A cura di Alessandro Caridi, Flavia Barone e Fabrizio Tenuta
Il Governo ha varato il decreto “Cura Italia” “recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Il D.L. introduce, sulla scia di quelli precedenti, una serie di agevolazioni per le imprese appartenenti alle diverse categorie produttive al fine di sopperire alla forte riduzione di liquidità dovuta al blocco delle attività introdotto per far fronte all’emergenza COVID-19. A tali misure si affiancano misure di sospensione dei termini delle attività degli uffici ed enti impositori, disposizioni in materia di contenzioso, misure a supporto di specifici settori produttivi, premi ai lavoratori dipendenti che prestano servizio presso la sede di lavoro, previsioni di crediti di imposta. Da segnalare, altresì, la previsione che consente a tutte le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’obiettivo della presente documento è, pertanto, quello di rendere edotti gli operatori delle principali misure adottate dal D.L. Cura Italia in ambito fiscale.
1. Misure fiscali a sostegno delle liquidità delle famiglie e delle imprese
1.1 Rimessione in termini per i versamenti – Articolo 60
Per tutti i contribuenti per i quali non è prevista la sospensione, i versamenti, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.
1.2 Sospensione versamenti per determinate categorie produttive – Articoli 61 e 69
Per le imprese turistico-ricettive, per le agenzie di viaggio e turismo e per i tour operator aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sono sospesi.
Il D.L. estende tale sospensione ad ulteriori categorie di soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione, alle aziende termali e centri benessere, ai parchi divertimento e onlus.
Per i soggetti operanti nelle categorie summenzionate, viene altresì introdotta la sospensione dei termini di versamento dell’IVA scadenti nel mese di marzo 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate di pari importo a partire dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Associazioni e società sportive dovranno effettuare i versamenti entro il 30 giugno 2020 ovvero in cinque rate di pari importo a partire dal mese di giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
Nel settore dei giochi i termini di versamento del Prelievo Erariale Unico (PREU) in scadenza entro il 30 aprile 2020 sono prorogati al 29 maggio 2020. Le somme dovute possono essere versate con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata dovrà essere versata entro il 29 maggio e le successive entro l’ultimo giorno del mese; l’ultima rata dovrà essere versata entro il 18 dicembre 2020. Il D.L. stabilisce prevede, altresì, che il pagamento dei canoni concessori previsti per la proroga delle concessioni del gioco del Bingo non sono dovuti per i periodi di sospensione dell’attività, disposti in relazione all’emergenza sanitaria in atto.
1.3 Sospensione degli adempimenti e dei versamenti per i professionisti e le imprese di minori dimensioni – Articolo 62
- Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari, diversi dai versamenti, quale ad esempio la dichiarazione annuale Iva, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata. Gli adempimenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno senza applicazione di sanzioni.
- Per quanto riguarda i versamenti, sono introdotte specifiche previsioni per sostenere i titolari di partita Iva di minori dimensioni, individuati in base ai ricavi o ai compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno determinato maggiore incidenza sulla liquidità. Ai suddetti soggetti è consentito di non procedere ai versamenti, in scadenza nel mese di marzo, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, relativi alle trattenute dell’addizionale regionale e comunale, relativi all’imposta sul valore aggiunto e relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai premi per l’assicurazione obbligatoria. Per i soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, che hanno sede legale, domicilio fiscale o sede operativa nelle province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA opera a prescindere dal volume di ricavi o compensi. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate di pari importo a partire dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- Per i soggetti di più ridotte dimensioni con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che nel mese precedente non hanno sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, si prevede il non assoggettamento alle ritenute d’acconto per redditi di lavoro autonomo e assimilato di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 da parte del sostituto d’imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del D.L e il 31 marzo 2020. I contribuenti che si avvalgono di tale opzione sono tenuti a rilasciare un’apposita dichiarazione attestante che i ricavi e compensi non sono stati assoggettati a ritenuta. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate dai sostituti è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
1.4 Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione – Articolo 68
Il D.L. prevede la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle entrate e dagli avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali. I versamenti oggetto di sospensione dovranno essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020.
