Decreto Cura Italia – Parte I – Misure di sostegno finanziario ad imprese e a lavoratori

Le misure mirano a contenere i danni economici provocati dall’epidemia COVID-19.

A cura di Flavio Mondello Malvestiti, Ginevra Bruno, Enrico Cristoforoni

Misure a sostegno della liquidità delle imprese attraverso il sistema bancario

Fondo Centrale di Garanzia PMI 

In relazione all’emergenza epidemiologica, si propongono ulteriori interventi del Fondo Centrale di Garanzia PMI (integrativi della previsione dell’articolo 25 del decreto-legge n. 9/2020), che costituiscono una deroga, giustificabile solo in ragione del carattere temporaneo e contingente, della ordinaria disciplina del Fondo (comma 1), non più circoscritta alle sole “zone rosse”, ma improntata in un’ottica di contenimento degli effetti complessivi sul sistema delle imprese.

Si applicano le seguenti misure per una durata di 9 mesi: 

  • la garanzia è concessa a titolo gratuito
  • l’importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina UE a 5 milioni di euro
  • per gli interventi di garanzia diretta la percentuale massima di copertura è pari all’80 per cento dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale massima di copertura è pari al 90 per cento dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80 per cento e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro
  • sono ammissibili alla garanzia del Fondo finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 percento dell’importo del debito residuo in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione
  • le Amministrazioni e i soggetti titolari di Sezioni speciali del Fondo o di programmi UE che ne integrano le risorse o l’operatività possono assicurare il loro apporto ai fini dell’innalzamento della percentuale massima garantita dal Fondo sino al massimo dell’80 percento in garanzia diretta e del 90 percento in riassicurazione
  • per le operazioni per le quali banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19 Virus, su operazioni ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa in conseguenza
  • fatto salve le esclusioni già previste all’articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 6 marzo 2017, per le operazioni finanziarie di importo fino a euro 100.000, ai fini dell’accesso alla garanzia del Fondo, la probabilità di inadempimento delle imprese, è determinata esclusivamente sulla base del modulo economico-finanziario del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia riportate nell’allegato al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 12 febbraio 2019. Sono in ogni caso escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come “sofferenze” o “inadempienze probabili” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrino nella nozione di “impresa in difficoltà” ai sensi dell’art. 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014.
  • Non è dovuta la commissione per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’articolo 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017
  • Per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti;
  • Per le garanzie su specifici portafogli di finanziamenti dedicati a imprese danneggiate dall’emergenza Covid-19, o appartenenti, per almeno il 60 per cento, a specifici settori/filiere colpiti dall’epidemia, la quota della tranche junior coperta dal Fondo può essere elevata del 50 per cento, ulteriormente incrementabile del 20 per cento in caso di intervento di ulteriori garanti
  • sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura all’80% in garanzia diretta e al 90% in riassicurazione, nuovi finanziamenti a 18 mesi meno un giorno di importo non superiore a 3 mila euro erogati da banche, intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del d. lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito e concessi a favore di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni assoggettati la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. In favore di tali soggetti beneficiari, l’intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso gratuitamente e senza valutazione
  • le Amministrazioni di settore, anche unitamente alle associazioni e gli enti di riferimento, possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l’accesso al credito per determinati settori economici o filiere d’impresa
  • sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo 

Contenimento dei costi per le PMI derivanti dalla garanzia dei confidi 

Scopo della norma è prevenire un innalzamento dei costi delle commissioni applicate alle PMI per le garanzie concesse dai confidi di cui all’art. 112 del TUB in conseguenza del nuovo assetto istituzionale preposto al loro controllo. 

Contenere tali costi è possibile senza alcun onere per il bilancio dello Stato, agendo su due leve che corrispondono ai due commi della proposta normativa:

  • consentendo ai confidi di ridurre i contributi obbligatori ai fondi interconsortili (che hanno natura privatistica) in misura pari agli importi corrisposti all’Organismo che li vigila
  • esplicitando che la natura giuridica di tale Organismo è la medesima di quello (concepito contestualmente) degli Agenti e Mediatori Creditizi, sicché risultano applicabili le norme vigenti per le persone giuridiche di diritto privato e non quelle (ben più onerose) in materia di contratti pubblici e di pubblico impiego.

