Emergenza COVID-19 Stabilità dei mercati bancari e finanziari

Misure di sostegno per il mercato bancario e finanziario per contrastare gli effetti economici derivanti da Covid-19

Nel contesto della pandemia da Covid-19, il Governo, le Autorità di vigilanza Italiane ed Europee, nonché le Associazioni di categoria stanno continuando a mettere a punto importanti misure a sostegno dell’emergenza economico-finanziaria conseguente a quella sanitaria.

Tra queste si segnalano di seguito le principali misure pubblicate in quest’ultima settimana atte a garantire la stabilità del sistema economico nel suo complesso e la continuità operativa degli operatori.

Autorità di vigilanza Europee:

> Banca Centrale Europea

20 marzo 2020 – Ulteriori misure per la flessibilità delle banche

La BCE ha annunciato ulteriori misure (rispetto a quelle già intraprese il 12 marzo 2020 sull’alleggerimento patrimoniale e operativo temporaneo per le banche)volte a garantire che le banche dalla stessa vigilate possano continuare a finanziare l’economia reale alla luce dello shock economico globale dovuto al coronavirus.

In particolare, la BCE raccomanda di:

  • concedere ulteriore flessibilità alle banche con riferimento al trattamento prudenziale dei prestiti garantiti da misure di sostegno pubblico;
  • incoraggiare le banche che applicano il principio contabile internazionale IFRS 9 a evitare gli effetti pro-ciclici eccessivi;
  • avviare le misure di alleggerimento patrimoniale e operativo annunciate il 12 marzo 2020;
  • mettere a disposizione delle banche un ammontare di euro 120 miliardi per l’assorbimento delle perdite (senza attivare azioni di vigilanza) oppure per finanziare con dei prestiti, fino ad un massimo di euro 1,8 trilioni, le famiglie e i clienti aziendali che necessitano di ulteriore liquidità.

Ulteriori dettagli sulle misure di vigilanza adottate sono spiegate nelle FAQ pubblicate dall’Autorità “FAQs on ECB supervisory measures in reaction to the coronavirus”.

> Commissione Europea

25 marzo 2020Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime di garanzia per l’Italia a sostegno delle PMI colpite dall’emergenza del Covid-19

Nell’ambito del quadro temporaneo adottato il 19 marzo 2020 a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19, la Commissione ha approvato la garanzia concessa dallo Stato italiano per sostenere le piccole e medie imprese colpite dall’emergenza del coronavirus con una moratoria dei debiti contratti presso le banche, introdotta dal Decreto CuraItalia.

La Commissione ha, di fatto, constatato che tale misura italiana – volta ad alleviare temporaneamente l’onere finanziario che pesa sulle PMI colpite duramente dagli effetti economici dell’emergenza del coronavirus, mettendo liquidità a disposizione delle stesse per aiutarle proseguire l’attività nonostante la situazione difficile – è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo.

Tale regime resterà in vigore fino al 30 settembre 2020 e la garanzia si protrarrà per 18 mesi dopo la fine della moratoria; al fine di assicurare che la misura vada a beneficio soltanto delle PMI che incontrano difficoltà a causa dell’emergenza del coronavirus, i beneficiari ammissibili devono non aver avuto esposizioni deteriorate prima del 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del Decreto CuraItalia).

Si segnala che, la garanzia copre gli obblighi di pagamento rientranti nella moratoria; in ogni caso, gli intermediari finanziari sono tenuti a tentare il recupero del credito in prima persona prima di ricorrere alla garanzia dello Stato.

> EBA

25 marzo 2020 – Chiarimenti sull’applicazione del quadro prudenziale delle esposizioni in stato di default, delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza e delle esposizioni deterioriate ai sensi dell’IFRS 9

EBA ha chiarito alcuni ulteriori aspetti del funzionamento del quadro prudenziale riguardanti:

(i) la classificazione delle esposizioni in default;

(ii) l’identificazione delle esposizioni oggetto di misure di tolleranza (forborne exposures);

(iii) il trattamento contabile delle suddette tipologie di esposizioni.