La sospensione trova applicazione anche in relazione agli atti emessi dall’Agenzia delle Dogane e Monopoli, alle ingiunzioni emesse dagli enti territoriali di cui alla procedura coattiva di riscossione di entrate patrimoniali, proventi del demanio ed altro, nonché con riferimento agli atti di riscossione emessi dagli enti locali in materia di entrate tributarie e patrimoniali.
Rientrano, inoltre, nel perimetro della sospensione sino al 31 maggio 2020 anche i termini di versamento relativi alla “rottamazione-ter”.
Beneficia della proroga dei termini anche il termine di presentazione delle comunicazioni di inesigibilità degli agenti della riscossione relative ai carichi ad essi affidati negli anni 2018, 2019 e 2020, che slittano ciascuno di due anni giungendo rispettivamente alla fine del 2023, del 2024 e del 2025, tenuto conto della sospensione generalizzata dei versamenti dovuta al forte impatto socio-economico dell’emergenza COVID-19 e dell’esigenza di evitare che l’approssimarsi della scadenza dei termini conduca gli agenti della riscossione ad intensificare le azioni di recupero coattivo nei confronti di soggetti che, a causa dell’emergenza, anche successivamente al periodo di sospensione continueranno ad avere difficoltà nell’adempimento.
1.5 Conversione DTA in credito imposta – Articolo 55
La disposizione è volta a incentivare la cessione di crediti deteriorati che le imprese hanno accumulato negli ultimi anni, anche per effetto della crisi finanziaria, con l’obiettivo di sostenerle sotto il profilo della liquidità nel fronteggiare l’attuale contesto di incertezza economica. L’inadempimento rileva quando il mancato pagamento si protrae per oltre 90 giorni dalla data in cui era dovuto.
Ambito dell’agevolazione
Qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d’imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti:
- Perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione;
- l’importo dell’ACE eccedente il reddito complessivo non ancora dedotto né fruito tramite credito d’imposta alla data della cessione.
Ai fini della determinazione delle perdite fiscali non rilevano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell’articolo 84 del TUIR, previsti per soggetti che fruiscono di un regime di esenzione dell’utile.
La trasformazione in credito d’imposta può avere luogo anche se le DTA non sono state iscritte in bilancio, ad esempio per mancato superamento del probability test, purché siano riferibili ai componenti indicati dalla norma, non ancora dedotti o usufruiti alla data della cessione dei crediti.
La trasformazione delle DTA in crediti d’imposta è condizionata all’esercizio, se non già effettuato, del c.d. Canone di Garanzia ai sensi dell’articolo 11 del D.L. 59/2016. Il canone annuo dovuto è pari all’1,5% della differenza (se positiva) tra l’ammontare delle attività per imposte anticipate e le imposte versate. Le DTA oggetto della presente norma si sommeranno a quelle riferibili alla L. 214/2011 (e.g. rettifiche di valore su crediti ed avviamenti). Il canone sarà deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP. Qualora dovuto, l’obbligo del pagamento si potrebbe protrarre sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2029.
Misura dell’agevolazione
La quota massima di DTA trasformabili in credito d’imposta è determinata in funzione dell’ammontare massimo di componenti cui esse si riferiscono. A tal fine, nel comma 1 viene posto un limite ai componenti che possono generare DTA trasformabili, pari al 20% del valore nominale dei crediti ceduti. Allo stesso tempo, sempre ai fini della norma in esame, è posto un limite di 2 miliardi di euro di valore nominale ai crediti complessivamente ceduti entro il 31 dicembre 2020 che rilevano ai fini della trasformazione; per i soggetti appartenenti a gruppi, il limite si intende calcolato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate da soggetti appartenenti allo stesso gruppo.
A decorrere dalla data di efficacia della cessione dei crediti il cedente non potrà più portare in compensazione dei redditi le perdite, né dedurre o usufruire tramite credito d’imposta l’eccedenza del rendimento nozionale, corrispondenti alla quota di DTA trasformabili in credito d’imposta ai sensi della disposizione in esame.
