Emergenza COVID-19 Stabilità dei mercati bancari e finanziari

Misure di sostegno per il mercato bancario e finanziario per contrastare gli effetti economici derivanti da Covid-19

Nel contesto della pandemia da Covid-19, il Governo, le Autorità di vigilanza Italiane ed Europee, nonché le Associazioni di categoria stanno continuando a mettere a punto importanti misure a sostegno dell’emergenza economico-finanziaria conseguente a quella sanitaria.

Tra queste si segnalano di seguito le principali misure pubblicate in quest’ultima settimana atte a garantire la stabilità del sistema economico nel suo complesso e la continuità operativa degli operatori.

Gazzetta Ufficiale EU

31 marzo 2020 – Regolamenti sullo sblocco immediato di fondi per affrontare gli effetti di Covid-19 (link 1) (link 2)

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 31 marzo 2020 sono stati pubblicati due Regolamenti, che si inseriscono nella più ampia iniziativa dell’Unione europea volta ad affrontare gli effetti della pandemia da Covid-19, nel dettaglio:

  • Regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19”, cd. “Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus”;
  • Regolamento (UE) 2020/461 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 marzo 2020, recante modifica del Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio al fine di fornire assistenza finanziaria agli Stati membri e ai paesi che stanno negoziando la loro adesione all’Unione colpiti da una grave emergenza di sanità pubblica.

I due Regolamenti sono volti a mobilitare rapidamente i fondi di bilancio dell’UE per affrontare la crisi causata dalla Covid-19.

In particolare, il Regolamento (UE) 2020/460 modifica le norme applicabili ai Fondi strutturali e d’investimento con l’obiettivo di rispondere all’impatto della crisi sanitaria pubblica e sostenere le piccole e medie imprese, i regimi di lavoro a breve termine e i servizi di prossimità; il Regolamento (UE) 2020/461, invece, estende l’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà dell’UE che fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri a seguito di gravi catastrofi, includendovi anche le gravi emergenze di sanità pubblica.

Le spese per le operazioni di investimento volte a promuovere le capacità di risposta alla crisi pandemica saranno ammissibili a partire dal 1º febbraio 2020 al fine di coprire i costi già sostenuti.

Vista l’urgenza della situazione, i due Regolamenti sono in vigore dal 1º aprile 2020 e sono direttamente applicabili in ciascuno degli Stati membri.

Autorità di vigilanza Europee:

> BANCA CENTRALE EUROPEA

27 marzo 2020 – Raccomandazione sulla distribuzione di dividendi nel corso della pandemia di Covid-19

Con Raccomandazione del 27 marzo 2020, la BCE ha raccomandato alle banche significative e ai gruppi bancari significativi rientranti sotto la sua supervisione che almeno fino al 1° ottobre 2020:

  1. non paghino dividendi, ivi inclusa la distribuzione di riserve, e non assumano alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020;
  2. si astengano dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti.

L’obiettivo della BCE è che gli enti creditizi mantengano il proprio capitale per poter garantire il sostegno all’economia tramite finanziamenti alle famiglie, alle piccole e medie imprese e alle società.

La BCE valuterà l’opportunità di un’ulteriore sospensione dei dividendi dopo il 1° ottobre 2020.

Le banche e i gruppi bancari che non ritengano di conformarsi alla presente Raccomandazione sono tenuti a farne comunicazione all’Autorità.

A livello nazionale, Banca d’Italia ha esteso la medesima Raccomandazione alle banche meno significative.

> EBA

2 aprile 2020 – Orientamenti sul trattamento delle moratorie legislative e non-legislative sui finanziamenti bancari

EBA ha pubblicato la versione finale di un set di Orientamenti indirizzati alle Autorità nazionali e agli enti creditizi contenenti indicazioni dettagliate che specificano il trattamento prudenziale delle esposizioni soggette a moratorie legislative e non-legislative applicate prima del 30 giugno 2020 e intraprese dagli Stati membri per affrontare la carenza di liquidità di imprese e privati dovuta dall’emergenza Covid-19.

