A cura di Francesca Tironi, Giulia Spalazzi e Valentina Panettella
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella notte, ha firmato il DPCM 9 marzo 2020 («DPCM») recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale italiano.
Il provvedimento, resosi necessario allo scopo di fronteggiare e limitare la diffusione del virus e di supportare l’economia dell’intera Repubblica, estende a tutto il territorio nazionale le misure contemplate dall’art. 1 del DPCM 8 marzo 2020 (per approfondimenti: https://www.pwc-tls.it/it/publications/assets/docs/tls-newsalert-09032020.pdf ).
Il DPCM sancisce, inoltre, il divieto di ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico e, conseguentemente, modifica la lettera d) dell’art. 1 del previgente DPCM 8 marzo 2020 relativa agli eventi e alle manifestazioni sportive. Ne consegue, quindi, la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati.
Il DPCM ha effetto dalla data del 10 marzo 2020 ed è efficace fino al 3 aprile 2020.
Cessano di produrre effetti, invece, le misure di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM 8 marzo 2020 ove incompatibili con la disposizione dell’art. 1 del presente decreto.
Cosa accade con riferimento ai provvedimenti di sostegno del mercato del lavoro?
Alla luce del nuovo Decreto, ci si interroga sulla possibile estensione, a tutto il territorio nazionale, anche dei provvedimenti a sostegno del mercato del lavoro previsti dal D.L. n. 9/20 e dal DPCM 8 marzo
2020, come ad esempio la cassa integrazione in deroga, soprattutto in considerazione delle limitazioni all’esercizio di numerose aziende e attività lavorative sull’intero territorio nazionale.
Con riguardo alla cassa integrazione in deroga, prevista dall’art. 17 del D.L. n. 9/2020 tra le misure urgenti di sostegno per lavoratori e imprese, ad oggi sono in corso, a livello regionale, gli accordi di definizione per il suo utilizzo in deroga e per la disciplina delle modalità di presentazione delle domande.
Il 6 marzo 2020, infatti, la Regione Emilia Romagna ha siglato l’Accordo tra Regione, Organizzazioni sindacali e associazioni di categoria firmatarie del Patto per il Lavoro.
In forza di tale accordo, in Emilia Romagna sono stati messi a disposizione 38 milioni euro, ed è stato previsto che la cassa integrazione in deroga decorra retroattivamente dal 23 febbraio e abbia durata di un mese.
Alla stessa possono accedervi in deroga i datori di lavoro del settore privato e le unità produttive o operative situate in Emilia-Romagna, a beneficio dei lavoratori subordinati il cui rapporto di lavoro sia stato sospeso in tutto o in parte o a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa degli effetti economici negativi conseguenti alle ordinanze.
I datori di lavoro aventi diritto vi accedono, però, solo se non possono fruire in concreto degli ammortizzatori ordinari di cui al D. Lgs. n. 145/15 (CIGO, CIGS, FIS e FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALE), nonché dei diversi ammortizzatori in deroga di cui all’art. 17 del D.L. n. 9/2020, perché ne hanno già fruito nei limiti massimi previsti.
I lavoratori beneficiari, inoltre, devono essere dipendenti alla data del 23/2/2020; possono accedere anche i lavoratori dipendenti da datori di lavoro che dispongono ancora di ammortizzatori “ordinari” ma che non siano in possesso dei requisiti soggettivi di accesso agli stessi (come ad esempio un’anzianità aziendale inferiore a 90 giorni).
Inoltre, proprio poche ore fa la Regione Lombardia ha acquisito il via libera, anche dalle Parti Sociali, per l’attivazione della cassa integrazione e per la cassa integrazione in deroga a favore della imprese lombarde. Il provvedimento sarà attivo con effetto retroattivo e con uno stanziamento di 135 milioni di euro.