Nello specifico, l’Autorità ribadisce il concetto di flessibilità nell’applicazione del quadro prudenziale, chiarendo che un’esposizione non deve essere riclassificata in automatico come (i) esposizione in stato di default, (ii) esposizione oggetto di misure di tolleranza oppure (iii) esposizione deteriorata ai sensi del principio contabile internazionale – IFRS9, in caso di adozione di misure di tolleranza creditizia (come la moratoria del debito) da parte dei Governi nazionali.

EBA chiarisce, infatti, che tali misure sono dovute alle iniziative legislative intraprese per affrontare l’emergenza e non dovrebbero portare ad automatici peggioramenti del rating creditizio del debitore (credit scoring).

Tuttavia, l’Autorità ribadisce l’importanza di una classificazione accurata di tutte le esposizioni e di una rilevazione tempestiva di qualsiasi deterioramento nella qualità degli asset sottostanti.

Infine, EBA precisa che – nel valutare l’applicazione dell’IFRS 9 per la classificazione delle esposizioni creditizie – gli enti sono invitati a tenere conto anche della Dichiarazione ESMA del 25 marzo 2020 contenente ulteriori indicazioni sulle implicazioni contabili del supporto economico e delle misure di alleviamento adottate dagli Stati membri dell’UE, in risposta alla crisi del COVID-19.

25 marzo 2020 – Dichiarazione sulla tutela dei consumatori e sul corretto funzionamento dei servizi di pagamento

EBA ha pubblicato una Dichiarazione contenente alcune indicazioni per garantire la tutela dei consumatori nonché il corretto funzionamento dei servizi di pagamento all’interno dell’Unione.

A tal fine, l’Autorità ha ricordato a tutti gli istituti finanziari il dovere di agire nell’interesse del consumatore, soprattutto in caso di misure temporanee (di ridefinizione dei termini contrattuali)per prestiti al consumo e mutui, garantendo un’adeguata informativa (disclosure) verso i clienti.

L’Autorità ribadisce, inoltre, che le misure temporanee concesse ai clienti non necessariamente significano una riduzione del merito creditizio degli stessi, né l’addebito di costi addizionali.

Con particolare riferimento ai servizi di pagamento e ai prestatori di servizi di pagamento (PSP), EBA:

25 marzo 2020 – Proroga di alcune attività EBA

EBA ha deciso di prorogare i termini di alcune delle proprie attività che richiedono il contributo di tutti i portatori di interesse, al fine di limitare nel breve termine le richieste ritenute non-essenziali, alla luce dell’emergenza pandemica in corso che ha modificato profondamente le priorità degli intermediari.

In particolare, EBA ha deciso di:

  • prorogare di due mesi i termini delle consultazioni pubbliche in corso;
  • rinviare a data successiva tutte le public hearing programmate ed eseguirle da remoto tramite teleconferenza o mezzi simili;
  • posticipare di due mesi, ovvero al 31 maggio 2020, il termine per la segnalazione degli intermediari alle Autorità competenti dei dati sui piani di finanziamento;
  • posticipare di due mesi, ovvero all’8 giugno 2020, i termini per la segnalazione degli intermediari alle Autorità competenti dei dati quantitativi per la valutazione dell’impatto delle regole previste da Basilea III (Quantitative Impact Study – QIS) riferiti all’esercizio 2019.

Di seguito le consultazioni in corso con il relativo nuovo termine entro cui è possibile fornire commenti.

  • “Discussion Paper on the future changes to the EU-wide stress test” – 30 giugno 2020;
  • “Consultation paper to update the identification methodology of global systemically important institutions (G-SIIs)” – 5 agosto 2020;
  • “Draft Guidelines on the appropriate subsets of sectoral exposures to which competent or designated authorities may apply a systemic risk buffer in accordance with Article 133 (5)(f) of Directive 2013/36/EU” – 13 luglio 2020;
  • “Draft Guidelines under Articles 17 and 18(4) of Directive (EU) 2015/849 on customer due diligence and ML/TF risk factors”– 6 luglio 2020;
  • “Consultation Paper on draft RTS on the treatment of non-trading book positions subject to foreign-exchange risk or commodity risk” – 10 giugno 2020.