Come è noto, a livello nazionale, tali misure di sostegno finanziario sono state previste dal cd. Decreto Cura-Italia (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18) e dall’Addendum 2020 all’Accordo per il Credito del 2019 sottoscritto da ABI e dalle Associazioni di categoria.

Con i presenti Orientamenti – per i quali non è stata condotta una consultazione pubblica – EBA specifica i requisiti in presenza dei quali gli istituti finanziari devono evitare di riclassificare in automatico un’esposizione oggetto di moratoria come esposizione deteriorata (ai sensi dell’art. 47-bis “Esposizioni deteriorate” del CRR) oppure come esposizione in default (ai sensi dell’art. 178 “Default di un debitore” del CRR).

Inoltre, gli Orientamenti prevedono alcuni obblighi di conservazione documentale per tutte le informazioni riguardanti le esposizioni oggetto di moratoria, nonché obblighi di notifica alle Autorità competenti nel caso di misure di moratoria non-legislativa (intrapresa, quindi, direttamente su iniziativa dell’istituto bancario).

Infine, gli Orientamenti ricordano agli enti creditizi di continuare a (i) identificare adeguatamente le situazioni in cui i debitori potrebbero incontrare difficoltà finanziarie nel lungo termine, nonché (ii) a classificare le esposizioni in conformità con la normativa attualmente prevista; rimangono, infatti, in vigore i requisiti per l’identificazione delle esposizioni oggetto di misure di forbearance e dei debitori in stato di default.

Si attende, ora, la traduzione degli Orientamenti nelle lingue ufficiali dell’UE; a partire dalla data di pubblicazione delle traduzioni degli Orientamenti nelle lingue dell’UE, essi divengono applicabili

Le Autorità nazionali competenti dovranno comunicare ad EBA entro il 3 giugno 2020 la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti.

31 marzo 2020 – Approccio coordinato di vigilanza per le segnalazioni di vigilanza e la disclosure di informazioni sulla situazione finanziaria e prudenziale

EBA ha fornito ulteriori chiarimenti (rispetto a quelli del 12 marzo 2020) riguardanti (i) le segnalazioni di vigilanza e (ii) gli obblighi di informativa di terzo pilastro (Pillar 3 disclosure), con riferimento alle informazioni sulla situazione finanziaria e prudenziale degli istituti finanziari.

In particolare, con riferimento alle segnalazioni di vigilanza e all’informativa di terzo pilastro, EBA richiede alle Autorità nazionali l’applicazione di un regime di tolleranza e di flessibilità che prevede la proroga di un mese per le comunicazioni con data di invio prevista tra marzo e maggio 2020.

Tale regime non si dovrebbe applicare alle informazioni sul coefficiente di copertura della liquidità (LCR) e sulle metriche di monitoraggio aggiuntive (ALMM) nonché alle segnalazioni riguardanti la pianificazione della risoluzione.

EBA sottolinea, altresì, la necessità per le Autorità competenti di valutare l’esigenza di ulteriori obblighi di disclosure rispetto a quelli del 3° Pilastro riguardanti informazioni prudenziali che potrebbero essere necessarie per comunicare correttamente il profilo di rischio degli istituti nel contesto dell’epidemia di Covid-19.

31 marzo 2020 – Approccio coordinato di vigilanza in materia AML/CFT

Poiché le misure per impedire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo continuano a essere una tematica cruciale in questo momento di difficoltà, EBA ricorda agli istituti di credito e finanziari l’importanza di continuare a mettere in atto e mantenere sistemi e controlli efficaci per garantire l’adeguata gestione dei rischi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo, chiedendo al contempo alle Autorità competenti di sostenerli al riguardo.

