procedere ai relativi adempimenti sulla base dei provvedimenti adottati dagli uffici giudiziari.

Appare di tutta evidenza che il nuovo decreto è intervenuto a colmare l’apparente vuoto normativo creatosi all’indomani della prima disciplina emergenziale sulle attività giudiziarie afferenti la ex «zona rossa». Tuttavia, si rileva che anche tale ultimo decreto dovrà coordinarsi con il (pur richiamato) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020, che fortemente limita spostamenti e interazioni.

Misure adottate dalle Commissioni Tributarie lombarde e venete

Prima del decreto-legge n. 11/2020, i singoli uffici di giustizia tributaria avevano adottato regolamentazioni ad hoc sul flusso degli utenti e sullo svolgimento delle attività di udienza.

Allo stato attuale, è plausibile che tali provvedimenti, almeno in buona parte, debbano essere rivisti alla luce del citato decreto oppure confermate sulla base delle previste procedure e intese.

Appare comunque opportuno riportare alcune delle determinazioni assunte da taluni uffici giudiziari:

  • il decreto n. 5/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Provinciale di Milano rinvia a data da destinarsi le pubbliche udienze e la trattazione dei ricorsi per ottemperanza, disponendo al contempo la trattazione delle istanze di sospensione cautelare da parte del presidente di sezione salvo eventuale rigetto con fissazione di udienza collegiale;
  • il decreto n. 08/2020 del Presidente della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia rinvia le udienze programmate dal 5 al 31 marzo, ferma restando la trattazione dei procedimenti in camera di consiglio e delle istanze di sospensione cautelare, mentre il decreto n. 6/2020 del Direttore della stessa Commissione Tributaria limita gli accessi dell’utenza alle segreterie per gli atti urgenti e indifferibili oppure previo appuntamento per altri servizi;
  • il provvedimento presidenziale della Commissione Tributaria Regionale del Veneto del 5 marzo u.s. dispone la sospensione in via precauzionale di tutte le udienze programmate dal 9 al 28 marzo, anche nella sezione staccata di Verona ed in tutte le commissioni tributarie provinciali venete, e fatti salvi, su istanza di parte e previa delibazione in camera di consiglio, i procedimenti cautelari e le cause ritenute indifferibili.

Procedimenti in materia tributaria in Corte di Cassazione

Le misure di contenimento ad oggi adottate, tuttavia, riguardano anche uffici giudiziari più distanti dalle aree finora ritenute di focolaio.

A titolo di esempio, si riscontra l’emanazione di un avviso della Corte di Cassazione, risalente al 6 marzo 2020 e applicabile anche ai procedimenti di competenza della Sezione Tributaria, finalizzato a ridurre l’affollamento dinanzi ai locali ospitanti la Cancelleria Centrale Civile (sita in Roma) con invito a prediligere l’invio per posta dei ricorsi e dei controricorsi ai sensi dell’articolo 134 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile.

Tali misure si aggiungono al precedente provvedimento del Primo Presidente della stessa Suprema Corte del 24 febbraio u.s., che già richiedeva una regolazione dell’afflusso di parti e pubblico nelle aule di udienza.

Appare ragionevole ritenere che le disposizioni sul rinvio delle udienze, di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 11/2020, si applichino anche alla Corte di Cassazione. In tal senso e in aggiunta alle previsioni sulla riorganizzazione della celebrazione delle udienze, val la pena richiamare le Linee Guida del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 marzo u.s., secondo cui dovrà favorirsi lo svolgimento a domicilio delle attività dei magistrati.

Precauzioni adottate dagli uffici dell’Amministrazione finanziaria

Fermo restando la necessità di verificare l’apertura dei singoli uffici tramite la consultazione degli avvisi pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, alla data dell’8 marzo, non si riscontrano ancora provvedimenti su scala nazionale relativi all’operatività delle sedi dell’Amministrazione finanziaria.

Tuttavia, è ragionevole ritenere che sia anzitutto richiesta l’osservanza delle misure igienico sanitarie previste nell’allegato al citato d.P.C.M. del 8 marzo 2020, che includono il rispetto della distanza di sicurezza di un metro e la limitazione delle ordinarie forme di manifestazione dei rapporti interpersonali.

Abbiamo notizia di alcune misure adottate nei giorni scorsi e finalizzate alla riduzione degli affollamenti negli uffici (quali, per esempio, limiti alla fruibilità degli ascensori, capienza massima e posizionamento degli utenti al loro interno) e di controllo del flusso di visitatori.