Covid-19 – Accordi preventivi e Patent Box proseguono

A cura di Transfer Pricing Team

Con la circolare 7/E, l’Agenzia delle Entrate torna a occuparsi delle sospensioni dei termini che interessano le attività degli Uffici ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del Decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 (cd. decreto “Cura Italia”), che ha previsto, in ragione della situazione emergenziale, la sospensione dell’attività degli uffici impositori, congelandone i relativi termini per un periodo di 85 giorni, a partire dall’8 marzo 2020 fino al 31 maggio 2020. Essi riprenderanno a decorrere dal 1° giugno 2020.

Nello specifico, con il documento di prassi in oggetto, l’Amministrazione Finanziaria ha illustrato gli effetti di tale sospensione con riferimento alle procedure concernenti: (i) gli accordi preventivi per imprese con attività internazionale di cui all’art. 31-ter del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cd. “Advance Pricing Agreement” o “APA”) tra i quali rientrano, inter alia, gli accordi relativi ai prezzi di trasferimento, (ii) le rettifiche in diminuzione ai sensi dell’art. 31-quater, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, nonché (iii) gli accordi preventivi connessi all’utilizzo di beni immateriali di cui all’art. 1, commi da 37 a 43, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cd. “Patent Box”).

Nonostante si tratti di termini ordinatori la cui inosservanza, quindi, non produce alcun effetto diretto, è opportuno evidenziare alcune conseguenze che derivano indirettamente da questa sospensione.

In primo luogo, in riferimento alle istanze già avviate, risultano sospesi fino al 1° giugno 2020, se pendenti all’8 marzo 2020, sia il termine di 30 giorni concesso all’ufficio per dichiarare l’ammissibilità, inammissibilità o improcedibilità dell’istanza di accesso alle procedure di APA, sia quello di cui all’art. 31-quater, lett. c), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Le medesime logiche trovano applicazione anche con riguardo alla disciplina del Patent Box, in riferimento alla sospensione del termine di 120 giorni concesso al contribuente per il deposito della documentazione integrativa all’istanza.

Viene anche chiarito che, nel periodo di sospensione, è ammessa la presentazione di nuove istanze di accordi preventivi e di Patent Box, da presentarsi esclusivamente per via telematica attraverso l’impiego di posta elettronica certificata o, nel caso di residenti all’estero privi di domiciliatario nel territorio dello Stato, mediante invio alla casella di posta ordinaria dell’Ufficio competente. I termini per la risposta dell’Ufficio in relazione a tali nuove istanze (es. circa l’ammissibilità), ex Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. Prot. n. 2016/42295, iniziano a decorrere dal 1° giugno 2020.

Indicazioni puntuali vengono fornite in merito agli effetti dell’articolo 67 nel caso di contribuente con l’esercizio a cavallo d’anno e la chiusura del periodo d’imposta durante il periodo di sospensione (es. 31 marzo). A tal riguardo, viene chiarito che sarà possibile ottenere il riconoscimento degli effetti (cd. rollback) dell’APA (unilaterale o bilaterale) anche per detto periodo d’imposta in chiusura, in quanto, sebbene l’istanza sia stata presentata dopo la chiusura dell’esercizio, tale presentazione è avvenuta nel corso del periodo di sospensione. A titolo esemplificativo il documento di prassi considera l’ipotesi di un contribuente con periodo d’imposta 1° aprile – 31 marzo e che beneficia di un periodo di sospensione compreso tra l’8 e il 31 marzo (ventiquattro giorni). Tale contribuente potrà presentare entro il 24 giugno l’istanza di accesso alla procedura ottenendo il riconoscimento degli effetti dell’accordo, con le diverse modalità previste in relazione alla natura unilaterale o bilaterale dell’accordo, per il periodo d’imposta 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020.

Inoltre, nell’ipotesi di un contribuente che abbia chiusura del periodo d’imposta ricadente nel periodo di sospensione, qualora la procedura di accordo unilaterale sia giunta nella fase conclusiva dell’istruttoria già prima del periodo di sospensione, l’accordo sottoscritto entro ottantacinque giorni (durata del periodo di sospensione) dal termine del periodo di sospensione (quindi a partire dal 1° giugno 2020), deve ritenersi efficace a partire dal periodo d’imposta che si è chiuso durante il periodo 8 marzo – 31 maggio 2020. Sul punto, viene chiarito che la procedura si intende giunta nella fase conclusiva quando, ad esempio, vi sia stato un accesso concordato e/o la condivisione tra l’Ufficio competente e il contribuente del metodo sui prezzi di trasferimento più appropriato al caso di specie, inclusa l’eventuale analisi di benchmark.

Il documento di prassi contiene indicazioni operative per gli Uffici che, nel periodo di sospensione, potranno svolgere le attività tipicamente connesse alla lavorazione delle istanze, consentendo sia all’Agenzia che al contribuente di fornire le risposte o compiere gli atti previsti dalla specifica procedura, senza che ciò comporti in generale la rinuncia ai benefici della sospensione dei termini previsti dall’articolo 67. È inoltre possibile proseguire l’interlocuzione tra contribuenti e Uffici competenti, nell’ottica di collaborazione e buona fede.

Tuttavia, in considerazione della prioritaria esigenza di tutela della salute di dipendenti e cittadini, viene espressamente previsto, mediante l’utilizzo di strumenti di tele/videoconferenza, lo svolgimento del contradditorio “a distanza”, nonché l’utilizzo della posta elettronica certificata (o anche eventualmente ordinaria) per le attività di identificazione del contribuente o del rappresentante (con l’allegazione di un documento d’identità), per lo scambio di allegati nonché del verbale di contradditorio (sia delle bozze che della versione finale munita di numero di protocollo) da sottoscrive da entrambe le parti, anche mediante l’utilizzo della firma digitale. Si precisa che tale procedura a distanza potrà essere utilizzata anche per la sottoscrizione dello stesso accordo preventivo a chiusura della procedura.

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