Emergenza COVID-19 Stabilità dei mercati bancari e finanziari

Misure di sostegno per il mercato bancario e finanziario per contrastare gli effetti economici derivanti da Covid-19

Nel contesto della pandemia da Covid-19, il Governo, le Autorità di vigilanza Italiane ed Europee, nonché le Associazioni di categoria stanno continuando a mettere a punto importanti misure a sostegno dell’emergenza economico-finanziaria conseguente a quella sanitaria.

Tra queste si segnalano di seguito le principali misure pubblicate in quest’ultima settimana atte a garantire la stabilità del sistema economico nel suo complesso e la continuità operativa degli operatori.

Gazzetta ufficiale (ita):

Decreto CuraItalia

Sulla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il cd. “Decreto CuraItalia”.

Tale provvedimento si aggiunge a quelli già adottati d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dal Covid-19 produca effetti permanenti nei settori maggiormente colpiti.

Il Decreto – in vigore dal 17 marzo 2020 – si articola su quattro fronti principali, nello specifico:

  • Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale (Titolo I);
  • Misure a sostegno del lavoro (Titolo II);
  • Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario (Titolo III);
  • Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese (Titolo IV);
  • Ulteriori disposizioni (Titolo V).

Relativamente alle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, di cui al Titolo III (artt. 49 – 59) del Decreto, sono stati previsti numerosi interventi di supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, attraverso la collaborazione con il sistema bancario e l’utilizzo del Fondo centrale di garanzia per le PMI, per evitare carenze di liquidità a imprese e nuclei familiari.

Tra tali misure a sostegno della liquidità, rientrano specifiche misure in favore delle PMI, misure di sostegno finanziario alle imprese, l’estensione del Fondo di solidarietà mutui “prima casa” e misure a sostegno del credito all’esportazione.

Tra le ulteriori disposizioni (Titolo V del Decreto) si evidenzia il contenuto dell’art. 106 “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società” che consente alle società (quotate e no, private e pubbliche) (i) di convocare l’assemblea ordinaria entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dei bilanci (e non entro 120 giorni come previsto da Codice Civile) in ragione delle condizioni di emergenza da Covid-19, nonché (ii) di consentire il diritto di voto per via elettronica, anche in deroga a disposizioni statutarie. Viene, inoltre, consentito che le assemblee si svolgano esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti.

Il Decreto sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Gazzetta ufficiale (EU):

Decisione (UE) 2020/407 della BCE del 16 marzo 2020 che modifica la Decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 17 marzo 2020 è stata pubblicata la “Decisione (UE) 2020/407 della Banca Centrale Europea, del 16 marzo 2020, che modifica la Decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine”, in vigore dal 17 marzo stesso.

La Decisione – conseguente alle decisioni di politica monetaria assunte dalla BCE il 12 marzo per sostenere l’erogazione di prestiti bancari a quanti sono stati maggiormente colpiti dall’epidemia di Covid-19 – modifica tre parametri della terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-III) prevista a luglio 2019 dalla Decisione (UE) 2019/1311.

Nello specifico, le modifiche ai tre parametri delle TLTRO-III riguardano:

  • l’aumento del limite di finanziamento dal 30 per cento al 50 per cento;
  • la modifica del limite massimo di offerta per singole TLTRO-III;
  • a partire dal settembre 2021, la possibilità di offrire un’opzione di rimborso anticipato degli importi presi in prestito nell’ambito delle TLTRO-III decorsi 12 mesi dal regolamento di ciascuna operazione, anziché 24 mesi.

Autorità di vigilanza Europee:

> Banca Centrale Europea

La BCE annuncia un Programma di acquisto per l’emergenza pandemica da 750 miliardi di euro

Il 18 marzo 2020, il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha annunciato di avviare un nuovo programma temporaneo di acquisto titoli del settore privato e pubblico per contrastare i gravi rischi a cui il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e le prospettive per l’area dell’euro sono esposti a causa dell’insorgere e della rapida propagazione di Covid-19.

