A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Antiriciclaggio
Obblighi di conservazione
Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo
A seguito della consultazione tenutasi tra luglio 2018 e ottobre 2018, Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito internet il Provvedimento del 24 marzo 2020 con il quale emana le “Disposizioni per la conservazione e la messa a disposizione dei documenti, dei dati e delle informazioni per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.
Le Disposizioni danno attuazione all’articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 (cd. Decreto Antiriciclaggio), come modificato dal (i) decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, di recepimento della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva Antiriciclaggio) e, da ultimo, (ii) dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 di recepimento della Direttiva (UE) 2018/843 (V Direttiva Antiriciclaggio).
Le Disposizioni, articolate in 11 articoli e 4 allegati, specificano principalmente:
(i) i documenti, i dati e le informazioni da conservare ai sensi del Decreto antiriciclaggio, nonché le modalità di conservazione delle stesse;
(ii) i dati e le informazioni da rendere disponibili a Banca d’Italia e all’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), compresi gli standard e le modalità da utilizzare per rendere disponibili detti dati e informazioni;
(iii) eventuali casi di esenzione dall’applicabilità delle Disposizioni in esame;
(iv) le modalità di adempimento degli obblighi di conservazione in caso di esternalizzazione a soggetti esterni.
Le Disposizioni entreranno in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta).
I destinatari si adeguano alle stesse entro il 31 dicembre 2020.
Provvedimento del 24 marzo 2020
Cooperazione e scambio informazioni tra Autorità
Orientamenti definitivi sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della Direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari – Orientamenti in materia di collegi AML/CFT
Il Comitato congiunto delle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA, EIOPA, le cd. “ESAs”) ha pubblicato, in data 23 marzo 2020, sul proprio sito internet, la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione europea degli Orientamenti in materia di cooperazione tra autorità competenti ai fini della lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT), dal titolo “Orientamenti definitivi sulla cooperazione e lo scambio di informazioni ai fini della Direttiva (UE) 2015/849 tra le autorità competenti preposte alla vigilanza degli enti creditizi e degli istituti finanziari – Orientamenti in materia di collegi AML/CFT”.
Gli Orientamenti sono rivolti alle Autorità competenti e:
(i) stabiliscono un quadro di riferimento per la cooperazione e lo scambio delle informazioni tra Autorità competenti attraverso impegni bilaterali oppure collegi di autorità di vigilanza preposti al contrasto del riciclaggio e alla lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT);
(ii) disciplinano l’istituzione e il funzionamento dei collegi AML/CFT.
Relativamente ai collegi AML/CFT, essi sono da istituirsi ai fini della supervisione ogni volta che un ente creditizio o un istituto finanziario operi su base transfrontaliera, attraverso una struttura permanente per la cooperazione e la condivisione di informazioni.
Gli Orientamenti si applicano dal 10 gennaio 2020; le Autorità competenti devono comunicare alle ESAs se sono conformi o se intendono conformarsi agli Orientamenti entro il 25 maggio 2020.
Disposizioni di vigilanza per le banche
Gestione esposizioni deteriorate e oggetto di concessioni
Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le banche” – 31° aggiornamento del 24 marzo 2020
Banca d’Italia ha pubblicato il 31° aggiornamento del 24 marzo 2020 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”, volto a recepire gli Orientamenti EBA di dicembre 2018 relativi all’informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione.
Il presente aggiornamento ha modificato, in particolare, il Capitolo 13 “Informativa al pubblico” della Parte Seconda “Applicazione in Italia del CRR” della Circolare.
Nello specifico, è stato aggiunto il nuovo paragrafo 5 “Informativa sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di correzione” che richiede alle banche di pubblicare le informazioni sulle esposizioni deteriorate e oggetto di misure di concessione, in linea con quanto previsto dai richiamati Orientamenti di EBA.
Si precisa che tali Orientamenti, emanati in attuazione del piano del Consiglio europeo del luglio 2017 in materia di non performing exposures (NPE), definiscono schemi armonizzati per la disclosure di informazioni sulle esposizioni deteriorate, su quelle oggetto di misure di concessione e sulle attività acquisite nell’ambito di procedure esecutive per il recupero di crediti deteriorati.
Detti obblighi di disclosure si applicano sulla base del principio di proporzionalità: dei 10 schemi previsti, 4 (contenenti informazioni più generali) si applicano a tutte le banche, mentre i rimanenti 6 si applicano solo alle banche significative che presentano livelli rilevanti di NPE.
Le nuove disposizioni aggiornate sono in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web della Banca d’Italia, ovvero dal 26 marzo 2020.
Atto di emanazione del 31° aggiornamento della Circolare n. 285/2013
Testo integrale al 31° aggiornamento
Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)
Enti meno significativi
Metodologia SREP dell’MVU per gli LSI – Edizione 2020
La Banca Centrale Europea (BCE) ha pubblicato, in data 25 marzo 2020 sul proprio sito internet, un documento dal titolo “Metodologia SREP dell’MVU per gli LSI – Edizione 2020”.