> ESMA

27 marzo 2020 – Approccio coordinato di vigilanza per gli obblighi informativi derivanti dalla Direttiva Transparency

ESMA ha fornito indicazioni sugli obblighi di informativa finanziaria derivanti dalla cd. Direttiva Transparency (Direttiva 2004/109/CE) in capo agli emittenti quotati su mercati regolamentati, alla luce degli impatti dell’emergenza da Covid-19.

Riconoscendo, infatti, l’attuale difficoltà degli emittenti nonché dei soggetti revisori che verificano tali informative a rispettare i termini fissati dalle normative nazionali di recepimento della Direttiva Transparency, ESMA richiede alle Autorità nazionali il riconoscimento di un periodo di tolleranza che prevede:

 (i) la proroga di due mesi della scadenza per gli obblighi di informativa finanziaria annuali riferiti ai dati del 31 dicembre 2019 (e comunque non successivi al 1° Aprile 2020), e

(ii) la proroga di un mese della scadenza per gli obblighi di informativa finanziaria semestrali riferiti ai dati del 31 dicembre 2019 (e comunque non successivi al 1° Aprile 2020).

25 marzo 2020 – Implicazioni contabili per il calcolo delle perdite attese su crediti, ai sensi del principio contabile IFRS 9

ESMA ha pubblicato una dichiarazione riguardante le implicazioni contabili delle misure di sostegno e di sgravio economico adottate dagli Stati membri dell’UE in risposta alla crisi da COVID-19.

Si tratta, in particolare, delle misure di sospensione (o di dilazione) dei pagamenti stabiliti per i contratti di credito (ad esempio, moratoria sui debiti) che impattano sul calcolo delle perdite attese su crediti (Expected Credit Loss – ECL) ai sensi del principio contabile internazionale IFRS 9.

L’Autorità richiede, infatti, agli istituti finanziari di distinguere adeguatamente tra le misure che impattano in maniera significativa sul rischio di credito e quelle, invece, volte ad affrontare i limiti temporanei di liquidità dei debitori in vista delle problematiche economiche derivanti dalla crisi economica.

Pertanto, ESMA ha fornito una guida per l’applicazione corretta dell’IFRS 9 avendo riguardo, in particolare, al calcolo delle perdite attese su crediti e ai relativi requisiti di disclosure che gli istituti finanziari devono fornire nei propri rendiconti finanziari, al fine di evidenziare l’impatto complessivo del Covid-19 sulla propria posizione finanziaria e performance.

Infine, nel valutare l’applicazione dell’IFRS 9 per la classificazione delle esposizioni creditizie, gli istituti finanziari sono invitati a tenere conto congiuntamente anche della Dichiarazione EBA del 25 marzo 2020.

20 marzo 2020 – Proroga dei termini per la chiusura delle consultazioni in corso

In data 20 marzo 2020, ESMA ha comunicato la sua decisione di prorogare di quattro settimane il termine delle consultazioni in corso che si sarebbero dovute concludere il 16 marzo 2020 o successivamente, per dare la possibilità a tutti i portatori di interesse interessati di contribuirvi, alla luce dell’attuale emergenza derivante da Covid-19 che ha modificato profondamente le priorità degli intermediari.

Di seguito le consultazioni in corso con il relativo nuovo termine entro cui è possibile fornire commenti.