Il nuovo programma di acquisto per l’emergenza pandemica avrà una dotazione finanziaria complessiva di 750 miliardi di euro; gli acquisti saranno condotti sino alla fine del 2020 e includeranno tutte le categorie di attività ammissibili nell’ambito del programma di acquisto di attività in corso.

Contestualmente, il Consiglio direttivo della BCE ha deciso di (i) estendere la gamma delle attività ammissibili nell’ambito del programma di acquisto per il settore societario (CSPP) e di (ii) allentare i requisiti in materia di garanzie apportando correzioni ai principali parametri di rischio nell’ambito del sistema delle garanzie.

Il Consiglio Direttivo esplorerà tutte le opzioni e tutti gli scenari per sostenere l’economia per l’intera durata di questo shock, assicurandosi che tutti i settori dell’economia possano beneficiare di condizioni di finanziamento favorevoli.

> Commissione europea

Aiuti di Stato: la Commissione adotta un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di sostenere maggiormente l’economia durante l’epidemia di COVID-19

La Commissione europea ha adottato un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme sugli aiuti di Stato al fine di sostenere l’economia nel contesto dell’epidemia di Covid-19.

Il quadro temporaneo consente agli Stati membri di garantire che le imprese di tutti i tipi dispongano di liquidità sufficiente e di preservare la continuità dell’attività economica durante e dopo l’epidemia.

Tale quadro temporaneo – in vigore fino alla fine di dicembre 2020 – prevede cinque tipi di aiuti:

  • sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali selettive e acconti: gli Stati membri potranno istituire regimi per concedere fino a 800 000 euro a un’impresa che deve far fronte a urgenti esigenze in materia di liquidità;
  • garanzie di Stato per prestiti bancari contratti dalle imprese: gli Stati membri potranno fornire garanzie statali per permettere alle banche di continuare a erogare prestiti ai clienti che ne hanno bisogno;
  • prestiti pubblici agevolati alle imprese: gli Stati membri potranno concedere prestiti con tassi di interesse favorevoli alle imprese;
  • garanzie per le banche che veicolano gli aiuti di Stato all’economia reale
  • alcuni Stati membri prevedono di sfruttare le capacità di prestito esistenti delle banche e di utilizzarle come canale di sostegno alle imprese, in particolare le piccole e medie imprese;
  • assicurazione del credito all’esportazione a breve termine: il quadro introduce un’ulteriore flessibilità per quanto riguarda il modo in cui dimostrare che alcuni paesi costituiscono rischi non assicurabili sul mercato, permettendo così agli Stati di offrire, ove necessario, una copertura assicurativa dei crediti all’esportazione a breve termine.

> ESMA

Chiarimento sulla registrazione delle conversazioni telefoniche ai sensi della MiFID II

ESMA ha pubblicato, in data 20 marzo 2020, un chiarimento riguardante le registrazioni delle conversazioni telefoniche relative (i) alle operazioni concluse in caso di negoziazione per conto proprio e (ii) alla prestazione di servizi di ordini della clientela connessi alla ricezione, trasmissione ed esecuzione di tali ordini, ai sensi della Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/UE).

In particolare, ESMA ha chiarito che qualora vi sia impossibilità a procedere alla registrazione delle suddette conversazioni telefoniche (per circostanze dovute alla situazione eccezionale in corso), gli enti devono provvedere a individuare modalità alternative di registrazione delle conversazioni, ad esempio attraverso l’utilizzo di verbali o annotazioni scritte.

L’Autorità sottolinea che tali modalità alternative di registrazione possono essere solo temporanee e che gli enti devono fare in modo di ripristinare quanto prima la registrazione delle conversazioni telefoniche che danno luogo o possono dar luogo a operazioni.

Approccio coordinato di vigilanza per alcuni obblighi derivanti dal Regolamento SFTR

In data 18 marzo 2020, ESMA ha pubblicato una dichiarazione riguardante gli obblighi segnaletici derivanti dal Regolamento (UE) 2015/2365 sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (cd. Securities Financing Transactions RegulationSFTR), la cui data di avvio è prevista per il mese di aprile 2020.