Si tratta dell’aggiornamento, per l’anno 2020, della metodologia alla base del processo di revisione e valutazione prudenziale, il cd. “Supervisory Review and Evaluation Process – SREP”, per gli enti meno significativi (“LSI – Less Significant Institutions“), sviluppata congiuntamente dalla BCE e delle autorità nazionali competenti (cd. “ANC”).
L’obiettivo della metodologia SREP è quello di raggiungere un quadro armonizzato applicabile agli enti meno significativi dell’area euro che – pur adattato e semplificato – risponde ai principi e ai metodi utilizzati nella supervisione delle banche più grandi. Tale metodologia ha avuto inizio, mediante un approccio scaglionato, nel 2018 e sarà estesa a tutti gli LSI entro il 2020.
Gli elementi alla base dello SREP per gli LSI sono gli stessi previsti per gli enti significativi e cioè: (i) modello imprenditoriale, (ii) governance e gestione dei rischi, (iii) rischi di capitale e (iv) rischi di liquidità e di provvista; spetta alle ANC decidere le misure di capitale, di liquidità e di tipo qualitativo per tali enti meno significativi che possono essere classificati “a priorità elevata” oppure “a priorità non elevata” a seconda della loro rischiosità e del loro potenziale impatto sul rispettivo sistema finanziario nazionale.
Per l’anno 2020 la metodologia SREP è stata affinata nelle aree riguardanti la valutazione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB) e del rischio informatico, in linea con gli Orientamenti EBA riveduti sulle procedure e sulle metodologie comuni per lo SREP del dicembre 2018 e con le priorità di vigilanza dell’MVU.
Inoltre, a seguito dell’evidenza pratica del 2019, la BCE raccomanda alle Autorità nazionali competenti l’estensione dell’applicazione della metodologia SREP agli LSI a “priorità non elevata” affinché entro la fine del 2020 tutti gli enti meno significativi siano valutati sulla base della metodologia SREP per gli LSI.
Metodologia SREP dell’MVU per gli LSI – Edizione 2020
Piani di finanziamento
Segnalazione
Orientamenti in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 20 dicembre 2012 (CERS/2012/2)
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 25 marzo 2020 sul proprio sito internet, la traduzione nelle lingue ufficiali dell’Unione europea degli Orientamenti in materia di piani di finanziamento degli enti creditizi, dal titolo “Orientamenti in materia di definizioni e modelli armonizzati per i piani di finanziamento degli enti creditizi ai sensi della raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico del 20 dicembre 2012 (CERS/2012/2)”.
Gli Orientamenti specificano il contenuto, le istruzioni e i formati uniformi per la segnalazione dei piani di finanziamento, ai sensi di quanto disposto dalla Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) del dicembre 2012, relativa al finanziamento degli enti creditizi; le istruzioni e i modelli armonizzati per la segnalazione sono stabiliti negli Allegati I e II degli Orientamenti (pubblicati separatamente dall’Autorità; l’Allegato II sui modelli è disponibile solo in versione excel).
Gli Orientamenti – rivolti alle autorità competenti e agli enti creditizi che comunicano i piani di finanziamento alle rispettive autorità competenti – rappresentano un aggiornamento degli Orientamenti EBA del giugno 2014 in materia di definizioni e modelli armonizzati per la comunicazione dei piani di finanziamento degli enti creditizi; la necessità di tale aggiornamento deriva dall’esperienza che l’Autorità ha maturato nel valutare i piani di finanziamento delle banche nonché dalle richieste di chiarimenti ricevute dagli operatori di mercato.
A decorrere dalla data di applicazione dei presenti Orientamenti, ossia dal 31 dicembre 2020, saranno abrogati i corrispondenti Orientamenti EBA del 2014. Le Autorità competenti devono comunicare alle ESAs se sono conformi o se intendono conformarsi agli Orientamenti entro il 25 maggio 2020.
Allegato I – Istruzioni per la segnalazione dei piani di finanziamento
Regolamento EMIR
Compensazione e mitigazione del rischio
Regolamento delegato (UE) 2020/447 che integra il Regolamento EMIR per quanto riguarda la specificazione dei criteri volti a stabilire le modalità per un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte associato alle obbligazioni garantite e alle cartolarizzazioni
Regolamento delegato (UE) 2020/448 che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda la specificazione del trattamento dei derivati OTC in relazione a talune cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate a fini di copertura
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 27 marzo 2020 sono stati pubblicati i seguenti due Regolamenti delegati:
- Regolamento delegato (UE) 2020/447 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla specificazione dei criteri volti a stabilire le modalità per un’attenuazione adeguata del rischio di credito di controparte associato alle obbligazioni garantite e alle cartolarizzazioni, e che modifica i Regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178;
- Regolamento delegato (UE) 2020/448 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2016/2251 per quanto riguarda la specificazione del trattamento dei derivati OTC in relazione a talune cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate a fini di copertura.
