A cura di Andrea Lensi e Flavia Caltagirone
Anche sulle operazioni straordinarie si riflettono gli effetti delle misure di legge adottate ai fini della gestione della attuale emergenza legata alla diffusione del Coronavirus.
Le norme di cui all’articolo 83 (“nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”) del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (“Decreto Cura Italia”) sembrano infatti estendibili ai termini di legge previsti con riferimento alle operazioni straordinarie in ambito societario.
La disposizione citata, in effetti, ha ad oggetto i termini giudiziari: secondo quanto previsto all’articolo 83, 2° comma “dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali”.
Ciò in concreto significa che, se il decorso di un termine giudiziario ha inizio durante il periodo di sospensione, lo stesso dovrà essere calcolato a partire dal prossimo 15 aprile.
Tuttavia, autorevole dottrina notarile si è prontamente espressa sostenendo che le previsioni in parola producono i loro effetti anche, ad esempio, ai fini del computo del termine per l’opposizione da parte dei creditori sociali nelle operazioni di fusione e scissione, con conseguente prolungamento dei tempi per la stipula dei relativi atti innanzi a Notaio.
Sembra dunque che torni in auge la dibattuta questione sulla natura giudiziale o stragiudiziale dei termini previsti in ambito societario, in conseguenza di cui è altresì discussa da tempo, in dottrina e giurisprudenza, l’applicabilità della c.d. sospensione feriale.
In ogni caso, il Registro delle Imprese di Milano ha già chiarito che la sospensione di cui all’articolo 83 del Decreto Cura Italia debba intendersi riferita, oltre che alle ipotesi già citate, anche ai termini previsti ai fini della comunicazione degli effetti della trasformazione eterogenea, delle domande di cancellazione di società di persone a seguito della comunicazione del piano di riparto, delle domande di cancellazione di società di capitali a seguito della iscrizione del bilancio finale di liquidazione.
Va comunque considerato che l’orientamento dottrinario e la posizione assunta dal Registro delle Imprese di Milano non possono assurgere ad una posizione univoca o consolidata. Occorrerebbe, quindi, verificare con ciascuna Camera di Commercio, territorialmente competente, quale orientamento questa abbia assunto (e sempre che si sia già pronunciata – da quanto ci consta, sono poche le CCIAA che già si sono espresse sul punto).
Vero è, però, che la posizione degli uffici di Milano spesso (se non sempre) “fa scuola”: ci pare ragionevole, dunque, immaginare che le altre sedi locali del Registro delle Imprese potranno seguire lo stesso orientamento.
A noi pare in ogni caso condivisibile l’opinione espressa dalla dottrina notarile; tra l’altro, nella gestione di alcune operazioni straordinarie in corso stiamo verificando, da parte dei Notai, la concreta applicazione dell’orientamento.
Riteniamo quindi cauto applicare la sospensione “straordinaria” per l’anno 2020, disposta dal Decreto Cura Italia, ai termini di legge riferibili alle operazioni in parola: nelle fusioni e scissioni, ad esempio, sicuramente ne trarrebbero vantaggio i creditori sociali che godrebbero di una estensione dei tempi in cui far valere i propri diritti.
C’è tuttavia un rovescio della medaglia – e non di poco conto: va considerato lo slittamento dei tempi di esecuzione di importanti operazioni straordinarie societarie che può pesare soprattutto qualora abbiano natura transfrontaliera e siano state avviate già da tempo al fine di rispettare una determinata effective date prefissata nell’anno 2020.
Slittamento che potrebbe anche aumentare nella non improbabile ipotesi di ulteriore prolungamento della sospensione straordinaria, imposta dal Decreto Cura Italia, oltre alla data del 15 aprile.
E’ importante quindi, in tutti i casi ove ciò sia possibile, adottare i più adeguati strumenti previsti dalle leggi applicabili al fine di arginare gli effetti conseguenti all’emanazione delle norme in parola.
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