Detrazione IVA sulle somme versate a titolo di “pay back” farmaceutico – Risposta ad interpello n. 73/2020

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A cura di Davide Accorsi e Luca Ghelli

Con la Risposta ad interpello n. 73/2020 dello scorso 22 febbraio 2020, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata con riferimento ad un caso sottoposto da un contribuente in merito al momento a partire dal quale l’IVA relativa ai versamenti di payback effettuati nel 2018 possa essere detratta.

Come noto, la Legge di Bilancio per l’anno 2018, commi da 394 a 402, ha introdotto alcune disposizioni volte ad interpretare e ad uniformare il trattamento ai fini IVA dei versamenti di payback, che le aziende farmaceutiche sono tenute ad effettuare al fine di concorrere al ripiano dello sforamento del budget di spesa nell’ambito della sanità pubblica (per maggiori dettagli, si veda il precedente contributo).

In particolare, il legislatore stabilisce che i commi 2 e 5 dell’art. 26, d.P.R. n. 633/1972 si interpretano nel senso che per i versamenti a titolo di payback effettuati ai fini dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera, le aziende farmaceutiche possono portare in detrazione l’IVA determinata scorporando la medesima dall’ammontare dei versamenti effettuati.

Il comma 395 ha precisato che il diritto alla detrazione dell’IVA sorge nel momento in cui sono effettuati i versamenti, secondo un principio cd. di cassa.

Il comma 396 prevede l’obbligo di emettere un apposito documento contabile interno, indicando gli estremi dell’atto con cui AIFA determina in via definitiva gli importi da versare, al fine di esercitare il diritto al recupero dell’IVA.

 Il successivo comma 397 ha invece stabilito che per i versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2018 (i.e. anteriormente al 1 gennaio 2018), il diritto alla detrazione dell’IVA poteva essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione annuale dell’IVA relativa all’anno 2018.

Al fine di completare e semplificare il ripiano farmaceutico e dirimere l’elevato numero di contenziosi amministrativi avviati dalle aziende farmaceutiche in relazione alle modalità di determinazione da parte dell’AIFA degli importi dovuti, l’articolo 9-bis del decreto legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (cosiddetto “decreto semplificazioni”) ha previsto che, qualora entro il 15 febbraio 2019 non si fosse perfezionato il recupero integrale delle risorse finanziarie connesse alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica per gli anni 2013- 2017, il Direttore generale dell’AIFA, entro il 30 aprile 2019, avrebbe dovuto accertare che le aziende farmaceutiche avessero versato almeno l’importo di 2.378 milioni di Euro. In caso di esito positivo, AIFA non avrebbe avanzato ulteriori richieste alle aziende farmaceutiche.

Con la determina 1150/2019 del 5 luglio 2019 AIFA ha confermato il raggiungimento di detto importo, sancendo quindi la definitività degli importi corrisposti in relazione ai pagamenti da payback per il periodo 2013-2017 effettuati dalle aziende farmaceutiche.

Con l’istanza di interpello in commento, il contribuente chiede all’Agenzia delle Entrate quale debba considerarsi il momento costitutivo del diritto a recuperare l’IVA incorporata nelle somme da questi versate a titolo di payback.

Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate, solo sinteticamente descritto nella versione pubblicata, il contribuente chiede all’Amministrazione finanziaria da quando debbano decorrere i termini per l’emissione della nota di variazione interna, al fine del recupero dell’IVA dalle somme versate a titolo di payback nel corso del 2018 (a luglio, per l’esattezza, come si evince dalla lettura della risposta), per il ripiano della spesa farmaceutica dell’anno 2016. Nell’istanza viene specificato che tali somme sono state versate spontaneamente, nelle more del contenzioso amministrativo allora in corso.

Nel ripercorrere le diverse vicende legislative che hanno interessato la materia, l’Agenzia delle Entrate ritiene che “il presupposto per l’effettuazione della nota di variazione in diminuzione è individuato, nel caso di specie, non nel versamento delle somme a titolo provvisorio effettuate dall’istante nel …. 2018 (al riguardo l’istante allega i bonifici bancari, con data del ….., nella cui causale si fa riferimento ad una sentenza del TAR), ma soltanto al momento della determinazione definitiva effettuata dall’AIFA in data 5 luglio 2019”.

In altri termini, viene confermata l’interpretazione dell’istante, il quale riteneva che il comma 395 della Legge di Bilancio per il 2018 non potesse trovare applicazione qualora il versamento degli importi fosse avvenuto a titolo provvisorio, in pendenza di un contenzioso con AFA.

Questo, a parere dell’istante, non poteva comunque pregiudicare l’esercizio del diritto alla detrazione, una volta divenuti definitivi gli importi già corrisposti.

Nel concordare, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’istante potrà esercitare il diritto al recupero dell’IVA  sulle somme versate nel luglio 2018, al più tardi, con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto al recupero medesimo è sorto, i.e. “quando l’AIFA accerta definitivamente le somme dovute da ogni azienda farmaceutica (determina AIFA del 5 luglio 2019)”, in conformità alle tempistiche previste dall’articolo 19, primo comma, d.P.R. n. 633/1972. In altre parole, con la dichiarazione relativa all’anno 2019, in scadenza al 30 aprile 2020. La risposta dell’Agenzia delle Entrate, per quanto modellata sullo specifico caso dell’istante, fornisce uno spunto interessante circa l’interpretazione dei termini fissati dalla Legge di Bilancio per il 2018, ai fini del recupero dell’IVA. Se il caso concreto del contribuente appare lineare, sia nella sua esposizione che nella risposta fornita dall’Amministrazione finanziaria, rimane dubbio (e da approfondire ulteriormente) quale comportamento adottare nel caso di (i) IVA già recuperata con dichiarazioni relative ad anni precedenti il 2019; (ii) somme relative al payback di anni successivi il 2017, versate provvisoriamente nel 2019 e 2020, in costanza di un nuovo contenzioso amministrativo con AIFA, che di fatto non le renderebbe ancora “definitive”.