Primi chiarimenti da parte dell’INPS su CIGO, FIS e CIGD

A cura di Francesca Tironi, Giulia Spalazzi e Valentina Panettella

Con il messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, l’INPS ha fornito dei chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle domande di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) e delle prestazioni di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà (FIS), ai sensi degli artt. 19, 20 e 21 del D.L. n. 18/2020.

Al fine di accedere al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario, le domande:

  • devono prevedere una nuova e specifica causale denominata “COVID-19 nazionale” e sarà sufficiente allegare l’elenco dei lavoratori beneficiari (non è infatti necessaria la compilazione della relazione tecnica ex art. 2, comma 1, del D.M. n. 95442/2016, né l’allegazione della scheda causale o di altre dichiarazioni);
  • devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa (art. 19, comma. 2, del D.L. n. 18/2020);
  • possono essere presentate per una durata massima di 9 settimane, comprese nel periodo che va dal 23 febbraio al 31 agosto 2020 (detto periodo non sarà inserito nel computo del biennio mobile né del quinquennio mobile di cui al D. lgs n. 148/2015 e non sarà conteggiato ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile);
  • per i lavoratori interessati dall’evento non viene valutata l’anzianità lavorativa, costoro, però, devono risultare in forza presso l’azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020;
  • con riferimento agli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati nel periodo ricompreso tra la data del 23 febbraio 2020 e la data del 23 marzo, il dies a quo coincide con la data del 23 marzo (il periodo che intercorre tra le due date è dunque neutralizzato); mentre per quelli verificatisi dal 23 marzo in poi, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie, coincidendo con la data di inizio dell’evento di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa;
  • il termine per presentare le domande è fissato alla fine del quarto mese successivo all’inizio della sospensione/riduzione dell’attività lavorativa;
  • non è dovuto il contributo addizionale.

Si precisa che i datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario oppure hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale (ad esempio, crisi, calo di commesse, etc.), possano, al ricorrere dei requisiti, ripresentare una nuova domanda con causale “COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite. In caso di concessione, l’INPS provvederà ad annullare d’ufficio le precedenti autorizzazioni/domande relativamente ai periodi di sovrapposizione.

Inoltre, l’assegno ordinario verrà concesso anche ai datori di lavoro iscritti al FIS che occupano mediamente più di 5 dipendenti.

La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (“CIGD”) introdotta dal D.L. n. 18/2020 è soggetta congiuntamente a regole di accesso nazionali e regionali.

In particolare, il trattamento di CIGD:

  • è escluso per i datori di lavoro domestico e per coloro che abbiano i requisiti necessari per l’accesso alla CIGO, all’assegno ordinario (FIS) o all’assegno erogato da Fondi Bilaterali;
  • può essere concesso o prorogato a tutti i lavoratori subordinati, eccetto i dirigenti, a condizione che gli stessi fossero assunti alla data del 23 febbraio 2020;
  • viene riconosciuto per un periodo non superiore a nove settimane;
  • è concesso indipendentemente dal numero di dipendenti in forza ma, mentre per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti sarà necessaria la consultazione/accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per quelli che occupano fino a 5 dipendenti, non sarà necessario l’accordo sindacale;
  • il trattamento è corrisposto esclusivamente mediante pagamento diretto da parte dell’INPS e, salvo diverse disposizioni regionali, consiste in un’indennità pari all’80% della retribuzione, comprensiva di eventuali ratei di mensilità aggiuntive, che il dipendente avrebbe percepito per le ore di lavoro non prestate tra le zero e il limite dell’orario contrattuale (non oltre le 40 ore settimanali, nel limite del massimale);
  • ai lavoratori beneficiari sono riconosciute la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori;
  • le domande devono essere presentate alle Regioni e Province autonome presso cui si trova l’unità produttiva per la quale si presenta domanda (per le imprese che abbiano unità produttive in almeno cinque regioni o Province autonome sul territorio nazionale, ai fini del coordinamento delle relative procedure, il trattamento di CIGD è riconosciuto dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per conto delle Regioni interessate);
  • la prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate che effettuano l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande e provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.

La CIGD prevista dal D.L. n. 18/2020 è aggiuntiva rispetto ai periodi di cassa in deroga previsti inizialmente dal D.L. n. 9/2020 (Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna), le Regioni possono autorizzarli, con un unico provvedimento di concessione, per un periodo complessivamente non superiore alle 13 settimane

Il Ministero del lavoro, inoltre, di concerto con il Mef, in data 24 marzo 2020 ha provveduto a ripartire le risorse stanziate dallo Stato in virtù del potenziale numero di lavoratori beneficiari della CIGD.

Ad oggi, le Regioni che risultano aver provveduto ad intese e accordi aventi ad oggetto la CIGD sono la Calabria, la Campania, l’Emilia-Romagna, il Lazio, la Liguria, la Lombardia, le Marche, la Puglia, la Toscana e il Veneto.

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