A tal fine, EBA sollecita le Autorità competenti a incentivare gli enti creditizi e le altre istituzioni finanziarie al fine di:

  • identificare le nuove tipologie di rischi che potrebbero emergere a causa della situazione di emergenza dovuta al Covid-19;
  • verificare le tecniche di riciclaggio e di finanziamento al terrorismo che potrebbero cambiare a causa della crisi economica, aggiornando, di conseguenza, le valutazioni del rischio di riciclaggio di finanziamento al terrorismo;
  • prestare particolare attenzione a qualsiasi insolito o sospetto nel comportamento dei clienti e nei flussi finanziari, segnalando tali sospetti alla UIF competente.

Infine, EBA chiede alle Autorità competenti di utilizzare gli strumenti di vigilanza in maniera flessibile e di pianificare le proprie azioni di vigilanza in modo efficace, pragmatico e sensibile al rischio.

In tale ambito la UIF, con Comunicazione del 27 marzo 2020, ha previsto una dilazione di 30 giorni per le scadenze di alcuni adempimenti (invio dati aggregati, trasmissione di comunicazioni oggettive,dichiarazioni delle operazioni in oro); inoltre, l’Autorità ha chiesto ai soggetti obbligati di valorizzare le procedure informatiche di cui dispongono al fine di individuare e valutare efficacemente le operazioni da segnalare alla UIF come sospette.

> ESMA

31 marzo 2020 – Approccio coordinato di vigilanza per la comunicazione dei dati sulle operazioni di best execution

Alla luce degli impatti dell’emergenza da Covid-19, ESMA ha pubblicato un chiarimento riguardante la comunicazione dei dati inerenti alla qualità dell’esecuzione delle operazioni di cd. best execution da parte delle sedi di esecuzione e delle imprese, ai sensidegli atti delegati della Direttiva MiFID II e in particolare dai Regolamenti delegati (UE) 2017/575 e 2017/576; le imprese sono tenute a comunicare anche le informazioni sull’identità delle sedi di esecuzione.

Si precisa che rientrano tra le imprese le imprese di investimento e gli enti creditiziche forniscono servizi e attività di investimento, e tra le sedi di esecuzione le sedi di negoziazione, gli internalizzatori sistematici, i market maker e altri soggetti che forniscono liquidità nei mercati.

Riconoscendo, infatti, l’attuale difficoltà delle sedi di esecuzione e delle imprese a rispettare i termini fissati dai suddetti atti delegati ai fini della comunicazione dei dati sulle operazioni di best execution, ESMA chiede alle Autorità nazionali di tenere conto, durante le rispettive azioni di vigilanza, del fatto che:

(i) le sedi di esecuzione possano pubblicare tali dati (riferiti al trimestre ottobre – dicembre 2019) dopo la data attualmente prevista (31 marzo 2020)e comunque non più tardi della data prevista per la successiva comunicazione trimestrale (ovvero il 30 giugno 2020);

(ii) le imprese possano pubblicare tali dati (riferiti all’esercizio 2019) dopo la data attualmente prevista (30 aprile 2020) e comunque non oltre il 30 giugno 2020.

27 marzo 2020 – Conferma della data di applicazione dei requisiti di trasparenza per gli strumenti rappresentativi di capitale

A seguito delle richieste da parte di vari stakeholders di posticipare la data del 1° aprile 2020 prevista per l’applicabilità dei requisiti di trasparenza, richiesti dal quadro MiFID II/MiFIR, con riferimento agli strumenti rappresentativi di capitale (cd. equity instruments), ESMA ha comunicato il 27 marzo 2020 di mantenere invariata tale data.

Pur riconoscendo le attuali difficoltà dovute dall’emergenza Covid-19, l’Autorità sottolinea che tale regime di trasparenza per gli equity instruments non richiede cambiamenti significativi tecnologici (di sistemi IT); al contrario, una proroga della data di applicabilità potrebbe comportare rischi e costi operativi aggiuntivi ai partecipanti al mercato che hanno già iniziato a conformarsi ai nuovi requisiti di trasparenza.