Altri meccanismi di garanzia tramite Cassa Depositi e Prestiti S.p.A

Le esposizioni assunte da Cassa depositi e prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore delle banche e degli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito che erogano finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. 

La disposizione consente:

  • Alle banche, con il supporto di Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP), di erogare più agevolmente finanziamenti alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa della citata emergenza
  • A CDP, di supportare le banche che erogano i predetti finanziamenti tramite specifici strumenti quali plafond di provvista e/o garanzie di portafoglio, anche di prima perdita, rispetto alle esposizioni assunte dalle banche stesse
  • Allo Stato, di concedere “controgaranzie” fino ad un massimo dell’80% delle esposizioni assunte da CDP e a condizioni di mercato, con un evidente effetto moltiplicativo delle risorse a disposizione del sistema.

Sospensione dei termini di rimborso per il fondo 394/81

La disposizione prevede la sospensione dei rimborsi delle rate in scadenza nel 2020 dei finanziamenti agevolati del “fondo 394” gestito da Simest SpA e diretto al sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese esportatrici. La misura riguarda 1457 imprese, in tutti i settori.

Solvibilità II – Accesso ed esercizio delle attività di assicurazione

L’aggiustamento per la volatilità della struttura per scadenza dei tassi privi di rischio in relazione al calcolo delle riserve tecniche è una misura utilizzata largamente dalle imprese assicurative italiane al fine di ridurre la volatilità artificiale nei bilanci (generata da variazioni di attivo e passivo non corrispondenti a variazioni nel profilo di rischio) e garantire che le stesse possano continuare a fornire coperture a lungo termine ad un prezzo accessibile.

La modifica consiste nell’abbassare il riferimento da 100 punti base a 85 punti base, modifica necessaria allo scopo di facilitare l’attivazione della componente nazionale dell’aggiustamento rendendola più sensibile alle oscillazioni dello spread nazionale. La modifica ha effetto a decorrere dall’esercizio 2019. 

Altre misure di sostegno finanziario alle imprese attraverso il sistema bancario 

Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: 

  • perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile
  • importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione

Ai fini della trasformazione in credito d’imposta, i componenti possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti. 

I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi. Essi possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ovvero possono essere ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.

La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica. I crediti deteriorati oggetto dell’incentivo possono essere sia di natura commerciale sia di finanziamento. 

L’intervento consente alle imprese di anticipare l’utilizzo come crediti d’imposta, di tali importi, di cui altrimenti avrebbero usufruito in anni successivi, determinando nell’immediato una riduzione del carico fiscale

Inoltre, al fine di sostenere le attività imprenditoriali, le PMI possono avvalersi delle seguenti misure di sostegno finanziario:

  • per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020
  • per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni
  • per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale. 

Altre disposizioni a sostegno della liquidità delle imprese 

Credito all’esportazione

Per mitigare le ripercussioni negative sul settore del turismo derivanti dall’emergenza sanitaria in atto, è opportuno prevedere per il 2020 alcune misure di sostegno del credito all’esportazione, anche in coerenza con quanto emerso in occasione della presentazione del “Piano straordinario per il Made in Italy” nel corrente mese di marzo.

L’intervento normativo disciplina la procedura per il rilascio della garanzia dello Stato in favore di SACE Spa per operazioni deliberate dalla società in relazione ad alcune importanti commesse per la costruzione di navi da parte di imprese italiane. 

Più in particolare, la disposizione è intesa ad accelerare la procedura di rilascio della garanzia dello Stato ai sensi dell’articolo 6, commi 9-bis e 9-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (c.d. “riassicurazione MEF-SACE”), permettendo in tal modo il definitivo perfezionamento di operazioni commerciali strategiche per l’economia italiana e il mantenimento dei livelli di occupazione in questo particolare frangente. 