Riconoscendo, infatti, l’attuale difficoltà delle controparti finanziarie – dovute alle problematiche legate allo sviluppo di Covid-19 – a implementare per la prima volta l’obbligo segnaletico nei confronti del repertorio di dati sulle negoziazioni, previsto per il 13 aprile 2020, ESMA si aspetta che le Autorità nazionali competenti non diano la priorità, nelle rispettive azioni di vigilanza che saranno intraprese tra aprile e luglio 2020, ai soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione delle operazioni SFT.

Parere sul divieto delle vendite allo scoperto proposto da Consob

Con Parere del 17 marzo 2020, ESMA ha comunicato di ritenere necessaria la misura di emergenza proposta da Consob riguardante il divieto per tre mesi di assumere o incrementare posizioni nette corte su azioni negoziate sul mercato regolamentato MTA (si veda Delibera Consob 21303 del 17 marzo 2020).

Riduzione della soglia per la notifica delle posizioni corte nette in azioni negoziati su un mercato regolamentato

Il 16 marzo 2020, ESMA ha pubblicato una Decisione con la quale riduce temporaneamente il livello di soglia per la notifica alle Autorità nazionali competenti (ANC) delle posizioni corte nette in relazione al capitale azionario emesso da una società le cui azioni sono negoziate su un mercato regolamentato dell’UE.

ESMA ritiene che abbassare le soglie di notifica alle ANC sia un’azione precauzionale che, in circostanze eccezionali legate alla pandemia del coronavirus, risulti essenziale per monitorare gli sviluppi sui mercati finanziari, in applicazione dell’art. 28 del Regolamento (UE) 236/2012 in materia di short selling.

Nello specifico, l’Autorità riduce – per un periodo definito di tre mesi a partire dal 16 marzo 202o – allo 0,1% (rispetto al precedente livello di 0,2%) la soglia di notifica per i detentori (persone fisiche e giuridiche) di tali posizioni corte nette.

> EIOPA

Azioni per mitigare l’impatto di COVID-19 sul settore assicurativo europeo

Anche l’Autorità europea di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (EIOPA), in stretta cooperazione con le altre Autorità di vigilanza europee e con il Comitato europeo per il rischio sistemico, sta monitorando molto attentamente la situazione e i rischi derivanti dall’epidemia COVID-19 sull’economia globale e, in particolare, sul sistema assicurativo europeo.

A tal proposito, l’Autorità ha pubblicato, in data 17 marzo 2020, un Comunicato relativo alla gestione dell’impatto del COVID 19 sul sistema assicurativo europeo, fornendo indicazioni su due macrocategorie: Business Continuity e Solvibilità & Posizione patrimoniale.

Con riferimento alla “Business Continuity, EIOPA ha comunicato quanto segue:

  • le imprese assicurative dovranno essere in grado di garantire i propri servizi ai clienti, implementando le misure necessarie per assicurare la continuità operativa; –
  • EIOPA stessa coordinerà le Autorità nazionali competenti per garantire flessibilità nelle tempistiche per le segnalazioni di vigilanza e per l’informativa verso i clienti relativamente all’anno 2019; –
  • le richieste di informazioni alle imprese assicurative e le consultazioni con il mercato saranno limitate ai soli elementi essenziali per monitorare l’impatto del COVID-19 sul mercato; –
  • il termine per la valutazione d’impatto per la revisione della Direttiva Solvency II è stato prorogato di due mesi, fino al 1° giugno 2020.