> EIOPA

2 aprile 2020 – Proroga di alcune attività EIOPA

EIOPA ha disposto la proroga dei termini di alcune delle proprie attività che richiedono il contributo di tutti i portatori di interesse, al fine di limitare nel breve termine le richieste ritenute non-essenziali.

In particolare, EIOPA ha deciso di:

  • prorogare i termini delle consultazioni pubbliche/richieste al mercato in corso nonché posticipare l’avvio di alcune consultazioni ancora da pubblicare;
  • posticipare i termini di alcune richieste di dati.

Di seguito, il dettaglio delle consultazioni in corso con il relativo nuovo termine entro cui è possibile fornire commenti.

  • Review of technical implementation means for the package on Solvency II Supervisory Reporting and Public Disclosure” (1 giugno 2020);
  • Consultation on ITS regarding the format of supervisory reporting and the cooperation and exchange of information between competent authorities for the Pan-European Personal Pension Product – PEPP” (17 giugno 2020);
  • Consultation on Discussion Paper on IBOR transitions” (30 giugno 2020);
  • Market and Credit Risk Comparative Study” (3 luglio 2020).

1 aprile 2020 – Azioni per mitigare l’impatto di COVID-19 sulla tutela dei consumatori in ambito assicurativo

Facendo seguito alla propria dichiarazione del 17 marzo 2020, EIOPA ha pubblicato in data 1° aprile 2020 una ulteriore dichiarazione con la quale sollecita le imprese di assicurazione e gli intermediari assicurativi a intraprendere ulteriori misure per mitigare l’impatto dell’epidemia Covid-19 sulla tutela dei consumatori.

In particolare, EIOPA chiede agli assicuratori e agli intermediari quanto segue.

Fornire informazioni chiare e tempestive ai consumatori sui diritti contrattuali – per garantire che i consumatori comprendano e siano consapevoli delle proprie coperture assicurative, delle esenzioni applicabili e dell’impatto del Covid-19 sulle loro polizze assicurative.

Trattare i consumatori in modo equo ed essere chiari nelle comunicazioni – evitando termini vaghi che potrebbero essere male interpretati o creare confusione nonché tenere conto del modo in cui i consumatori possono reagire agli attuali mercati volatili con l’obiettivo di mitigare eventuali rischi a danno degli stessi.

Informare i consumatori sulle misure di emergenza adottate -e su comequeste misure possono influire sul rapporto contrattuale con gli stessi nonché sui servizi forniti.

Continuare ad applicare i requisiti di controllo e governo dei prodotti (Product Oversight Governance – POG) – valutando l’impatto del Covid- 19 sulle principali caratteristiche dei prodotti esistenti per verificare la coerenza con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi del mercato di riferimento identificato e, in caso contrario, effettuare le revisioni necessarie.

Tenere conto degli interessi dei consumatori ed essere flessibili nei rapporti con loro -in termini di processi e scadenze per consentire ai consumatori di conservare un ammontare significativo della copertura assicurativa che altrimenti andrebbe persa.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia

27 marzo 2020 – Misure temporanee e avvertenze per mitigare l’impatto sui soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni nei confronti della UIF

Banca d’Italia e la UIF hanno adottato misure temporanee e fornito avvertenze per mitigare l’impatto dell’emergenza sanitaria in corso sull’operatività e sugli adempimenti dei soggetti tenuti alla trasmissione di dati e informazioni alla UIF.

In particolare, le Autorità hanno previsto una dilazione di 30 giorni rispetto alle ordinarie scadenze per i seguenti adempimenti:

  • invio dei dati aggregati previsti dall’art. 33 del D.lgs. 231/2007 e dal provvedimento della UIF del 23 dicembre 2013;
  • trasmissione delle comunicazioni oggettive disciplinate dall’art. 47 del D.lgs. 231/2007 e dalle Istruzioni emanate dalla UIF con provvedimento del 28 marzo 2019;
  • dichiarazioni delle operazioni in oro, ai sensi della Legge 7/2000 e delle disposizioni attuative di cui alla Comunicazione della UIF del 1° agosto 2014.

