A cura di Paolo Lucarini e Domenico Antonacci
Il Decreto Cura Italia del 17 Marzo 2020 ha introdotto, inter alia, alcune indennità di sostegno in favore dei settori economici e dei lavoratori le cui attività stanno più risentendo dell’emergenza epidemiologica dovuta al Covid-19.
Tra le indennità previste dal Decreto Cura Italia è stata prevista dagli articoli dal 27 al 30 l’erogazione di un’indennità di importo pari a 600 euro. Tale indennità per il momento è stata definita come una tantum riferita al solo mese di Marzo;tuttavia non si può escludere che la relativa corresponsione sia estesa anche al mese di Aprile e per tutto il periodo di emergenza.
E’ utile precisare che ai sensi dell’Articolo 31 tale indennità il cui importo, come sopra menzionato, ammonta ad € 600 per ogni categoria di riferimento non è cumulabile ed è incompatibile per i soggetti che percepiscono il reddito di cittadinanza.
Si segnala, infine che, tale indennità non è assoggettata ad alcuna forma di tassazione.
Chi può beneficiare dell’indennità
Per ogni categoria di riferimento si riportano nei seguenti paragrafi le caratteristiche dei soggetti destinatari delle indennità introdotte dal menzionato Decreto:
Articolo 27 – Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuata
Per tali categorie di lavoratori si intendono:
- liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS;
- collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla già menzionata data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Tuttavia, tali categorie per poter beneficiare di tale indennità non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono avere altre forme di previdenza obbligatorie.
L’indennità viene erogata dall’INPS nei limiti della spesa prevista pari ad € 203,4 milioni per l’anno 2020.
Articolo 28 – Indennità lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO
Per tali categoria si intendono gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, i coloni e i mezzadri, a condizione che non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto e non siano in possesso di altre forme di previdenza obbligatoria, ad eccezione della Gestione Separata INPS.
Tale indennità viene erogata dall’INPS nei limiti della spesa prevista pari ad € 2.106 milioni di euro per l’anno 2020.
Articolo 29 – Indennità lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali
A tale indennità possono accedere anche i lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali se in possesso dei seguenti requisiti:
- non abbiano in essere un rapporto di lavoro nell’arco temporale che va dal 1° gennaio 2019 al 17 marzo 2020;
- non siano titolari di un trattamento pensionistico diretto e;
- non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
L’indennità viene erogata dall’INPS nei limiti della spesa prevista pari ad € 103,8 milioni per l’anno 2020.
Lavoratori dello spettacolo
I lavoratori dello spettacolo possono beneficiare di tale indennità in quanto, come più volte specificato dall’INPS, la peculiarità del Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPFS) è quella di assicurare, nella stessa misura e con le stesse tutele pensionistiche previste per i lavoratori subordinati, le categorie artistiche in relazione all’attività svolta a prescindere dalla natura subordinata, saltuaria o autonoma del rapporto di lavoro.
Infatti, anche ai lavoratori autonomi si applicano le stesse aliquote, e con i medesimi criteri di ripartizione, in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Ciò detto possono beneficiare di tale indennità i lavoratori dello spettacolo iscritti al suddetto Fondo se in possesso dei seguenti requisiti:
- 30 contributi giornalieri versati nel 2019 nel FPSP;
- hanno prodotto nel 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro;
- non hanno alcuna titolarità di trattamento pensionistico diretto o rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 Marzo 2020
L’indennità viene erogata dall’INPS nei limiti della spesa pari a € 48,6 milioni per l’anno 2020.
Articolo 30 – lavoratori del settore agricolo
A tale indennità possono accedere gli operai agricoli a tempo determinato e le altre categorie di lavoratori iscritti negli elenchi annuali purché:
- possano fare valere nell’anno 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente;
- non siano titolari di pensione
Tale indennità viene erogata dall’INPS nei limiti della spesa prevista pari ad € 396 milioni per l’anno 2020.
Come poter beneficiare dell’indennità
Con il Messaggio n° 1381 del 26 Marzo 2020, l’INPS ha fornito i primi chiarimenti circa le modalità operative per poter usufruire di tale indennità.
A tal fine è stato ribadito che il beneficio di tale indennità potrà avvenire solo in modalità telematica.
Con lo scopo di poter garantire a tutti i contribuenti l’accesso alle prestazioni economiche, l’INPS, ha previsto la possibilità di inoltrare la domanda con modalità semplificate, e, allo stesso tempo, è in elaborazione una nuova procedura di rilascio diretto del PIN dispositivo tramite un riconoscimento a distanza.
Tale procedura verrà gestita dal Contact Center con il fine di consentire ai cittadini di ottenere, da remoto, un nuovo PIN con funzioni dispositive, senza dover attendere gli ulteriori 8 caratteri del menzionato codice che, ad oggi, sono spediti a mezzo posta.
Allo stesso luogo è stata prevista una modalità semplificata di richiesta del pin la quale potrà essere utilizzata esclusivamente in riferimento alle indennità sopra esposte ad al bonus per i servizi di baby-sitting, non trattati in questa sede.
Tale modalità semplificata permette ai cittadini di compilare e inviare le specifiche domande di servizio, previo inserimento della sola prima parte del PIN, ricevuto via SMS o e-mail, dopo averlo richiesto tramite portale o Contact Center.
La richiesta del PIN può essere effettuata attraverso i seguenti canali:
- sito internet www.inps.it, utilizzando il servizio “Richiesta PIN”;
- Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile).
Una volta ricevute (via SMS o e-mail) le prime otto cifre del PIN, il cittadino le può utilizzare nella prima fase di autenticazione per la compilazione e l’invio della domanda on line.
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