A cura di Francesco Pizzo e Lorenzo Ontano
Lo scorso 19 marzo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni operative, tra l’altro, relative alle seguenti fattispecie:
- esportazione di dispositivi di protezione individuale;
- importazioni in franchigia da dazi ed IVA di merce destinata a fronteggiare l’emergenza Covid-19.
Nel presente documento verranno sintetizzate le indicazioni fornite dall’Agenzia in merito alle due fattispecie sopra citate.
Con riferimento al primo punto, l’Agenzia elenca i codici tariffari (i.e. della nomenclatura combinata doganale) dei dispositivi di protezione individuale, quali, ad esempio, visiere, mascherine, guanti, ecc., la cui esportazione è soggetta, dal 15 marzo 2020, ad apposita autorizzazione in forza del Reg. UE 2020/402. Detta autorizzazione è rilasciata dall’Ufficio X della DG per la Politica commerciale internazionale.
In merito alla compilazione della relativa dichiarazione doganale di esportazione, l’Agenzia precisa che nel DAU, casella 44, occorre riportare il codice C086 attinente alle merci per le quali si applica il Regolamento UE sopra citato.
Con riferimento al secondo punto, l’Agenzia ricorda che, ai sensi dell’art. 57 del Reg. CE 1186/2009, sono ammessi in franchigia dai dazi all’importazione gli strumenti e apparecchi utilizzati a scopo di ricerca, diagnosi o trattamenti medici offerti in dono, da un ente caritativo o filantropico oppure da un privato, a enti sanitari, servizi ospedalieri e istituti di ricerca medica autorizzati, dalle autorità competenti degli Stati membri, a riceverli in franchigia, o acquistati da tali enti sanitari, ospedali o istituti di ricerca medica con fondi forniti da un ente caritativo o filantropico o con contributi volontari, purché risulti che:
- la donazione degli strumenti o apparecchi in questione non riflette, nel donatore, alcun intento di carattere commerciale;
- il donatore non è legato in alcun modo al fabbricante degli strumenti o apparecchi per i quali è richiesta la franchigia.
L’Agenzia chiarisce che, al ricorrere di tale fattispecie, anche l’IVA normalmente dovuta all’importazione può essere disapplicata qualora trattasi di beni donati ad enti pubblici ovvero ad associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza, beneficenza, educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica, nonché di beni donati a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali o catastrofi.
Per le tutte le altre importazioni effettuate da enti statali o a carattere caritativo o filantropico, funzionali a gestire la situazione di emergenza, potrà, provvisoriamente, applicarsi la franchigia dai dazi doganali e dall’IVA qualora tali soggetti siano autorizzati dall’Autorità doganale in attuazione dello speciale regime doganale e IVA previsto per le importazioni di beni a favore delle vittime di catastrofi.
Considerato, tuttavia, che la concessione della suddetta franchigia è subordinata all’emanazione di un’apposita Decisione della Commissione UE, l’Ente autorizzato dall’Autorità doganale effettuerà le importazioni in sospensione dal pagamento del dazio producendo una lettera d’impegno a corrispondere i tributi eventualmente dovuti qualora le competenti Autorità Unionali non dovessero emettere la suddetta Decisione.
Ugualmente, previa autorizzazione dell’Agenzia, sono esenti da dazi e da IVA le importazioni, fatte da autorità o enti, di merci finalizzate alla gestione dell’emergenza che si qualificano come donazioni ricevute nel quadro delle relazioni internazionali tra pubbliche autorità o enti che svolgono funzione di pubblico interesse.
Da un punto di vista operativo, nelle dichiarazioni doganali di importazione saranno riportati, nella casella 37, dopo il codice 40 che indica il regime di importazione definitiva, i seguenti codici a seconda del tipo di franchigia richiesta: C17, C26, C28, come da Reg. UE 2016/341. Inoltre, per velocizzare le operazioni di sdoganamento, sarà data evidenza della specifica finalità della merce indicando nel campo 44 della dichiarazione doganale il codice addizionale 17YY. Attraverso tale codice verrà attestato dall’operatore che trattasi di “importazione di strumenti e apparecchi sanitari, nonché di dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale, non aventi alcun intento di carattere commerciale, destinati, in ragione dell’emergenza epidemiologica, ad enti sanitari, servizi ospedalieri ed istituti di ricerca medica, donati o acquistati dallo Stato, dalle Regioni o dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”.
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