A cura di Marzio Scaglioni e Davide Poli
Sono state diffuse, nella giornata del 12 marzo 2020, le prime istruzioni operative per la richiesta di accesso alle prestazioni previdenziali di sostegno alle imprese ed ai lavoratori recentemente colpiti dalla emergenza epidemiologica da «COVID-19», dove dunque l’attività lavorativa è stata interrotta.
È stato infatti pubblicato il Messaggio INPS n. 1118/2020, finalizzato a diramare le indicazioni circa le modalità di presentazione «semplificata» delle domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario ai sensi degli artt. 13 e 14 del recente decreto legge n. 09/2020, finalizzato al pagamento da parte dell’Istituto delle giornate in cui non vi sia stata attività lavorativa.
Secondo quanto previsto dal predetto impianto normativo – da considerarsi immutato nonostante il susseguirsi dei diversi decreti ministeriali di questi ultimi giorni – le domande «semplificate» di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario FIS potranno dunque essere presentate dai datori di lavoro, apponendo una nuova causale giustificativa – denominata «COVID-19 d.l. n. 09/2020» – solo con riferimento ai seguenti casi:
- Interruzione o riduzione dell’attività lavorativa che interessi unità produttive o plessi organizzativi siti in uno degli undici Comuni della «ex-zona rossa», primo epicentro del contagio in Italia;
- Interruzione o riduzione dell’attività lavorativa che interessi unità produttive o plessi organizzativi collocati al di fuori dei Comuni sopra indicati, ma con riferimento ai soli lavoratori residenti o domiciliati nei predetti comuni (e quindi impossibilitati a prestare l’attività lavorativa).
Resta la necessità di avvio della procedura telematica presso il portale INPS; tuttavia grazie alla creazione della nuova causale di accesso, le imprese che si trovino in una delle due condizioni sopra elencate potranno valersi di notevoli agevolazioni nella fase di istruttoria documentale, che ne risulterà notevolmente semplificata, oltretutto avvalendosi di una decorrenza neutralizzata, ossia di una sostanziale retroattività dell’intervento di integrazione salariale.
Nell’attesa dell’emanazione di nuovi provvedimenti normativi, che secondo i comunicati ufficiali delle strutture ministeriali pare ormai imminente, tutti i datori di lavoro che non si trovino in una delle due condizioni sopra indicate potranno, in ogni caso, valersi degli strumenti di integrazione salariale (perlopiù trattamenti di Cassa Integrazione Ordinaria e di assegno ordinario FIS) seguendo tuttavia le procedure ordinarie di accesso già previste dalla normativa generale (per esempio in caso di mancanza di lavoro o di commesse, ovvero crisi di mercato, ecc.)
Restano in ogni caso valide tutte quante le prescrizioni già diffuse nei giorni scorsi, specialmente con riguardo all’applicazione, su tutto il territorio nazionale e per tutta la durata dello stato emergenziale, della modalità di lavoro agile anche in assenza degli accordi individuali previsti dalla normativa.