Fondo di promozione integrata 

Nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è istituito il “Fondo per la promozione integrata”, volto alla realizzazione delle seguenti iniziative:

a) realizzazione di una campagna straordinaria di comunicazione volta a sostenere le esportazioni italiane l’internazionalizzazione del sistema economico nazionale nel settore agroalimentare e negli altri settori colpiti dall’emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, anche avvalendosi di ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;

b) potenziamento delle attività di promozione del sistema Paese realizzate, anche mediante la rete all’estero dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e da ICE-Agenzia italiana per l’internazionalizzazione delle imprese e per l’attrazione degli investimenti;

c) cofinanziamento di iniziative di promozione dirette a mercati esteri realizzate da altre amministrazioni pubbliche, mediante la stipula di apposite convenzioni;

d) costituzione, nell’ambito del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, di una sezione separata per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981. I cofinanziamenti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato di importanza minore (de minimis).

e) compensazione finanziaria pari a quanto eventualmente corrisposto da imprese nazionali in conseguenza dell’applicazione di eventuali penali connesse a ritardati o omessi adempimenti, nei confronti di committenti esteri, determinati dal rispetto delle misure di contenimento degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Contratti di sviluppo

Il DL prevede un incremento della dotazione dei contratti di sviluppo di €400 milioni. Lo strumento agevolativo negoziale dei Contratti di sviluppo è finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese e costituisce la principale misura di sostegno ai grandi investimenti su tutto il territorio nazionale. Lo strumento consente la finanziabilità di ampi settori (sono ammissibili programmi di sviluppo industriali -compresi quelli riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli -; programmi di sviluppo per la tutela ambientale; programmi di sviluppo di attività turistiche che possono comprendere, per un importo non superiore al 20% degli investimenti complessivi da realizzare, programmi destinati allo sviluppo delle attività commerciali).

Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo 

La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale è incrementata di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

Misure a sostegno della liquidità delle persone fisiche 

Fondo Indennizzo Risparmiatori (FIR)

Comma 1. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), modificano la disciplina indicata all’art 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di indennizzo per gli azionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio. 

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), modificano la disciplina indicata all’art 1, comma 497, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di indennizzo per gli obbligazionisti. Le modifiche in commento consentono alla Commissione tecnica, in attesa della predisposizione del piano di riparto, di autorizzare il conferimento di un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo deliberato dalla medesima Commissione tecnica a seguito del completamento dell’esame istruttorio. 

Comma 2. In considerazione dell’elevato numero dei risparmiatori interessati all’accesso delle prestazioni del FIR per la erogazione degli indennizzi e delle difficoltà operative nel rilascio da parte degli operatori creditizi competenti della documentazione bancaria necessaria, le disposizioni di cui al comma 2 modificano l’art. 1, comma 237, della legge 27/12/2019, n. 160, prevedendo un’ulteriore proroga della data ultima per il deposito delle istanze di indennizzo. Il termine del 18 aprile 2020 è prorogato al 18 giugno 2020. 

Fondo solidarietà mutui “prima casa”, cd. “Fondo Gasparrini”

Il Fondo di solidarietà di cui all’art. 2, commi da 475 a 480 della Legge n. 244/2007, come modificato dalla legge n. 92/2012 (istituito, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze e gestito da Consap S.p.A.) consente ai titolari di un mutuo contratto per l’acquisto della prima casa, di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate, fino a 18 mesi, al verificarsi di specifiche situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. 

  • l’ammissione ai benefici del Fondo è esteso ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino ai sensi degli articoli 46 e 47 DPR 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall’autorità competente per l’emergenza coronavirus
  • Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Misure a sostegno del lavoro e dell’occupazione

Integrazione salariale e cassa di integrazione in deroga 

a)  I datori di lavoro che nel resto dell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”, a partire dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. Al fine di ottenere il trattamento sopra citato, i datori di lavoro non necessitano di un accordo sindacale, è infatti sufficiente svolgere, anche in via telematica, l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto. 

b) Per le aziende che hanno già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario è possibile presentare domanda di trattamento ordinario, dispensando dal versamento dei contributi addizionali. Analogamente, per i datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale che hanno già in corso un assegno di solidarietà, la possibilità di presentare domanda di assegno ordinario, anche in questo caso dispensando dal versamento dei contributi addizionali, che può avere una durata massima di nove settimane. 