Utilizzo dei crediti di imposta
I crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o ceduti secondo le procedure dell’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o chiesti a rimborso. I crediti d’imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Limitazioni soggettive
La previsione non opera in caso di cessione tra società legate da rapporto di controllo e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
La disposizione non si applica, inoltre, a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, ovvero lo stato di insolvenza ai sensi dell’articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
1.6 Sospensione dei termini delle attività degli uffici ed enti impositori – Articolo 67
Il D.L. appena approvato introduce, inoltre, la sospensione dei termini per le attività degli uffici e degli enti impositori.
Coerentemente con quanto previsto in generale per le ipotesi di sospensione dei termini in caso di eventi eccezionali, il Decreto sospende dall’8 marzo 2020 al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di controllo (salve le previsioni in materia di liquidazione di imposte e controllo formale), di accertamento, di riscossione e di contenzioso, ma esclusivamente da parte degli uffici e degli enti impositori.
Atteso il rinvio operato dal Decreto alla previsione di cui all’art. 12 del D.L.gs. 159/2015 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali) i termini che scadono entro il 31 dicembre dall’anno nel caso in cui si verifica la sospensione dei versamenti, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. Ne consegue che il potere di rettifica degli uffici che spirava alla fine di quest’anno slitterà al 2022 (accertamenti relativi all’annualità 2015, alle omesse dichiarazioni 2014, alle cartelle conseguenti ai controlli formali delle dichiarazioni 2015).
La disposizione si applica anche all’attività di consulenza, comportando la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 anche dei termini ordinari entro i quali devono essere rese le risposte alle istanze di interpello, anche a seguito di presentazione di documentazione integrativa.
Vengono, altresì, sospesi i termini per il riscontro alle domande di ammissione al regime di adempimento collaborativo, i termini previsti per la procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata, nonché quelli dettati in materia di accordi preventivi per le imprese con attività internazionale e rettifica in diminuzione del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale e i termini relativi alle procedure per il patent box.
I termini concernenti eventuali istanze di interpello di cui sopra presentate nel corso del periodo di sospensione (da presentare esclusivamente per via telematica) cominceranno a decorrere dal giorno successivo al termine del medesimo periodo di sospensione.
La sospensione si applica anche alle attività di risposta alle istanze di accesso alla banca dati dell’Anagrafe Tributaria, compreso l’Archivio dei rapporti finanziari presentate ai sensi del codice di procedura civile per la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare, salvi i casi di indifferibilità ed urgenza.
1.7 Contenzioso tributario (Articolo 83)
Vengono ulteriormente prorogati fino al 15 aprile 2020 sia il differimento delle udienze che la sospensione dei termini nei procedimenti previsti dal precedente D.L. 8 marzo 2020, n. 11. Viene altresì prevista per lo stesso periodo la sospensione del decorso della prescrizione nei procedimenti penali e la proroga delle sessioni delle Corti d’Assise.
Sono, inoltre, sospesi fino al 15 aprile 2020 i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni Tributarie e il termine previsto per la conclusione delle procedure di reclamo e mediazione nel medesimo ambito. Il contribuente non sembra, pertanto, beneficiare del più ampio termine previsto a favore dell’amministrazione finanziaria (31 Maggio 2020). Si auspicano chiarimenti/modifiche a riguardo.
2. Misure a supporto di specifici settori produttivi
2.1 Fondo emergenze spettacolo cinema e audiovisivo (Articolo 89)
Al fine di sostenere i settori dello spettacolo, del cinema e dell’audiovisivo a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo sono istituiti due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. I Fondi di cui al primo periodo hanno una dotazione complessiva di 130 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 80 milioni di euro per la parte corrente e 50 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
2.2 Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone (Articolo 92)
Al fine di fronteggiare l’improvvisa riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci e di persone è sospeso il pagamento dei canoni concessori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 relativi al periodo compreso tra la data di entrata del D.L. e quella del 31 luglio 2020. Al pagamento dei canoni sospesi ai sensi del primo periodo, da effettuarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2020 anche mediante rateazione senza applicazione di interesse, si provvede secondo le modalità stabilite da ciascuna Autorità di Sistema Portuale.
Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19, i pagamenti dei diritti doganali, in scadenza tra la data di entrata in vigore della presente disposizione ed il 31 aprile 2020 ed effettuati secondo le modalità previste dagli articoli 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono differiti di ulteriori trenta giorni senza applicazione di interessi.
2.3 Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (articolo 98)
a) Credito d’imposta investimenti pubblicitari. In particolare, si prevede che, per il triennio 2020-2022, il suddetto credito d’imposta sia concesso, alle stesse condizioni e ai medesimi soggetti già contemplati, nella misura unica del 30 per cento del valore degli investimenti effettuati, e non già entro il limite del 75 per cento dei soli investimenti incrementali, in considerazione dell’attesa caduta dei volumi di investimento a decorrere dall’anno in corso. L’agevolazione è riconosciuta in ogni caso nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea ed entro il limite massimo di 60 milioni di euro in ragione d’anno, che costituisce tetto di spesa.
b) Tax credit per le edicole. In particolare, anche ai fini dell’ottimale utilizzo delle risorse già stanziate per l’anno 2020, si dispone per lo stesso anno un ampliamento dell’ambito oggettivo e soggettivo della misura.
3. Altre misure fiscali
3.1 Premio ai lavoratori dipendenti (Articolo 63)
Il D.L. prevede l’erogazione di un bonus di 100 euro a favore dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, con reddito complessivo non superiore a 40.000 euro, che, durante il periodo di emergenza sanitaria COVID 19, continuino a prestare servizio nella sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Il premio non concorre alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte dirette, ed è ragguagliato ai giorni in cui il lavoro è prestato nella sede ordinaria.
Il premio è attribuito, in via automatica, dal datore di lavoro, che lo eroga se possibile con la retribuzione relativa al mese di aprile, e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti di imposta recuperano il premio erogato attraverso l’istituto della compensazione.
3.2 Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro (Articolo 64)
Per gli esercenti attività d’impresa, arte o professione è previsto, per il periodo d’imposta 2020, un credito di imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Il limite massimo di spesa previsto per la misura è pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020. E’ prevista l’emanazione di un Decreto recante misure di attuazione.
3.3 Credito d’imposta per botteghe e negozi (Articolo 65)
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione, relativo al mese di marzo 2020, di immobili rientranti nella categoria catastale C/1. Il credito può essere utilizzato solo in compensazione. La misura non si applica alle attività che sono state identificate come essenziali, tra cui farmacie, parafarmacie e punti vendita di generi alimentari di prima necessità.
3.4 Erogazioni liberali (Articolo 66)
La norma è finalizzata a promuovere le erogazioni liberali destinate a fronteggiare l’evolversi della situazione epidemiologica in Italia causata da COVID-19.
In particolare, il D.L. prevede per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, a favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro spetta una detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%. La detrazione non può essere di importo superiore a 30.000 euro.
Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, le predette erogazioni sono deducibili dal reddito d’impresa e non si considerano destinate a finalità estranee all’esercizio dell’impresa.
Ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive, le erogazioni liberali sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il versamento.
4. Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società (Articolo 106)
Il D.L. introduce disposizioni che, tenendo conto delle misure di contenimento imposte a fronte della eccezionale situazione di emergenza conseguente all’epidemia di COVID-19, sono dirette, in particolare, a consentire alle società di convocare l’assemblea ordinaria entro un termine più ampio rispetto a quello ordinario stabilito dal codice civile, nonché a facilitare lo svolgimento delle assemblee nel rispetto delle disposizioni volte a ridurre il rischio di contagi:
- in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 e 2478-bis del codice civile, è consentito a tutte le società di convocare l’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale;
- con riguardo alle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società cooperative, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione è ammesso anche in deroga alle disposizioni statutarie. Le predette società possono, altresì, prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto. Non è necessario che, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio si trovino nello stesso luogo.
- le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
- possono designare per le assemblee il rappresentante designato di cui all’art. 135-undecies del TUF anche le banche popolari e le banche di credito cooperativo.
- qualora le società con azioni quotate non adottino modalità di voto a distanza, le stesse provvedono a designare il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del TUF.
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