Preparato da Pasquale Salvatore, Marco Ruzza, Raimondo Rossi e Matteo Esposito.
La situazione di emergenza epidemiologica di queste settimane si è riflessa sui significativi ribassi registrati nei mercati finanziari, che hanno visto un generalizzato calo nelle quotazioni dei titoli e nei rendimenti. Ciò ha spinto numerosi investitori a realizzare le proprie posizioni, benché in presenza di perdite.
Nel caso di investitori “privati” residenti (persone fisiche che detengono gli investimenti finanziari al di fuori di un’attività d’impresa o professionale), dal punto di vista fiscale, tali perdite (c.d. “minusvalenze”) dovranno essere adeguatamente monitorate al fine di valutare la possibilità della loro compensazione contro il realizzo di future plusvalenze finanziarie.
Specifiche disposizioni sono previste per gli investimenti in partecipazioni e strumenti finanziari emessi da soggetti localizzati in Paesi a fiscalità privilegiata e per altre tipologie di investimenti che possono essere assoggettati a diverse aliquote d’imposta ovvero possono concorrere a formare il reddito complessivo dell’investitore. Pertanto, è opportuno effettuare un’analisi dettagliata degli investimenti detenuti per identificare correttamente il corrispondente trattamento fiscale.
In questo contesto, ad esempio, l’eventuale realizzo di posizioni negative su investimenti in fondi di investimento (e.g. OICR “armonizzati”) a seguito della richiesta di riscatto delle quote sottoscritte potrebbe non essere compensabile – a seconda del regime di detenzione da parte dell’investitore – con eventuali future posizioni plusvalenti sulla medesima forma di investimento, che si qualificano come “redditi di capitale”. Al contrario, le minusvalenze generate in sede di riscatto fondi di investimento possono essere compensate con le plusvalenze realizzate su strumenti derivati sottoscritti, ad esempio, con finalità di copertura (cfr. Circolare n. 21/E/2014).
Inoltre, la sequenza temporale nel realizzo delle minusvalenze e delle plusvalenze può costituire, a seconda del regime di detenzione adottato, un punto di attenzione che deve essere adeguatamente considerato.
Regime della dichiarazione
Il regime della dichiarazione (art. 5, D.Lgs. 461/1997) rappresenta il regime “naturale” applicabile alla maggior parte dei redditi diversi di natura finanziaria. Le plusvalenze e le minusvalenze finanziarie realizzate dall’investitore sono infatti riportate annualmente nella dichiarazione dei redditi.
Sulla differenza (se positiva) tra le plusvalenze e le minusvalenze realizzate, l’investitore è tenuto a versare l’imposta sostitutiva con aliquota del 26%, entro il termine previsto per il saldo IRPEF.
Nel regime della dichiarazione, pertanto, la compensazione tra le minusvalenze e le plusvalenze finanziarie avviene direttamente all’interno della dichiarazione dei redditi e le eventuali eccedenze di minusvalenze non compensate nell’anno possono essere riportate in avanti a scomputo delle plusvalenze realizzate nei successivi quattro anni.
Regime del risparmio amministrato
Il regime del risparmio amministrato costituisce un regime opzionale per l’investitore (art. 6, D.Lgs. 461/1997), la cui operatività deve essere espressamente richiesta all’intermediario finanziario incaricato della detenzione degli investimenti finanziari. In linea generale, il regime prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 26% sulle plusvalenze finanziarie realizzate.
L’esercizio dell’opzione spoglia l’investitore degli oneri dichiarativi e di liquidazione dell’imposta sostitutiva, demandati interamente all’intermediario a cui i titoli sono affidati.
Le minusvalenze finanziare realizzate all’interno del regime del risparmio amministrato sono computate in deduzione dalle successive plusvalenze realizzate nelle operazioni di compravendita progressivamente poste in essere nell’ambito del medesimo rapporto con l’intermediario nel corso dell’anno. Le minusvalenze che residuano alla fine dell’anno possono essere riportate a scomputo delle future plusvalenze realizzate nei successivi quattro anni.
Regime del risparmio gestito
Il regime del risparmio gestito costituisce un regime opzionale per l’investitore (art. 7, D.Lgs. 561/1997), la cui operatività deve essere espressamente richiesta all’intermediario finanziario incaricato della gestione patrimoniale.
In linea generale, il regime prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva con aliquota del 26% su tutti i redditi di capitale per i quali non è prevista l’esenzione o l’assoggettamento a ritenuta a titolo d’imposta e sui redditi diversi di natura finanziaria, ritratti dal patrimonio affidato in gestione all’intermediario finanziario.
Gli oneri dichiarativi e di liquidazione dell’imposta sostitutiva connessi al patrimonio affidato in gestione sono demandati interamente all’intermediario finanziario.
La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva è rappresentata dal risultato maturato nell’anno dalla gestione patrimoniale, considerata unitariamente, e viene determinato in linea generale dalla differenza tra il valore della gestione patrimoniale, rispettivamente, alla fine ed all’inizio dell’anno.
Tale regime impositivo è caratterizzato pertanto dall’imposizione dell’insieme dei redditi di capitale e diversi maturati nell’anno nell’ambito di una gestione individuale di portafoglio, pervenendo in tal modo, ad una forma di imposizione per “competenza” dei redditi di natura finanziaria.
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