Anche per lo sport in arrivo aiuti economici dal Decreto «Cura Italia»

A cura di Carlo Romano, Marco Longobardi e Giulia Faustini

Il Governo ha pubblicato il Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. «Cura Italia» – in seguito anche «DL»), introducendo misure di sostegno economico alle famiglie, ai lavoratori e alle imprese per far fronte all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Tale DL prevede, inter alia, specifiche misure a favore del «mondo dello sport» al fine di ridurre l’enorme danno economico derivante:

  1. dalla sospensione delle competizioni sportive a causa del Covid-19 (ad es. la UEFA ha rinviato i campionati Europei al 2021, la FIBA e Euro League hanno sospeso a tempo indeterminato tutte le proprie competizioni);
  2. alla chiusura degli impianti e dei centri sportivi (soltanto nel fitness sono impiegati a vario titolo oltre 1 milione di persone) con inevitabili ricadute sull’intera filiera produttiva (abbigliamento, calzature sportive etc).

Le principali misure a favore dello sport prevedono in sintesi:

  1. la sospensione dei versamenti, delle ritenute, dei contributi e dei premi, tra gli altri, per associazioni e società sportive;
  2. la sospensione del versamento dei canoni di locazione per società sportive, professionistiche e dilettantistiche, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato;
  3. il riconoscimento di una indennità per i «collaboratori sportivi».

In particolare, l’art. 61, comma 2, lett. a) del DL – in combinato disposto con l’art. 8 del DL 2 marzo 2020, n. 9 – dispone per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, nonché i soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori la sospensione dei versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria, nonché dei versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di marzo.

Il comma 5 dell’art. 61, in deroga a quanto predisposto dal comma 4, prevede espressamente per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche la sospensione dei versamenti fino al 31 maggio 2020, statuendo, inoltre, che i versamenti sospesi debbano essere effettuati in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi (comma 5) e senza alcun «rimborso di quanto già versato».

Non è chiaro, dunque, se tale deroga sia applicabile anche ai soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori (richiamati al comma 2, lett. a dell’art. 61 del DL): infatti, se così non fosse (e, quindi, qualora il mancato richiamo di tali soggetti nel disposto del comma 5 fosse «voluto» dal legislatore), la sospensione prevista dal DL per tali soggetti seguirebbe, diversamente, i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 8 (sospensione fino al 30 aprile, effettuazione dei versamenti sospesi in un’unica soluzione entro il 30 maggio ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo a partire da giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi).

È prevista, inoltre, per le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive, professionistiche e dilettantistiche, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato la sospensione (dalla data di entrata in vigore del DL e fino al 31 maggio 2020) dei termini per il pagamento «dei canoni di locazione e concessori» relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. L’art. 95 del DL, al comma 2, infatti, posticipa tale adempimento, prevedendo che il versamento dei predetti canoni venga effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020, senza l’applicazione di interessi e sanzioni o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di giugno 2020.

Il DL introduce, inoltre, una misura ad hoc per coloro che collaborano presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche. In particolare l’art. 96 del DL prevede una indennità, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per i soggetti con un rapporto di collaborazione (ex art. 67, comma 1, lett. m del D.P.R. n. 917/1986) già in essere al 23 febbraio 2020. Tale indennità non concorre, inoltre, alla formazione del reddito ai sensi del D.P.R. 917/1986.

Al fine di porre in essere tale misura, il DL stabilisce, inoltre, al comma 2 dell’art. 96, che le risorse trasferite a Sport e Salute S.p.A. siano incrementate di 50 milioni di euro per l’anno 2020. Sarà proprio «Sport e Salute S.p.A.» ad istruire le richieste di indennità secondo l’ordine cronologico di ricezione delle stesse, una volta valutata l’autocertificazione della preesistenza del rapporto di collaborazione e della mancata percezione di altro reddito da lavoro. A tal proposito, come previsto dal comma 4 dell’art. 96 del DL, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport (da adottare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente DL), saranno individuate le modalità di presentazione delle domande per l’indennità in questione e definiti i criteri di gestione del fondo di cui al comma 2 nonché le forme di monitoraggio della spesa e del relativo controllo.

Tale disposizione si rivolge, quindi, ai lavoratori, impegnati nello sport dilettantistico, che, prima dell’emergenza in atto, percepivano compensi esentasse fino a 10.000 euro l’anno e che, allo stato attuale, non essendo iscritti all’assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, avrebbero rischiato di rimanere «esclusi dall’erogazione della misura di aiuto accordata dal presente decreto soltanto in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi» (ex art. 27 del DL).

Infine, segnaliamo ulteriori misure agevolative previste dal DL in esame, che, sebbene non espressamente riferite al «mondo dello sport», possono comunque ritenersi applicabili anche a quest’ultimo. Si tratta, in particolare:

  1. del riconoscimento (ex art. 64 del DL) ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione di un credito di imposta per il 2020, nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate (fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario), allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio da COVID-19;
  2. della previsione (ex art. 66 del DL) della detraibilità dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30% (per un importo non superiore a 30.000 euro) per le erogazioni liberali in denaro e in natura, effettuate nell’anno 2020 dalle persone fisiche e dagli enti non commerciali, in favore dello Stato, delle regioni, degli enti locali territoriali, di enti o istituzioni pubbliche, di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.

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