Inoltre, considerato che le restrizioni conseguenti alle vigenti misure governative portano a un incremento delle attività a distanza, in particolare on line, le Autorità considerano essenziale che i soggetti obbligati, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, valorizzino le procedure informatiche di cui dispongono al fine di individuare e valutare efficacemente le operazioni da segnalare alla UIF come sospette.

27 marzo 2020 – Raccomandazione sulla distribuzione di dividendi da parte delle banche italiane meno significative durante la pandemia da Covid-19

Nell’attuale situazione di emergenza la Banca d’Italia, accogliendo l’invito della BCE, ha esteso alle banche meno significative sottoposte alla sua supervisione diretta la Raccomandazione della BCE indirizzata alle banche significative.

Questa Raccomandazione permette agli intermediari di operare temporaneamente al di sotto del livello della Componente target assegnata a esito del processo SREP, del buffer di Conservazione del capitale (CCB) e del Coefficiente di copertura della liquidità (LCR).

La Banca d’Italia raccomanda quindi a tutte le banche e gruppi bancari rientranti sotto la sua supervisione che almeno fino al 1° ottobre 2020:

  1. non paghino dividendi, ivi inclusa la distribuzione di riserve, e non assumano alcun impegno irrevocabile per il pagamento dei dividendi per gli esercizi finanziari 2019 e 2020;
  2. si astengano dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti.

Le banche e i gruppi bancari che non ritengano di conformarsi alla presente Raccomandazione sono tenuti a contattare immediatamente la Banca d’Italia per spiegare le loro motivazioni.

Anche con riferimento alle politiche relative alla remunerazione variabile, Banca d’Italia richiede agli intermediari di adottare un approccio prudente e lungimirante nello stabilire le politiche di remunerazione.

Banca d’Italia valuterà l’opportunità di un’ulteriore sospensione dei dividendi dopo il 1° ottobre 2020.

> Ivass

30 marzo 2020 – Proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l’impatto dell’epidemia Covid-19 sul sistema assicurativo italiano

Per agevolare lo svolgimento delle attività delle imprese assicuratrici e degli intermediari assicurativi nell’attuale situazione di emergenza, IVASS ha comunicato di concedere alcune dilazioni per lo svolgimento di determinati adempimenti di prossima scadenza.

Coerentemente con quanto indicato nelle Raccomandazioni sulla flessibilità temporanea relativa ai termini per l’informativa di vigilanza e pubblica emanate da EIOPA il 20 marzo 2020, IVASS ha disposto la proroga dei termini per gli adempimenti connessi al reporting Solvency II, nel dettaglio:

  • 8 settimane per Regular Supervisory Report sia a livello individuale che di gruppo;
  • 8 settimane per Annual quantitative reporting template, a livello individuale, fatta eccezione per specifici template per i quali è consentita una proroga di 2 settimane;
  • 8 settimane per Annual quantitative reporting template, a livello di gruppo, fatta eccezione per specifici template per I quali è consentita una proroga di 2 settimane;
  • 8 settimane per Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria (SFCR) a livello individuale e di gruppo, fatta eccezione per determinati template per i quali è consentita una proroga di 2 settimane;
  • 1 settimana per Q1-2020 Quantitative Reporting Templates e Quarterly Financial Stability reporting, a livello individuale e di gruppo, fatta eccezione per il template Derivatives Transactions per il quale è consentita una proroga di 4 settimane;
  • Relazione ORSA: individuale: 30 giugno 2020; di gruppo: 15 luglio 2020.