Si tratta, in particolare, di due Regolamenti delegati emanati ai sensi delle deleghe previste, rispettivamente, dagli articoli 4 (“Obbligo di compensazione”) e 11 (“Tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP”) del Regolamento (UE) 648/2012 (cd. “Regolamento EMIR”), come modificati dall’articolo 42 del Regolamento (UE) 2017/2402 sulle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate – STS (cd. “Regolamento sulle cartolarizzazioni STS”).
Nello specifico, il Regolamento delegato (UE) 2020/447, alla luce della modifica apportata dal Regolamento sulle cartolarizzazioni STS, estende le condizioni per l’esenzione dall’obbligo di compensazione dei contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita, in relazione a un’obbligazione garantita (di cui ai Regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178) ai contratti derivati OTC conclusi dalla società veicolo per la cartolarizzazione, in relazione a una cartolarizzazione.
Contestualmente, esso elimina dai Regolamenti delegati (UE) 2015/2205 e (UE) 2016/1178 le condizioni per l’esenzione dall’obbligo di compensazione dei contratti derivati OTC conclusi dal veicolo dell’obbligazione garantita (ora comprese, infatti, nel nuovo Regolamento delegato (UE) 2020/447).
Il Regolamento delegato (UE) 2020/448, invece, apporta una modifica mirata al Regolamento delegato (UE) 2016/2251 riguardante la gestione del rischio di controparte con riferimento ai derivati OTC conclusi dalla società veicolo per la cartolarizzazione in relazione a una cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata.
I Regolamenti delegati sono in vigore dal 16 aprile 2020 e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.
Regolamento delegato (UE) 2020/447
Regolamento delegato (UE) 2020/448
EMIR REFIT
Technical standards on reporting, data quality, data access and registration of Trade Repositories
Report on post trade risk reduction services with regards to the clearing obligation
Si segnala che l’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 27 marzo 2020, sul proprio sito internet, due documenti di consultazione, nel dettaglio:
- “Consultation Paper. Technical standards on reporting, data quality, data access and registration of Trade Repositories under EMIR REFIT”, e
- “Consultation Paper. Report on post trade risk reduction services with regards to the clearing obligation (EMIR Article 85(3a))”.
Si tratta, in particolare, di due documenti di consultazione sviluppati da ESMA ai sensi delle deleghe previste dal Regolamento EMIR (Regolamento (UE) 2012/648) come modificato dal Regolamento (UE) 2019/834 (cd. Regolamento EMIR REFIT – Regulatory Fitness and Performance programme) che ha apportato alcune modifiche al Regolamento EMIR al fine di rendere la sua applicazione più semplice, proporzionata e meno costosa.
Nello specifico, il primo documento di consultazione contiene tre bozze di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standard”) e due bozze di norme tecniche di attuazione (cd. “ITS – Implementing Technical Standard”), riguardanti nello specifico:
- i dettagli e il formato della domanda di registrazione di un repertorio di dati sulle negoziazioni (RTS ex art. 56 (3) “Domanda di registrazione” e ITS ex art. 56 (4) del Regolamento EMIR);
- le procedure di riconciliazione dei dati tra i repertori di dati nonché le procedure che essi applicano per verificare il rispetto dell’obbligo di segnalazione da parte della controparte segnalante e la completezza e la correttezza dei dati segnalati (RTS ex art. 78 (10) “Requisiti generali” del Regolamento EMIR);
- le informazioni, gli standard e le condizioni per la pubblicazione e la resa a disposizione di tali infomazioni alle Autorità di vigilanza europee da parte dei repertori di dati (RTS ex art. 81 (5) “Trasparenza e disponibilità dei dati” del Regolamento EMIR);
- le norme, i formati, le modalità e la frequenza delle segnalazioni sui contratti derivati conclusi da parte delle controparti finanziarie segnalanti ai repertori di dati o all’ESMA (ITS ex art. 9(6) “Obbligo di segnalazione” del Regolamento EMIR).
Nell’occasione, l’Autorità ha proposto anche una revisione delle proprie norme tecniche di regolamentazione adottate dalla stessa ai sensi dell’art. 9(5) “Obbligo di segnalazione” del Regolamento EMIR sulle informazioni e sulle tipologie di segnalazione da parte delle controparti finanziarie (non oggetto di modifica nell’ambito EMIR REFIT).
Con il secondo documento di consultazione, invece, ESMA intende ricevere feedback da tutti i portatori di interesse al fine di presentare alla Commissione la relazione (Report) richiesta dal comma 3-bis, dell’articolo 85 (“Relazioni e riesame”) del Regolamento EMIR, così come modificato dal Regolamento EMIR REFIT.
Tale relazione riguarda la possibilità di esentare dall’obbligo di compensazione di cui al Regolamento EMIR le operazioni che derivano direttamente dai servizi di riduzione del rischio post-negoziazione, compresa la compressione del portafoglio.
Il termine di consultazione per il primo documento è previsto per il giorno 19 giugno 2020; la seconda consultazione, invece, si conclude il giorno 15 giugno 2020.
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