Emergenza COVID, le novità che impattano per il settore assicurativo

A cura di  Davide Settembre

A seguito dell’emergenza COVID sono state introdotte alcune norme che impattano anche  il settore assicurativo. Di seguito sono illustrate alcune delle misure fiscali di interesse per tale settore, previste dal decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia, di seguito il decreto), oltre ad alcune misure adottate da IVASS a favore degli operatori del settore.

1. Il c.d. Decreto Cura Italia

1.1. Le misure fiscali

(i) Il Decreto prevede una proroga generalizzata degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, i cui termini in scadenza tra l’8 marzo ed il 31 maggio vengono spostati al 30 giugno 2020, senza applicazione di sanzioni (articolo 62, comma 1).

Pertanto, viene prorogata (i) la presentazione della dichiarazione IVA, il cui termine è fissato nel periodo compreso tra il 1° febbraio ed il 30 aprile e (ii) la presentazione della denuncia annuale dei premi incassati ai fini dell’imposta sulle assicurazioni, in scadenza il 31 maggio 2020.

Si ritiene inoltre prorogato al 30 giugno 2020 il termine ultimo per la trasmissione all’Anagrafe dei dati sui sinistri.

Invece, dalla proroga sono espressamente esclusi gli invii telematici all’anagrafe tributaria dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili ai fini della dichiarazione dei redditi precompilata (da effettuare entro il 31 marzo).

(ii) Viene inoltre prevista una misura di sostegno finanziario per le società che fronteggiano situazioni di insolvenza dei propri debitori. In particolare, viene prevista la possibilità di trasformare in credito di imposta parte delle attività per imposte anticipate (DTA) derivanti da perdite fiscali ed eccedenze ACE in seguito alla cessione di crediti deteriorati. Le perdite fiscali e l’eccedenza ACE computabili nel calcolo delle DTA convertibili non possono eccedere il valore del 20% del valore dei crediti ceduti Sono previsti alcuni limiti applicativi (articolo 55). 

Il decreto, entrato in vigore il 17 marzo 2020, sarà presentato alla Camera per la conversione.

1.2. Le misure in materia di volatility adjustment

Il Decreto inoltre introduce una modifica alla disciplina in tema di volatility adjustment, meccanismo previsto da Solvency II per correggere le oscillazioni degli spread. In particolare la norma prevede l’abbassamento da 100 ad 85 punti base, in modo da facilitare l’attivazione della “componente nazionale” dell’aggiustamento, rendendola più sensibile alle oscillazioni dello spread nazionale (art. 52, comma 1).

2. Misure regolamentari emanate da IVASS

Infine, si segnalano alcune misure di natura dilatoria rispetto al termine di scadenza di alcuni adempimenti emanate dall’IVASS, ed in particolare: 

  • distribuzione assicurativa:  i test di verifica dei corsi per la formazione professionale saranno effettuati a distanza. Inoltre, è prorogato al 29 marzo il termine per la presentazione della relazione sulle reti distributive;
  • home insurance: Il termine per l’adozione delle aree internet riservate viene prorogato dal 1° maggio al 1° luglio 2020;
  • reclami: il termine per la trasmissione all’Istituto della relazione reclami è prorogato al 29 marzo. Inoltre, le compagnie hanno un maggior tempo per dare riscontro ai reclami (75 giorni anziché 45) e per rispondere alle richieste di informazioni (35 anziché 20).

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