Sono, inoltre prorogati i termini relativi ai seguenti adempimenti previsti da Regolamenti, Circolari e Lettere al mercato dell’Istituto:

  • 30 giorni per Comunicazione trimestrale della situazione delle partecipazioni di controllo e consistenti detenute; Informativa sul Piano delle cessioni in riassicurazione; Rendiconto annuale della gestione dei fondi interni; Richiesta dati sulla produzione dei rami danni distinta per intermediario (Lettere al mercato del 7 e 10 febbraio 2020); – Richiesta d’informazioni sull’attività assicurativa svolta al fine di valutare i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo nell’ambito dei rami vita (Lettera al mercato del 7 febbraio 2020); Prospetti sugli attivi a copertura delle riserve tecniche; Trasmissione ad IVASS delle informazioni sui sinistri Card; IPER primo trimestre 2020;
  • 60 giorni per Comunicazioni trimestrali e nuovi codici per le tipologie di attivi collegate a polizze unit linked ed index linked; Premi lordi contabilizzati nei rami danni e vita, nuova produzione emessa nei rami vita e contributi a fondi pensione aperti e negoziali relativa al I trimestre 2020; Premi del lavoro diretto e indiretto acquisiti dalle imprese italiane all’estero e dalle società estere controllate relativi a fine 2019; Relazione sull’attività antifrode ex Reg. IVASS n. 44; Trasmissione della relazione su organizzazione struttura liquidativa sinistri; Informazioni su coperture r.c. medica relative a rischi localizzati sul territorio italiano; Trasmissione, per i contratti collettivi sottoscritti nel ramo malattia, dei premi contabilizzati per l’anno 2019; Trasmissione, per le polizze collettive malattia, degli oneri sinistri anno 2019 alla fine dell’esercizio 2019 e numero di unità di rischio per l’esercizio 2019.

IVASS sottolinea, infine, la necessità che le imprese e gli intermediari concentrino i propri sforzi nel garantire la continuità operativa, adoperandosi per facilitare l’accesso ai propri servizi da parte della clientela.

30 marzo 2020 – IVASS raccomanda alle imprese estrema prudenza nella distribuzione dei dividendi

In considerazione del mutato quadro economico e finanziario che rende incerti i fattori di rischio cui sono esposte le imprese assicurative, IVASS ha inviato una lettera alle imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede in Italia chiedendo di adottare, a livello individuale e di gruppo, estrema prudenza nella distribuzione dei dividendi e nella corresponsione della componente variabile della remunerazione agli esponenti aziendali.

Tale Raccomandazione è in linea con le indicazioni diffuse da EIOPA il 17 marzo 2020; tuttavia, successivamente, in data 2 aprile 2020, EIOPA ha pubblicato una Comunicazione con la quale sollecita tutte le imprese di assicurazione (e di riassicurazione) a sospendere la distribuzione dei dividendi discrezionali e le operazioni di riacquisto di azioni miranti a remunerare gli azionisti.

L’Autorità chiede che tale approccio prudenziale sia applicato anche con riferimento alle politiche di remunerazione variabile. EIOPA si aspetta, infatti, che le imprese di assicurazione (e di riassicurazione) rivedano le loro politiche, prassi e premi attuali in materia di remunerazione assicurando che siano coerenti con l’attuale situazione di difficoltà economica. In tale contesto, dovrebbe essere previsto uno slittamento temporaneo della parte variabile delle politiche retributive la quale dovrebbe essere, inoltre, fissata a un livello ritenuto conservativo.

> Covip

2 aprile 2020 – Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

Covip ha comunicato, in data 2 aprile 2020, di sospendere, nel periodo dal 23 febbraio e il 15 aprile 2020, i termini dei procedimenti amministrativi di propria competenza, in linea con la disposizione prevista dall’art. 103, comma 1 del cd. Decreto Cura Italia (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18) in materia di sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi.

L’Autorità, in linea con la citata previsione, adotterà comunque ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, in considerazione degli interessi degli iscritti e beneficiari.

La medesima misura è stata adottata anche da Banca d’Italia, Consob e Ivass con riferimento rispettivamente al settore bancario, finanziario e assicurativo.

Let’s Talk

Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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