In tema di “Solvibilità & Posizione patrimoniale”, l’Autorità ha sottolineato che:

  • le imprese di assicurazione europee sono tenute a detenere sufficienti fondi propri ammissibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità, ai sensi della Direttiva Solvency II;
  • in caso di situazioni estreme, la Direttiva Solvency II consente flessibilità tra il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo al di sotto del quale le risorse finanziarie di un’impresa non dovrebbero scendere;
  • i recenti stress test hanno dimostrato che il settore sia ben capitalizzato e in grado di sopportare gravi shock al sistema;
  • gli strumenti previsti dalla Direttiva Solvency II per mitigare i rischi e gli impatti sul settore saranno attuati, se necessario, da EIOPA in coordinamento con le autorità nazionali competenti;
  • le imprese di assicurazione dovrebbero adottare misure per preservare la propria posizione patrimoniale e la protezione degli assicurati, implementando politiche prudenti di distribuzione dei dividendi, nonché altre politiche di distribuzione, comprese quelle sulla remunerazione variabile;
  • EIOPA, di concerto con le altre Autorità di vigilanza europee, continuerà a monitorare la situazione adottando, ove necessario, misure per mitigare l’impatto della volatilità dei mercati sulla stabilità del settore assicurativo europeo e per proteggere gli assicurati.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia

Proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l’impatto del COVID-19 sul sistema bancario e finanziario italiano

Per consentire al sistema bancario e finanziario di concentrare tutti gli sforzi nella mitigazione dell’impatto dell’emergenza Covid-19, e per agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari, Banca d’Italia – in linea con le iniziative assunte dall’Autorità Bancaria Europea (EBA) e dalla Banca Centrale Europea (BCE) – ha deciso, con Comunicazione del 20 marzo 2020, di concedere alcune dilazioni per determinati adempimenti.

Le proroghe dei termini e le misure temporanee stabilite si applicano, oltre che alle banche meno significative vigilate direttamente da Banca d’Italia, anche alle banche significative in relazione alle materie di competenza della Banca d’Italia.

Le proroghe concesse riguardano i seguenti termini e adempimenti:

1) 60 giorni per gli adempimenti in materia di:

  • ICAAP/ILAAP per banche e SIM e ICAAP per Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB (IF);
  • Piani di risanamento, Relazioni sulle funzioni esternalizzate per banche e IF;
  • Relazioni sulla struttura organizzativa per SIM, SGR, SICAF, SICAV, IP e IMEL;
  • Autovalutazione della permanenza dei requisiti di idoneità del depositario;
  • Relazione della funzione antiriciclaggio (compresa autovalutazione dei rischi 2019);
  • Adeguata verifica con riferimento al recupero dei dati della clientela già acquisita;
  • Relazione in materia di deposito e sub-deposito degli strumenti della clientela e adempimenti previsti dalla disciplina transitoria ex Regolamento del 5 dicembre 2019;

2) 150 giorni per la trasmissione della prima Relazione sui rischi operativi e di sicurezza per le banche;

3) 60 giorni per le risposte da fornire alle consultazioni normative in corso nonché un allungamento dei termini per l’invio delle osservazioni per le consultazioni che saranno avviate nei prossimi giorni.

Tra le altre misure temporanee previste dall’Autorità:

  • il posticipo al 30 giugno 2020 per l’invio dell’aggiornamento dei piani di riduzione dei crediti deteriorati;
  • la possibilità per le banche di operare al di sotto del livello della componente target assegnata a esito del processo SREP, del buffer di conservazione del capitale e del coefficiente di copertura della liquidità;
  • la riprogrammazione delle ispezioni in loco.

Banca d’Italia sta, infine, valutando i termini di invio delle segnalazioni di vigilanza e Centrale dei rischi, in coordinamento con le Autorità di Vigilanza Europee.

Arbitro Bancario Finanziario – Sospensione dei termini

Al fine di limitare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sui procedimenti che si svolgono dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), Banca d’Italia ha disposto – con la Delibera n. 144 del 17 marzo 2020 – la sospensione fino al 3 aprile 2020 di tutti i termini della procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie innanzi all’ABF, ivi compreso il termine per il riscontro da parte degli intermediari al reclamo presentato dal cliente.