  • “Consultation Paper. Guidelines on Internal Controls for CRAs” – 13 aprile 2020;
  • “Consultation Paper. MiFIR report on Systematic Internalisers in non-equity instruments” – 15 aprile 2020;
  • “Consultation Paper. Guidelines on securitisation repository data completeness and consistency thresholds” – 13 aprile 2020;
  • “Consultation Paper. MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for equity and equity-like instruments, the double volume cap mechanism and the trading obligations for shares” – 14 aprile 2020;
  • “Consultation Paper. Draft Regulatory Technical Standards under the Benchmarks Regulation” – 8 giugno 2020;
  • “Consultation Paper. Draft technical standards on the provision of investment services and activities in the Union by third-country firms under MiFID II and MiFIR” – 28 aprile 2020;
  • “Consultation Paper. MiFID II/ MiFIR review report on the transparency regime for non-equity instruments and the trading obligation for derivatives” – 17 maggio 2020.

20 marzo 2020 – Approccio coordinato di vigilanza sul regime delle dimensioni dei tick di negoziazione per gli internalizzatori sistematici

In data 20 marzo 2020, ESMA ha pubblicato una dichiarazione riguardante il regime delle dimensioni dei tick di negoziazione la cui data di applicabilità è prevista per il 26 marzo 2020; tale regime è stato introdottonel Regolamento MiFIR dal Regolamento (UE) n. 2019/2033 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento.

Riconoscendo, infatti, l’attuale difficoltà degli internalizzatori ad essere compliant con i nuovi requisiti sui tick di negoziazione entro la data prevista, ESMA si aspetta che le Autorità nazionali competenti non diano la priorità, nelle rispettive azioni di vigilanza che saranno intraprese tra marzo e giugno 2020, a tali nuovi obblighi sul regime sui tick di negoziazione previsti dal Regolamento MiFIR.

> EIOPA

20 marzo 2020 – Raccomandazioni sul rinvio dei termini delle segnalazioni di vigilanza e di informativa verso il pubblico

Al fine di permettere alle imprese di assicurazione di concentrarsi sul monitoraggio e sulla valutazione dell’impatto della pandemia da Covid 19 nonché a garantire la business continuity delle imprese, EIOPA ha pubblicato il 20 marzo 2020 una serie di Raccomandazioni rivolte prevalentemente alle autorità nazionali competenti.

Si tratta, in particolare, di Raccomandazioni volte a fornire un supporto operativo alle imprese di assicurazione mediante il rinvio dei termini relativi ai seguenti obblighi di segnalazione verso l’Autorità e di informativa verso il pubblico (disclosure):

– Rendicontazione annuale riferita alla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2019;

– Rapporti trimestrali riferiti al primo trimestre del 2020;

– Relazione sulla solvibilità e sulle condizioni finanziarie riferita alla chiusura dell’esercizio al 31 dicembre 2019.

Le Autorità nazionali competenti devono comunicare a EIOPA l’intenzione di conformarsi alle suddette Raccomandazioni (fornendo, nel caso, le ragioni della non conformità).

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia

23 marzo 2020 – Precisazioni in materia di segnalazioni alla Centrale dei rischi

Con Comunicazione del 23 marzo 2020, Banca d’Italia comunica agli intermediari di tenere conto, ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi, delle misure di sostegno finanziario previste dall’art. 56 (“Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19”) del cd. Decreto CuraItalia (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18) per le imprese con esposizioni debitorie nei confronti di banche, di Intermediari finanziari 106 e di altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia.

L’articolo 56 del CuraItalia prevede, infatti, che:

  • non possono essere revocati in tutto o in parte, fino al 30 settembre 2020, gli importi accordati (sia per la parte utilizzata che non) delle aperture di credito a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 (o, a quella di pubblicazione del Decreto);
  • sano prorogati (unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità), fino al 30 settembre 2020, alle medesime condizioni i contratti per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020;
  • sia sospeso, sino al 30 settembre 2020, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima di tale data, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale nonché dilazionato il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione secondo modalità che assicurino l’assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.

Nei primi due casi, gli intermediari dovranno tenere conto, nella segnalazione della relativa posizione debitoria, dell’impossibilità di revocare in tutto o in parte i finanziamenti in discorso o della proroga del contratto; gli intermediari pertanto non dovranno ridurre l’importo dell’accordato segnalato alla Centrale dei rischi.