Congedo e indennità

a) Per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS o iscritti alla Gestione separata è previsto il diritto a fruire, per i figli di età non superiore a 12 anni (limite di età non applicabile nel caso di disabilità in situazione di gravità accertata), di un congedo per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, con corresponsione di un’indennità pari al 50 per cento della retribuzione (50 per cento del reddito giornaliero nel caso di lavoratori autonomi) o di 1/365 del reddito. I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi per l’infanzia e delle attività nelle scuole, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito. 

b) In alternativa alle agevolazioni sopra citate, i lavoratori beneficiari hanno la possibilità di scegliere di usufruire di un bonus baby-sitter pari ad un importo massimo di 600 euro. 

c) Il numero dei giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa limitatamente alle mensilità di marzo e aprile 2020 è soggetto ad un aumento pari ad un massimo di dodici giornate

Indennità lavoratori dipendenti, autonomi, stagionali 

Per il mese di Marzo è riconosciuta un’indennità pari a 600 euro (non tassati ai fini IRPEF) in favore delle seguenti categorie di lavoratori erogata dall’INPS: 

  • liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020.
  • lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa alla data del 23 febbraio 2020 , iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria.
  • ai co.co.co. che svolgono attività in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
  • ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. 
  • lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che alla data del 23 febbraio 2020 hanno terminato la NASPI. 
  • agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo
  • ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 50.000 euro. 

Fondo per il reddito di ultima istanza

Per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”

Proroga del Termine di Presentazione della Domanda di Disoccupazione 

  • Per gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato e per le figure equiparate, il termine per la presentazione delle domande di disoccupazione agricola in competenza 2019 è prorogato al 1° giugno 2020.
  • I termini di presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL per gli eventi di cessazione involontaria dall’attività lavorativa avvenuti nel 2020 sono ampliati da sessantotto a centoventotto.
  • Proroga termini di sessanta giorni per la presentazione della domanda per gli incentivi di autoimprenditorialità
  • Proroga fino all’1 Giugno 2020 dei termini di decadenza e i termini di prescrizione relativi alle prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL.

Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti

La norma dispone che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto è precluso per 60 giorni l’avvio delle procedure di impugnazione dei licenziamenti individuali e collettivi e che nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti. E’ previsto altresì che durante tale periodo il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

Misure a sostegno del reddito dei lavoratori 

I lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, e che nel corso del 2019 hanno prodotto un reddito da lavoro non superiore a 10.000,00 euro, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato “Fondo per il reddito di ultima istanza”

Sicurezza, potenziamento dei dispositivi sanitari e eventi infortunistici – Disposizioni INAIL 

La norma prevede il trasferimento dell’importo di 50 milioni di euro, da parte dell’INAIL ad Invitalia, da erogare alle imprese per l’acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale. Al fine di rafforzare la tutela dei lavoratori infortunati e tecnopatici e potenziare, tra le altre, le funzioni di prevenzione e di sorveglianza sanitaria svolte dall’INAIL, la norma prevede altresì  l’autorizzazione all’assunzione, con contestuale incremento della dotazione organica, di un contingente di 100 unità di personale a tempo indeterminato, con la qualifica di dirigente medico di primo livello, nella branca specialistica di medicina legale e del lavoro e l’autorizzazione ad assumere con le medesime modalità di reclutamento di cui all’articolo 1, del decreto legge 9 marzo 2020, n. 14, 300 unità di personale, di cui 200 medici e 100 infermieri.

Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell’oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti del Decreto Interministeriale 27 febbraio 2019. 

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Flavio Mondello Malvestiti

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director – Fiscal Policy and Economics Consulting