Tale provvedimento – in linea con quanto disposto da Consob per i procedimenti in corso presso l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) – si pone nell’ottica di assicurare ai destinatari di un procedimento piena facoltà di partecipazione allo stesso, considerate le oggettive difficoltà che i clienti potrebbero incontrare in questo periodo.

Dettagli delle nuove operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (programma TLTRO-III)

Dettagli delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (LTRO) aggiuntive

A seguito dell’adozione delle misure di politica monetaria adottate in data 12 marzo 2020 dal Consiglio direttivo della BCE a sostegno del sistema economico Europeo, Banca d’Italia ha pubblicato:

  • i dettagli delle nuove operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (TLTRO-III) che saranno condotte dal prossimo giugno al giugno 2021 a condizioni molto più favorevoli di quelle applicate finora; e
  • i dettagli delle operazioni di rifinanziamento a più lungo termine (LTRO) aggiuntive per fornire liquidità immediata al sistema finanziario europeo.

> Consob

Delibera n. 21308 del 18 marzo 2020. Rideterminazione del periodo di sospensione dei termini previsti per i procedimenti presso l’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Al fine di limitare gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 sui procedimenti che si svolgono dinanzi all’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF), Consob ha deciso – con la Delibera n. 21308 del 18 marzo 2020 – di prorogare ulteriormente fino al 15 aprile 2020 la sospensione di tutti i termini dei procedimenti in corso presso l’ACF, già sospesi la scorsa settimana fino al 22 marzo 2020.

Tale provvedimento – in linea con quanto disposto da Banca d’Italia per i procedimenti in corso presso l’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) – si pone nell’ottica di assicurare ai destinatari di un procedimento piena facoltà di partecipazione allo stesso.

Delibera n. 21305 del 18 marzo 2020. Sospensione del termine di versamento delle contribuzioni di vigilanza

Consob, tenuto conto della situazione di straordinaria necessità venutasi a creare a seguito dell’attuale emergenza sanitaria internazionale e del conseguente deterioramento del quadro economico, ha sospeso – con Delibera n. 21305 del 18 marzo 2020 – fino al 15 maggio 2020 il termine previsto per il 15 aprile per il pagamento dei contributi di vigilanza per l’esercizio 2020 dovuti dai soggetti vigilati italiani ed esteri.

Delibera 21304 del 17 marzo 2020. Riduzione della soglia percentuale iniziale di comunicazione ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, del TUF per le partecipazioni azionarie nel capitale di società quotate – avente l’Italia come Stato membro d’origine – ad elevato valore corrente di mercato e azionariato particolarmente diffuso

Consob ha deciso di introdurre temporaneamente un regime di trasparenza rafforzata sulle partecipazioni detenute dagli investitori nelle società italiane quotate in Borsa a più alta capitalizzazione e ad azionariato diffuso.

Il provvedimento, adottato ai sensi dell’articolo 120, comma 2-bis del TUF, fissa per un periodo di tempo di tre mesi livelli di soglia inferiori rispetto a quelli attualmente previsti al superamento dei quali scatta l’obbligo di notifica della partecipazione detenuta nel capitale delle società quotate indicate nell’elenco allegato alla Delibera.

Si tratta, in particolare, di 48 società quotate sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana (PMI e non), individuate secondo una griglia di criteri basati sulla capitalizzazione (superiore ai 500 milioni di euro) e sugli assetti proprietari (sono escluse le società controllate di diritto).

Nello specifico, chiunque detenga una partecipazione al capitale votante di tali società quotate superiore (i) all’1% per le società non-PMI (rispetto all’attuale livello del 3%) e superiore (ii) al 3% per le società qualificabili PMI (rispetto all’attuale livello del 5%) è tenuto a darne comunicazione a Consob e alla società partecipata stessa entro 10 giorni lavorativi dalla data di entrata in vigore della Delibera ossia il 18 marzo 2020.

