COVID 19 Chiusura delle frontiere europee – Conseguenze per i lavoratori

A cura di Davide Marco Mangano e Paolo Lucarini

I paesi membri dell’Unione Europea hanno deciso all’unanimità di vietare per 30 giorni l’ingresso di persone provenienti da nazioni extra-comunitarie all’interno dell’Europa per prevenire la diffusione del Covid-19.

Lo ha affermato il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al termine della riunione dei leader dei 27 Stati Membri.  L’accordo è stato raggiunto in videoconferenza ed è in vigore da martedì 17 marzo 2020.

Ha inoltre sottolineato che il divieto di 30 giorni potrebbe essere ulteriormente esteso qualora la situazione di emergenza sanitaria in tutto il continente non si plachi.

Gli spostamenti all’interno dell’Unione Europea, seppur limitati, restano almeno per ora autorizzati. Gli Stati membri devono ammettere sul loro territorio i loro cittadini e i residenti e facilitare il transito di altri cittadini Ue per tornare a casa. Possono comunque decidere in autonomia di adottare misure (i.e quarantena individuale) a condizione che facciano lo stesso per i propri cittadini.

Sono attualmente esenti dal blocco e possono entrare nell’Area Schengen (compatibilmente alla disponibilità di voli) le seguenti categorie di persone: medici e operatori sanitari, operatori per assistenza agli anziani, scienziati, ricercatori, trasportatori di merci e persone, cittadini in possesso di permessi di lungo soggiorno UE, familiari di cittadini dell’Unione Europea, cittadini costretti a viaggiare per gravi e comprovati motivi familiari.

Non sono invece imposte limitazioni alla circolazione di merci, nel caso soprattutto di prodotti essenziali (alimentari, farmaci, materiali sanitari, mangimi per il bestiame, strumenti agricoli).

I cittadini stranieri che si trovano attualmente in uno dei paesi dell’Unione Europea e desiderano tornare nel loro paese d’origine devono dapprima rivolgersi alle ambasciate o ai consolati dei propri paesi di origine per ottenere informazioni su come comportarsi.

Normalmente il cittadino di un paese terzo deve lasciare lo spazio Schengen alla scadenza del visto Schengen (questo tipo di visto consente ad un cittadino straniero di soggiornare in Italia o in un paese membro per un periodo massimo di 90 giorni entro 180 giorni)  ma Art. 33 del codice europeo dei visti Schengen prevede che in caso qualcuno non sia in grado di partire prima della scadenza del visto per motivi di forza maggiore, motivi umanitari o gravi motivi personali, può chiedere una proroga del visto Schengen.

La richiesta di proroga del visto deve essere presentata prima della sua scadenza originaria alle autorità dello Stato Schengen in cui il cittadino straniero risiede al momento della richiesta. Con riferimento al caso specifico dell’Italia, la richiesta (attualmente gestita con l’invio di una posta certificata  – pec) deve essere presentata all’ufficio di polizia (Questura).

Infine, a norma di legge, non è possibile convertire un soggiorno di breve durata (per turismo/lavoro) in un permesso di lunga durata direttamente in Italia. Tuttavia, nel caso in cui un cittadino di un paese terzo non possa o non voglia ritornare nel paese di provenienza per motivi connessi ad una situazione di emergenza e di insicurezza, dovrebbe prendere in considerazione la presentazione di una domanda di permesso di soggiorno temporaneo per “calamità”.

Questo tipo di permesso di soggiorno può essere rilasciato solo quando nel paese di origine è presente una situazione di calamità eccezionale che non consente un soggiorno sicuro e sano. Il permesso per calamità è valido per 6 mesi, ma può essere rinnovato per ulteriori 6 mesi se la situazione di emergenza è ancora in essere in quel paese.

Questo particolare permesso di soggiorno permette di lavorare ma alla data di scadenza non può essere convertito in un permesso di soggiorno a lungo termine.

Infine si segnala un’ultima importante novità per i cittadini stranieri attualmente in Italia il cui permesso di soggiorno è in scadenza entro il 15 Aprile 2020. Infatti il Decreto legge 17.03.2020 n. 18 (c.d. Cura Italia) all’art. 103 comma 2 stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Tale proroga si applica anche ai permessi di soggiorno in scadenza in tale periodo.

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Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Paolo Lucarini

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Individual Tax – Partner

Davide Marco Mangano

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Immigration – Manager