A cura di Carlo Romano, Valentino Guarini e Daniele Conti
Il continuo incremento degli episodi di infezione da nuovo coronavirus SARS-CoV-2, alla base della patologia COVID-19, e la corrispondente adozione di forti misure di restrizione delle attività economiche e delle libertà individuali di circolazione hanno inevitabilmente inciso anche sull’attività amministrativa di risposta agli interpelli richiesti dai contribuenti nonché sull’accertamento e riscossione dei tributi.
A seguito delle misure di cui al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato tre documenti di prassi finalizzati a definire il proprio orientamento in relazione ad alcuni aspetti disciplinati dal suddetto decreto.
Trattazione delle istanze di interpello
L’articolo 67 del decreto ha disposto, tra l’altro, la sospensione dall’8 marzo al 31 maggio dei termini per rispondere alle istanze di interpello, anche a seguito di richiesta di documentazione integrativa.
A tal riguardo, con circolare 20 marzo 2020, n. 4/E, l’Agenzia ha inteso diramare chiarimenti ed indicazioni operative alle proprie direzioni territoriali. Occorre anzitutto osservare che la sospensione dei termini riguarda anche (i) gli interpelli sui nuovi investimenti, (ii) gli interpelli richiesti nell’ambito del regime di adempimento collaborativo e (iii) la regolarizzazione delle istanze di interpello ritenute carenti (per esempio, per mancata indicazione del tipo di interpello, delle disposizioni di cui si chiede l’interpretazione, l’applicazione o la disapplicazione, oppure allorquando sia assente l’esposizione della soluzione proposta o l’indicazione di domicilio e recapiti).
La sospensione riguarda anche i termini entro i quali i contribuenti sono, di norma, tenuti a rispondere alle richieste inviate dagli Uffici (per esempio, ai fini della regolarizzazione di istanze presentate ovvero per la trasmissione di documentazione integrativa).
Da un punto di vista operativo, quindi, i termini per le attività dell’Ufficio e quelli per eventuali adempimenti dei richiedenti interpello riprendono a decorrere a partire dal 1° giugno 2020.
In ogni caso, nel frattempo, gli Uffici potranno continuare a ricevere le istanze di interpello e di consulenza giuridica, come già stabilito dal decreto, per via telematica. Inoltre, come precisato dalla circolare e compatibilmente con la situazione di emergenza, le strutture competenti dell’Agenzia potranno continuare a lavorare le istanze di interpello. Sul punto, si ricorda che la precedente direttiva urgente interna all’Agenzia riteneva indifferibile la risposta alle sole istanze di interpello per le quali vi fossero scadenze imminenti e qualora i relativi termini non fossero oggetto di sospensione mediante espresse previsioni normative (qual è, invece, l’attuale articolo 67 del decreto in commento). In questo senso si evidenzia che il nuovo documento di prassi dell’Agenzia non distingue più tra risposte in scadenza e non, ritenendole tutte lavorabili previa adozione di opportune misure organizzative.
Naturalmente, come ricordato dalla circolare, gli Uffici non potranno accedere presso le sedi dell’impresa alla luce della particolare situazione emergenziale alla base dello stesso decreto-legge.
La circolare 4/E, richiamando l’articolo 67 del decreto-legge, ricorda la sospensione anche dei termini:
- di 120 giorni per la conclusione dell’istruttoria di ammissione al regime di adempimento collaborativo;
- di 180 giorni per la conclusione dell’istruttoria relativa all’istanza di cooperazione e collaborazione rafforzata.
A margine di quanto precisato dalla circolare, si rammenta che l’articolo 67 dispone, altresì, la sospensione dei termini riferibili all’iter degli accordi preventivi per imprese con attività internazionale (c.d. APA), delle rettifiche in diminuzione in base ai prezzi di trasferimento e al patent box.
Tuttavia, ci risulta che i funzionari dell’Agenzia delle Entrate continuino a svolgere da remoto le attività istruttorie relative a tali ultime procedure.
Pagamenti dovuti in base ad accertamenti esecutivi
In caso di avvio di un procedimento dinanzi alla giustizia tributaria avverso atti di accertamento in materia di imposte dirette e IVA, la legge prevede l’obbligo di parziale versamento delle somme accertate. A tal fine, si osserva che gli atti in parola hanno anche valenza esecutiva, ossia legittimano l’esecuzione coattiva del credito erariale (cd accertamenti esecutivi). Per quanto riguarda le somme dovute in pendenza del primo grado di giudizio, la legge prevede che il pagamento degli importi dovuti (ordinariamente un terzo delle sole imposte e interessi) deve effettuarsi entro il termine di presentazione del ricorso (cfr. articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).
Orbene, con la sospensione dei termini per la proposizione del ricorso alla giustizia tributaria, espressamente stabilita dall’articolo 83, comma 2, ultima parte, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, i termini per il versamento degli importi risultanti dall’accertamento esecutivo sono altrettanto sospesi.