Nel caso, invece, di imprese beneficiarie della sospensione delle rate, si dovrà tener conto della temporanea inesigibilità dei crediti in discorso, sia in quota capitale che in sorte interessi (ove prevista); coerentemente, per l’intero periodo di efficacia della sospensione, dovrà essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.

In ogni caso, con riferimento alle disposizioni normative suindicate, il soggetto finanziato non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

23 marzo 2020 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

Banca d’Italia ha comunicato, in data 23 marzo 2020, di sospendere, nel periodo dal 23 febbraio e il 15 aprile 2020, i termini dei procedimenti amministrativi di propria competenza, in linea con la disposizione prevista dall’art. 103, comma 1 del cd. Decreto Cura Italia (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18) in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.

L’Autorità, in linea con la citata previsione, ha adottato misure organizzative in grado di assicurare che siano comunque salvaguardati i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo a quelli che presentano carattere d’urgenza, anche a tutela dei diritti degli interessati.

La medesima misura è stata adottata anche da Consob e da Ivass con riferimento rispettivamente al settore finanziario e assicurativo.

> Consob

25 marzo 2020 – Proroga dell’invio della (i) Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e della (ii) Relazione sulla struttura organizzativa

Consob ha deciso – con Delibera n. 21314 del 25 marzo 2020 – di prorogare di 60 giorni i termini relativi all’invio della (i) Relazione sulle modalità di svolgimento dei servizi e della (ii) Relazione sulla struttura organizzativa, entrambe da trasmettere all’Autorità ai sensi del “Manuale degli obblighi informativi dei soggetti vigilati” (adottato con Delibera 17297/2010).

Tale decisione è stata presa alla luce dei provvedimenti di contenimento adottati dal Governo per far fronte all’emergenza da Covid-19 e concerne le Relazioni di cui agli Allegati II.1, II.13 e II.15 del Manuale, nonché la Relazione sulla struttura organizzativa di SGR, SICAF, SICAV.

25 marzo 2020 – Gestori di portali on line

Consob ha deciso – con Delibera n. 21315 del 25 marzo 2020 – di prorogare di 60 giorni il termine (previsto per il 31 marzo 2020) per l’invio, da parte dei gestori di portali a Consob, delle comunicazioni di dati e notizie previste dal comma 3 dell’art. 21 (“Comunicazioni alla Consob”) del Regolamento sulla raccolta di capitali tramite portali on-line (cd. Regolamento Crowdfunding, Regolamento n. 18592/2013).

La decisione è stata presa alla luce dei provvedimenti di contenimento adottati dal Governo per far fronte all’emergenza da Coronavirus.

L’Autorità ha, inoltre, richiamato l’attenzione dei gestori (Richiamo di attenzione Consob n. 2 del 25 marzo 2020) sulla necessità di (i) adottare misure adeguate al fine di assicurare la continuità delle attività svolte sul portale nonché (ii) pubblicare, relativamente alle singole offerte, informazioni aggiornate relative agli offerenti, anche concernenti fatti nuovi e significativi intervenuti successivamente alla pubblicazione dell’offerta, suscettibili di influenzare la decisione di investimento.

Infine, Consob invita i gestori di portali a rappresentare le misure adottate al riguardo nell’ambito delle comunicazioni richieste ai sensi del suddetto art. 21 (3) del Regolamento Crowdfunding.

25 marzo 2020 – Richiamo di attenzione sulle principali aree della revisione contabile che potrebbero essere interessate dagli effetti del COVID-19

Il Comitato europeo per il coordinamento della vigilanza dei revisori legali (CEOAB) – al quale la Consob partecipa – ha pubblicato, in data 25 marzo 2020, un richiamo di attenzione evidenziando le aree che risultano particolarmente importanti per lo svolgimento dei lavori di revisione in relazione agli effetti della pandemia da Covid-19.

