A cura di Carmen Ettorre e Suzana Branilovic
La Commissione Europea ha pubblicato lo scorso 30 Marzo nuovi consigli pratici per garantire che i lavoratori in mobilità all’interno dell’Unione Europea, in particolare quelli che svolgono attività critiche per combattere la pandemia di coronavirus, possano raggiungere il loro posto di lavoro.
La crisi legata alla pandemia di coronavirus ha portato all’introduzione di misure senza precedenti in tutti gli Stati membri dell’UE, tra cui il ripristino dei controlli alle frontiere interne.
I lavoratori transfrontalieri, i lavoratori distaccati e i lavoratori stagionali vivono in un paese dell’UE ma lavorano in un altro, ovvero, in alcuni casi, lavorano in più di un Paese.
I Governi hanno adottato misure importanti per limitare la libera circolazione dei loro cittadini e molte aziende hanno risposto con accordi di lavoro “intelligenti”, facilitando nel contempo i lavoratori transfrontalieri e distaccati a lavorare dal loro Paese di residenza o origine piuttosto che dal Paese “ospitante” in cui lavorano.
Le direttive straordinarie implementate dai datori di lavoro e il cambiamento del posto di lavoro e / o del modello di lavoro che li accompagna, possono, in linea di principio, comportare una variazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale da un paese all’altro, secondo le normali norme dei regolamenti di sicurezza sociale dell’UE.
Pertanto, al fine di evitare incertezza e perturbazioni nei registri di sicurezza sociale dei lavoratori, la Commissione Europea, lo scorso 30 marzo 2020, si è espressa attraverso l’emanazione delle linee guida sulle modalità di circolazione dei lavoratori.
La maggior parte degli Stati membri dell’UE ha già fornito orientamenti alle imprese e ai loro dipendenti a tale riguardo, l’Italia non è però tra questi.
In linea di principio, un lavoratore è soggetto alla legislazione sulla sicurezza sociale del paese in cui presta l’attività di lavoro, in base al cosiddetto “principio della territorialità”.
I lavoratori che sono temporaneamente assegnati dal datore di lavoro in un paese legato all’Italia da un accordo di sicurezza sociale, rimangono coperti, a determinate condizioni, dal regime di sicurezza sociale del paese di assunzione.
Per attestare l’appartenenza al regime previdenziale del paese di assunzione, il datore di lavoro deve richiedere un certificato di copertura. In Europa questo certificato si chiama il Modello A1 e generalmente ha una durata di 24 mesi prorogabili fino a 5 anni.
I lavoratori frontalieri sono lavoratori che risiedono in un Paese ma sono impiegati in un altro paese; sono, in linea di principio, soggetti al sistema di sicurezza sociale del paese in cui lavorano.
Coloro che lavorano contemporaneamente in più di un Paese dell’UE (lavoratori multi-states), sono soggetti al sistema di sicurezza sociale del loro paese di residenza (se diverso da quello di assunzione), a condizione che ivi svolgano un’attività lavorativa sostanziale (almeno il 25% dell’orario di lavoro totale o della retribuzione). In caso contrario, saranno soggetti al sistema di sicurezza sociale del Paese del datore di lavoro.
La commissione Europea nel documento pubblicato il 30 marzo ha chiarito che in situazioni che potrebbero comportare un cambiamento nello Stato membro di assicurazione del lavoratore, gli Stati membri dovrebbero avvalersi dell’eccezione di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 883/2004 al fine di mantenere la copertura di sicurezza sociale invariata per il lavoratore interessato.
Per richiedere tale eccezione, il datore di lavoro deve presentare una richiesta allo Stato membro la cui legislazione richiede il lavoratore.
Sulla base delle informazioni attualmente disponibili (tedesche, francesi, belghe, olandesi, lussemburghesi e danesi), ci sono Paesi che hanno già chiarito ufficialmente che per i dipendenti che lavorano attualmente in remoto, non vi saranno modifiche alla legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale durante il periodo di validità delle misure COVID-19.
Più in particolare, per i lavoratori distaccati che sono “bloccati” nel Paese membro ospitante con un certificato A1 in scadenza e che continuano a lavorare lì (in ufficio o da remoto), non dovrà essere richiesto o rilasciato un nuovo certificato A1 , né dovrà essere richiesto un accordo di estensione eccezionale per la durata del periodo di emergenza. Se il rilascio di un rinnovo è stato temporaneamente interrotto o rinviato a causa dell’attuale periodo COVID-19, non è necessario avvisare le autorità competenti e i moduli A1 già emessi rimangono validi. Tuttavia, se la prosecuzione dell’attività in assenza di un valido certificato di copertura sarà superiore a due mesi a causa di un periodo COVID-19 duraturo, sarà necessario indagare con le autorità competenti di ciascun paese sull’opportunità di richiedere un nuovo modulo A1.
Il certificato A1 già rilasciato, invece, manterrà quindi, la sua validità e l’intero periodo COVID-19 sarà “neutrale” dal punto di vista della legislazione previdenziale applicabile.
Per i lavoratori transnazionali, che lavorano temporaneamente dal loro Paese di residenza a causa dell’emergenza, non dovrebbero esserci modifiche alla legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale; i contributi previdenziali rimarranno dovuti nel Paese di assunzione in base all’applicazione delle norme di quest’ultimo.
Al fine di poter consolidare questa possibilità, in base ai suggerimenti emanati dalla Commissione EU, è previsto per i singoli Stati la possibilità di avvalersi delle eccezioni contenute nell’art. 16 dell’Accordo Europeo di sicurezza sociale. Pertanto, i lavoratori che normalmente non svolgono un’attività sostanziale nel loro paese di residenza ma che attraverso il cambiamento del modello di lavoro trascorrerebbero più del 25% del loro orario di lavoro da casa, potranno usufruire dell’eccezione senza alcun cambiamento della legislazione applicabile ante Covid in materia di sicurezza sociale; questo anche se per la durata delle misure di emergenza, l’attività lavorativa è svolta esclusivamente dal paese di residenza.
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