COVID-19: direttive ministeriali DPCM 9 marzo

newsalert 10032020

A cura di Flavio Mondello and Ginevra Bruno

Il 9 Marzo 2020, il Presidente del Consiglio dei ministri ha firmato il DPCM che estende le misure di contenimento dell’emergenza Covid-19 a tutto il territorio nazionale. Le disposizioni di cui al DPCM 9 marzo hanno effetto immediato e sono valide sino al 3 aprile 2020 compreso.

Le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale quindi si raccomanda di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori, nonché’ all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Inoltre, Sull’intero territorio nazionale è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Al fine di chiarire le stringenti disposizioni imposte dal DPCM 9 Marzo vari ministeri hanno chiarificato le implicazioni delle misure contenute nel DPCM.

DIRETTIVA MINISTERO DEGLI INTERNI

Il Ministero degli Interni ha inviato ai prefetti la direttiva per l’attuazione dei controlli nelle “aree a contenimento rafforzato” (ossia tutta la penisola) illustrando anche le sanzioni per le persone fisiche che trasgrediscono le limitazioni incluse nel DPCM.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella prevista in via generale dall’articolo 650 del Codice penale (inosservanza di un provvedimento di un’autorità: pena prevista arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino 206 euro) salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave quale quella prevista dall’articolo 452 del Codice penale (delitti colposi contro la salute pubblica che persegue tutte le condotte idonee a produrre un pericolo per la salute pubblica).

Chi si può spostare e come?

Gli spostamenti potranno avvenire solo se motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute da attestare mediante autodichiarazione, che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia. Un divieto assoluto, che non ammette eccezioni, è previsto per le persone sottoposte alla misura della quarantena o che sono risultate positive al virus.

I controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità avverranno lungo le linee di comunicazione e le grandi infrastrutture del sistema dei trasporti (stazioni ferroviarie, porti, aeroporti, autostrade e strade).

Che impatto avranno queste misure sul business, le merci e le catene dell’offerta?

Nella nota esplicativa al DPCM 8 Marzo rilasciata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale si precisa che le merci possono entrare ed uscire dai territori inclusi nell’Area di Contenimento Rafforzato: È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva da e per le zone indicate. Il trasporto delle merci è quindi considerato come esigenza lavorativa. Per tanto, il personale che conduce i mezzi di trasporto può quindi entrare e uscire dai territori nella sopraddetta area spostandosi anche all’interno degli stessi. Ciò limitatamente alle esigenze di consegna o prelievo delle merci.

Per approfondire i risvolti del DPCM 9 Marzo sul mondo del lavoro vedi la Newsalert.

Inoltre, si ricorda che oggi il Presidente del Consiglio dei Ministri si incontra con l’opposizione per discutere misure economiche per sostenere l’economia e limitare l’impatto negativo del COVID-19 e, domani, viene presentata la relazione al parlamento per lo scostamento del debito pubblico rispetto agli obiettivi di medio termine.