Si tratta, in particolare, delle tematiche di continuità aziendale, di adeguata disclosure degli effetti connessi agli “eventi successivi”, dell’importanza del confronto con i responsabili dell’attività di governance delle società revisionate nonché della rappresentazione degli “aspetti chiave” nella relazione di revisione.

Il richiamo del CEAOB tiene anche conto della Raccomandazione ESMA dell’11 marzo 2020 e della Dichiarazione ESMA del 25 marzo 2020 sull’applicazione del principio contabile internazionale IFRS 9.

25 marzo 2020 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

Consob ha fornito, con Comunicazione n. 2 del 25 marzo 2020, alcuni chiarimenti sulla portata della sospensione dei termini dei procedimenti pendenti presso le pubbliche amministrazioni, prevista dall’art. 103, comma 1 del cd. Decreto Cura Italia (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18).

In particolare, l’Autorità ha comunicato la sospensione dei terminidei procedimenti amministrativi di sua competenza, compresi i procedimenti sanzionatori, nel periodo dal 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.

Sono escluse dall’ambito applicativo della sospensione le misure di natura cautelare e urgenti di competenza di Consob, posto che i relativi procedimenti non contemplano un termine di conclusione entro il quale l’Autorità provvede all’adozione del provvedimento.

L’Autorità si riserva comunque di prorogare, in talune specifiche materie, i termini dalla stessa previsti in regolamenti o in deliberazioni di carattere generale, tenendo conto della situazione emergenziale e delle misure di contenimento del contagio da COVID-19 adottate dal Governo.

La medesima misura è stata adottata anche da Banca d’Italia e da Ivass con riferimento rispettivamente al settore bancario e assicurativo.

> Ivass

24 marzo 2020 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

In data 24 marzo 2020, Ivass ha comunicato di sospendere, nel periodo dal 23 febbraio e il 15 aprile 2020, i termini dei procedimenti amministrativi di propria competenza, in linea con la disposizione prevista dall’art. 103, comma 1 del cd. Decreto Cura Italia (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18) in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.

Ivass comunica che l’Istituto è comunque dotato di misure organizzative in grado di assicurare che siano salvaguardati i principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti amministrativi, con particolare riguardo a quelli che presentano carattere d’urgenza, anche a tutela dei diritti degli interessati.

La medesima misura è stata adottata anche da Banca d’Italia e da Consob con riferimento rispettivamente al settore bancario e finanziario.

23 marzo 2020 – Proroga dei termini per la gestione dei reclami e delle richieste di informazioni

Al fine di assicurare una disamina accurata dei reclami e delle richieste di informazioni avanzate dagli assicurati in questo straordinario momento di emergenza sanitaria, Ivass ha concesso alle compagnie assicurative – con Comunicato del 23 marzo 2020 – una dilazione temporanea dei termini stabiliti dal Regolamento n. 24/2008 e dal Regolamento n. 41/2018.

In particolare, viene previsto che le compagnie potranno:

  • dare riscontro ai reclami entro 75 giorni (anziché i previsti 45);
  • rispondere alle richieste di informazioni della clientela entro 35 giorni (anziché i 20 previsti).

> Covip

20 marzo 2020 – Ulteriori indicazioni alle forme pensionistiche complementari conseguenti all’adozione delle misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica

La Covip – preso atto delle difficoltà operative riscontrate a seguito dell’adozione delle disposizioni in materia di emergenza sanitaria e tenuto conto delle richieste pervenute da operatori e Associazioni del settore – ha fornito, in data 20 marzo 2020, ulteriori indicazioni rispetto a quelle già fornite l’11 marzo, alle società che hanno istituito fondi pensione aperti e alle imprese di assicurazione che hanno istituito PIP.

In particolare, l’Autorità ha ritenuto necessario posticipare al 30 giugno 2020 il termine (originariamente previsto per il 31 marzo 2020) dei seguenti adempimenti:

  • redazione della relazione del Responsabile della forma pensionistica per l’anno 2019;
  • approvazione del rendiconto del fondo pensione aperto relativo all’esercizio 2019.

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Avv. Giovanni Stefanin

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