Delibera 21303 del 17 marzo 2020. Divieto temporaneo di assumere o incrementare posizioni nette corte su tutte le azioni negoziate sul mercato regolamentato MTA

Alla luce delle forti turbolenze innescate nei mercati finanziari negli ultimi giorni dalla pandemia da Covid-19, Consob, dopo aver ricevuto parere positivo da ESMA, ha introdotto un divieto temporaneo all’assunzione e all’incremento di posizioni nette corte (vendite allo scoperto e altre operazioni ribassiste) in relazione alle azioni negoziate sul mercato regolamentato (MTA) indicate nell’allegato 1 della presente Delibera, ai sensi dell’art. 20 “Restrizioni alle vendite allo scoperto e operazioni analoghe in circostanze eccezionali” del Regolamento (UE) 236/2012 sullo short selling.

In particolare, il divieto – che fa seguito a quelli già adottati per le sedute del 13 e del 17 marzo – si applica a chiunque, persona fisica o giuridica, residente in Italia o in Paesi esteri, anche al di fuori dell’Unione Europea; al contrario, tale divieto NON si applica:

  • all’attività di market making, purché il soggetto sia iscritto nell’elenco tenuto dall’ESMA; ●
  • alle negoziazioni di strumenti finanziari su indici finanziari, in cui sono incluse le azioni indicate nell’allegato 1 alla presente Delibera, purché tali azioni non rappresentino più del 20% del peso dell’indice;
  • alle posizioni nette corte create o incrementate esclusivamente per finalità di copertura della componente azionaria di obbligazioni convertibili acquistate precedentemente;
  • alle posizioni nette corte create o incrementate esclusivamente per finalità di copertura di diritti di opzione acquistati precedentemente.

La decisione di applicare – per la prima volta – misure restrittive sull’intero listino di azioni è stata adottata con l’obiettivo di contenere la volatilità dei mercati finanziari e preservare l’ordinato svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori, anche in vista delle misure eccezionali sulle vendite allo scoperto adottate nei giorni scorsi dall’ESMA e dalle autorità di vigilanza di Spagna, Francia e Belgio.

Il divieto durerà per tre mesi a partire dal 18 marzo 2020.

L’Autorità ha fornito, inoltre, una serie di chiarimenti “FrequentlyAskedQuestions on the temporaryban on net short positions of 17 march 2020” sull’interpretazione del divieto sulle posizioni nette corte.

> Ivass

 Prime misure a favore degli operatori del mercato assicurativo

A seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, IVASS ha comunicato di aver attivato intensi contatti con l’industria per valutare le difficoltà di ordine amministrativo che gli operatori del mercato incontrano per far fronte agli adempimenti previsti dalle disposizioni regolamentari dell’Istituto.

Conseguentemente, l’Autorità, preso atto delle concrete difficoltà operative, ha adottato le seguenti prime misure a sostegno dell’attività di imprese e intermediari:

  • con riferimento all’attività di distribuzione assicurativa (Regolamento IVASS n. 40/2018), Ivass ha previsto (i) lo svolgimento a distanza dei test di verifica dei corsi di formazione professionale (in deroga all’art. 90, comma 5 che richiede che tali test di verifica siano effettuati esclusivamente in aula) e (ii) la proroga al 29 marzo 2020 del termine per la trasmissione all’Istituto della Relazione sulle reti distributive (di cui all’art. 46); –
  • relativamente all’Home insurance (Regolamento IVASS n. 41/2018), è stato prorogato al 1° luglio 2020 il termine per l’adozione obbligatoria da parte delle imprese delle c.d. “aree internet riservate”, (inizialmente fissato al 1° maggio 2020); –
  • per quanto riguarda i reclami (Regolamento IVASS n. 24/2008), è stato prorogato al 29 marzo 2020 il termine per la trasmissione all’Istituto della Relazione sui reclami e dei relativi documenti (solitamente fissato entro 60 giorni dalla data di scadenza del relativo semestre).

Ivass ha, infine, segnalato che comunicherà nei prossimi giorni l’adozione di ulteriori nuove misure.

Let’s Talk

Avv. Giovanni Stefanin

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