A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Benchmark Regulation
Amministratori di indici
Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards under the Benchmarks Regulation
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 9 marzo 2020, sul proprio sito internet, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards under the Benchmarks Regulation”.
Si tratta di un documento contenente cinque bozze di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standard”) sviluppate da ESMA ai sensi delle deleghe introdotte al Benchmark Regulation (Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento) dal Regolamento (UE) 2019/2175 riguardante la revisione della vigilanza europea.
Nello specifico, le bozze di norme tecniche di regolamentazione riguardano:
– i requisiti volti a garantire che i meccanismi di governance implementati dagli amministratori degli indici siano sufficientemente solidi (RTS ex art. 4(9) “Requisiti in materia di governance e conflitti di interesse” del Regolamento Benchmark);
– le condizioni volte a garantire che la metodologia applicata dall’amministratore per la determinazione di un indice di riferimento sia conforme ai requisiti del Regolamento Benchmark (RTS ex art. 12(4) “Metodologia” del Regolamento Benchmark);
– le caratteristiche dei sistemi e dei controlli utilizzati dall’amministratore dell’indice per la segnalazione delle violazioni alle autorità competenti (RTS ex art. 14(4) “Segnalazione delle violazioni” del Regolamento Benchmark);
– i criteri sui quali si basa la valutazione da parte dell’autorità competente in caso di cessazione di un indice di riferimento critico (RTS ex art. 21(5) “Amministrazione obbligatoria degli indici di riferimento critici” del Regolamento Benchmark);
– i criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche alla dichiarazione di conformità inerente alle ragioni per cui un amministratore può non rispettare alcune disposizioni del Regolamento Benchmark (RTS ex art. 26(6) “Indici di riferimento non significativi” del Regolamento Benchmark).
La consultazione si conclude il giorno 9 maggio 2020.
Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards under the Benchmarks Regulation
Ibor Transition
Transizione dall’EONIA all’€STR
Public consultation by the Working group on euro risk-free rates of BCE on Swaptions impacted by the CCP discounting transition from EONIA to the €STR
La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 13 marzo 2020, un documento di consultazione elaborato dal cd. Working group on euro risk-free rates, dal titolo “Public consultation by the working group on euro risk-free rates on Swaptions impacted by the CCP discounting transition from EONIA to the €STR”.
Si tratta, in particolare, di un documento di consultazione con il quale il Gruppo di lavoro intende raccogliere feedback da parte di tutti i partecipanti al mercato sulla necessità di elaborare Raccomandazioni riguardanti la transizione dall’EONIA (Euro OverNight Index Average – tasso di interesse medio di riferimento nelle operazioni a brevissima scadenza) al nuovo tasso di interesse di riferimento su prestiti a breve termine denominati in euro, il cd. “€STR”, con riferimento ai prodotti swaption (contratti derivati che hanno per sottostante un contratto swap).
Tali contratti sono regolati a livello bilaterale tra le parti e non sono compensati mediante una Cassa di compensazione (Central Counterparty Clearing House – CCP); tuttavia, molto spesso il valore di regolamento (settlement value) di tale tipologia di contratti dipende dal tasso di sconto (discount rate) applicato dalle CCP, che sarà oggetto di modifica in vista della transizione dall’EONIA verso il nuovo tasso €STR (prevista per giugno 2020).
Di conseguenza, il valore di regolamento di tali swaption potrebbe subire delle variazioni nel caso in cui la data di esercizio (exercise date) di tali contratti sia successiva a quella di transizione dei tassi di sconto delle CCP.
Pertanto, il Gruppo di lavoro, al fine di garantire una transizione agevole dall’EONIA all’€STR, richiede feedback al mercato sulla possibilità di formulare specifiche raccomandazioni riguardanti la compensazione volontaria (o la mancanza di compensazione) in contanti tra le controparti del contratto di swaption (come richiesto per i contratti compensati mediante CCP) dovuta al cambio di valore di tale tipologia di contratti per effetto della transizione verso il tasso €STR.
È possibile fornire feedback alla consultazione entro il 3 aprile 2020.
MiFID II / MiFIR
Regime di trasparenza e negoziazione dei derivati
Consultation Paper. MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for non-equity instruments and the trading obligation for derivatives
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato il 10 marzo 2020, sul proprio sito internet, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for non-equity instruments and the trading obligation for derivatives”.
Si tratta, in particolare, di un documento di consultazione con il quale ESMA intende raccogliere feedback da parte di tutti i portatori di interesse al fine di supportare la Commissione nell’elaborazione delle relazioni da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell’articolo 52 del cd. Regolamento MiFIR (Regolamento (UE) n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari).
Le relazioni da presentare a Parlamento e Consiglio (cd. Level 1 review), nel dettaglio, riguardano:
(i) l’effetto pratico degli obblighi di trasparenza degli strumenti non rappresentativi di capitale cd. non-equity instruments, previsti dagli articoli da 8 a 11 del MiFIR; ●
(ii) la negoziazione degli strumenti derivati e, in particolare, i progressi registrati nel trasferimento delle negoziazioni di derivati OTC standardizzati in borse o su piattaforme elettroniche di negoziazione, ai sensi degli articoli 25 e 28 del MiFIR. ●
E’ inclusa, inoltre, nel documento la valutazione effettuata da ESMA – ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento delegato (UE) 2017/583 integrativo del MiFIR per quanto riguarda gli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati – (cd. Level 2 review) riguardante il funzionamento (i) delle soglie per il criterio di liquidità «numero medio giornaliero delle operazioni» per le obbligazioni e (ii) dei percentili delle operazioni per la determinazione della dimensione specifica dello strumento finanziario.
Con specifico riferimento al tema della trasparenza degli strumenti non rappresentativi di capitale, ESMA ha condotto una revisione tecnica degli obblighi di trasparenza pre e post negoziazione in capo ai gestori del mercato e alle imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione, con l’intento di semplificare l’attuale regime di comunicazione al pubblico dei dati sulle negoziazioni (reporting) che risulta essere molto complesso.
In tale ambito si segnala che ESMA, a febbraio 2020, ha avviato una consultazione riguardante il regime di trasparenza degli strumenti rappresentativi di capitale e degli strumenti simili a quelli rappresentativi di capitale (equity and equity-like instruments).
Per quanto riguarda l’obbligo di negoziazione degli strumenti derivati, ESMA ha condotto una valutazione del framework normativo in materia, derivante sia dal MiFIR che dal cd. Regolamento EMIR (Regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni).
Infine, con riferimento alla valutazione della liquidità ai sensi del Regolamento delegato (UE) 2017/583, ESMA propone alcune modifiche alla metodologia per determinare le soglie in relazione alla pre-negoziazione di strumenti derivati su merci (commodity derivatives).
Sulla base dei feedback ricevuti, ESMA elaborerà il Final Report sottoponendo, qualora necessario, eventuali bozze di norme tecniche all’attenzione della Commissione europea.
È possibile partecipare alla consultazione fino al 19 aprile 2020.
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