Questa è, in buona sintesi, il chiarimento proveniente dalla circolare 20 marzo 2020, n. 5/E, dell’Agenzia delle Entrate. Da un punto di vista operativo, pertanto, il termine per l’esecutività degli accertamenti in questione è sospeso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020.
Naturalmente, risultano sospesi i termini di versamento delle somme risultanti da accertamenti esecutivi anche qualora le stesse risultino già affidate all’agente della riscossione, ai sensi dell’articolo 68 dello stesso decreto-legge. In tal caso, la sospensione opera in relazione ai versamenti che scadono dall’8 marzo al 31 maggio 2020. Pur nel silenzio della circolare, anche le intimazioni delle somme risultanti dagli esiti dei giudizi avanti alle Commissioni Tributarie dovrebbero beneficiare di analoga sospensione, rinviando dunque il relativo versamento al mese di giugno.
Per quanto riguarda la trattazione dei procedimenti cautelari, quali le istanze di sospensione della riscossione degli atti impositivi formulate nei giudizi, si riscontra che le singole Commissioni Tributarie procedono in autonomia con propri provvedimenti interni nell’ambito dell’articolo 83, commi 1 e 3, del decreto-legge. In questo senso, si invita a verificare lo stato di tali procedimenti con il difensore ivi nominato.
Procedure di accertamento con adesione
Com’è noto, la presentazione di un’istanza di adesione successivamente all’emissione di un avviso di accertamento sospende i termini di impugnazione di quest’ultimo per 90 giorni, per consentire a contribuente e Ufficio di addivenire ad una concorde definizione della pretesa fiscale (articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218).
Il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, non chiarisce se le varie ipotesi di sospensione dei termini ivi recate siano applicabili anche alla fattispecie appena illustrata di adesione all’accertamento.
Alcuni autori hanno evidenziato tale carenza, tentando di colmarla dal punto di vista interpretativo, valorizzando di volta in volta la natura amministrativa della procedura di adesione o la generale ottica impugnatoria del termine su cui incidono i 90 giorni per l’adesione.
La circolare 23 marzo 2020, n. 6/E, non ha assunto una posizione chiara da un punto di vista generale, finendo comunque per applicare la sola sospensione del termine per l’impugnazione in luogo di quella per i procedimenti amministrativo tributari. La conseguenza è quella di una sospensione fino al 15 aprile (articolo 83 sui termini processuali e per le impugnazioni) e non già fino al 31 maggio (articolo 67 sulle attività dell’Amministrazione finanziaria, incluso l’accertamento tributario).
Al di là delle naturali perplessità che può suscitare un simile approccio, appare chiaro secondo l’Agenzia delle Entrate che il termine per la proponibilità del ricorso di primo grado, normalmente da esperirsi entro i 60 giorni successivi alla notifica dell’avviso di accertamento, può beneficiare di due sospensioni cumulabili fra loro:
- 90 giorni per la conclusione del procedimento di adesione avviato a seguito della notifica dell’avviso di accertamento;
- dal 9 marzo al 15 aprile in base all’articolo 83 del decreto-legge, come interpretato dalla circolare n. 6/E in commento.
Supponendo il caso di un avviso di accertamento ricevuto dal contribuente in data 24 gennaio 2020 e di un’istanza di adesione presentata nei giorni successivi, il termine per l’impugnazione scadrebbe 188 giorni più tardi, ossia il 30 luglio.
Per gli avvisi di accertamento notificati a partire dal 27 gennaio occorrerà valutare l’ulteriore impatto della sospensione feriale dei termini.
La circolare infine delinea le modalità di attivazione e gestione del procedimento di adesione in termini generali nel periodo emergenziale, prediligendo strumenti a distanza con contraddittorio telefonico o in videoconferenza, mentre le comunicazioni e le verbalizzazioni avvengono preferibilmente via pec.
Non solo, ma l’Agenzia pare esprimersi nel senso di privilegiare tali modalità di contraddittorio anche negli altri casi in cui sia richiesta la partecipazione o l’intesa del contribuente. Non vi sono precisazioni ulteriori o esemplificazioni di sorta a tal proposito, ma possono facilmente considerarsi tutti quei procedimenti accertativi che prevedono una fase di contraddittorio avviata dall’Ufficio all’interno della stessa istruttoria e prima che sia emesso qualsiasi atto impositivo, come nell’ambito delle contestazioni antiabuso ex articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (statuto del contribuente).
Desta interesse l’ulteriore posizione espressa dall’Agenzia, in relazione al termine di 20 giorni per il pagamento delle somme dovute ai fini del perfezionamento dell’adesione: tale termine non beneficia, secondo la circolare n. 6/E citata, di alcuna sospensione alla luce del decreto-legge in commento. Naturalmente, è fatto salvo il caso dei soggetti che, al 21 febbraio, avevano il domicilio fiscale, la sede legale od operativa all’interno dei comuni della iniziale «zona rossa» istituita dal d.P.C.M. 1° marzo 2020.
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