COVID-19: nuove misure urgenti. Stop ad attività produttive e commerciali non “essenziali”

A cura di   Francesca Tironi e Giulia Spalazzi

A seguito delle iniziative di alcune Regioni, in primis la Lombardia, nella tarda serata di ieri, 22 marzo 2020, è stato emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante nuove misure urgenti di contenimento del contagio sul territorio nazionale (per il testo completo del provvedimento si veda: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/22/20A01807/sg).

In particolare, a far data dal 23 marzo 2020 e fino al 3 aprile 2020 sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione:

  • delle attività indicate all’allegato 1 contenuto nel DPCM e identificate attraverso i rispettivi codici Ateco;
  • delle attività di filiera e “funzionali” a quelle dell’allegato 1, a condizione che l’azienda comunichi Prefetto competente un elenco delle imprese o amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite;
  • dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
  • dell’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari nonché ogni altra attività funzionale a fronteggiare l’emergenza;
  • attività con impianti a ciclo continuo dalla  cui  interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti, previa comunicazione al Prefetto;
  • attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa nonché altre attività strategiche per l’economia previa autorizzazione del Prefetto.

In ogni caso, per le attività consentite previa autorizzazione del Prefetto della provincia dove è ubicata l’attività produttiva, è previsto che quest’ultimo possa sospendere l’attività ove ritenga non sussistenti le condizioni per l’esercizio.

Le attività non sospese devono, in ogni caso, rispettare i contenuti del Protocollo di Regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid-19 sottoscritto tra il Governo e le Parti Sociali lo scorso 14 marzo (tra cui: massimo utilizzo lavoro agile; sospensione attività reparti non indispensabili; assunzione di protocolli anti-contagio e rispetto distanza; sanificazione luoghi di lavoro e adozione adeguati DPI – per una sintesi del provvedimento si veda: http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4237 ).

Le imprese sospese possono completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.

In ogni caso, le attività sospese potranno comunque proseguire, ove possibile, con modalità a distanza o lavoro agile.

Con il DPCM del 22 marzo 2020 sono, altresì, stati prorogati sino al 3 aprile 2020 i termini di efficacia del DPCM dell’11 marzo e dell’Ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo, ed è previsto per le persone fisiche il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi pubblici o privati, dal comune in cui attualmente si trovino, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Come già nelle ultime settimane, tali esigenze dovranno essere oggetto di valida autocertificazione.

Ricordiamo che per tutte le Società che dovessero, dalla data odierna e sino al prossimo 3 aprile, sospendere le proprie attività, è possibile il ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. 18/2020 e – limitatamente alle società che abbiano sede nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – dai provvedimenti regionali recentemente emanati.

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Francesca Tironi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Labour Law – Associate Partner

Giulia Spalazzi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Labour Law – Senior Manager