A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin
Rischio di mercato ex CRR II
Internal Model Approach
EBA publishes final draft standards on key areas for the EU implementation of the FRTB
L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, in data 27 marzo 2020, sul proprio sito internet, tre bozze finali di norme tecniche di regolamentazione (cd. “RTS – Regulatory Technical Standards”) nell’ambito del rischio di mercato, nel dettaglio:
- Final draft Regulatory Technical Standards on Back‐testing requirements and Profit and Loss attribution requirements under Article 325bf(9) and 325bg(4) of Regulation (EU) n. 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation ‐ CRR2);
- Final draft Regulatory Technical Standards on criteria for assessing the modellability of risk factors under the Internal Model Approach (IMA) under Article 325be(3) of Regulation (EU) n. 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation – CRR2);
- Final draft Regulatory Technical Standards on liquidity horizons for the Internal Model Approach (IMA) under points (a) to (d) of Article 325bd(7) of Regulation (EU) n. 575/2013 (revised Capital Requirements Regulation — CRR 2).
Si tratta, in particolare, di bozze finali di RTS riguardanti il nuovo metodo alternativo dei modelli interni (Internal Model Approach – IMA) per il rischio di mercato previsto dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Fundamentally Review of Trading Book – FRTB) e attuato nel diritto dell’Unione attraverso le modifiche apportate al Regolamento (UE) n. 575/2013 dal Regolamento (UE) 2019/876, cd. CRR II.
Si precisa che il CRR II ha di fatto introdotto specifici obblighi segnaletici riguardanti i risultati dei calcoli basati (i) sul metodo alternativo dei modelli interni e (ii) sul metodo standardizzato utilizzato per calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio di mercato.
Nel dettaglio, le presenti bozze finali di RTS – che raggruppano 11 mandati dell’EBA – riguardano il calcolo effettuato mediante il metodo alternativo dei modelli interni e specificano:
- i requisiti relativi ai test retrospettivi regolamentari e all’assegnazione di profitti e perdite, ai sensi degli articoli 325 novoquinquagies e 325 sexagies del CRR II;
- i criteri per la valutazione della modellizzabilità dei fattori di rischio delle posizioni del portafoglio di negoziazione nonché la frequenza di tale valutazione, ai sensi dell’articolo 325 octoquinquagies del CRR II;
- gli orizzonti di liquidità dei fattori di rischio, ai sensi dell’articolo 325 septquinquagies del CRR II.
Si precisa, inoltre, che ai sensi del CRR II, l’obbligo di comunicare i risultati dei calcoli basati sul metodo alternativo dei modelli interni si applicherà a partire da tre anni dopo l’entrata in vigore delle presenti norme tecniche di regolamentazione.
Infine, a causa della situazione attuale legata a Covid-19, EBA ha comunicato la sua intenzione di accogliere la decisione del Gruppo dei Governatori delle banche centrali e dei Capi della vigilanza di rinviare di un anno – ovvero, al 1 ° gennaio 2023 – la data di implementazione del quadro rivisto del rischio di mercato, concedendo così tempi di attuazione più lunghi a tutte le banche dell’UE.
Final draft RTS on Liquidity Horizon for the IMA
Final draft RTS on Backtesting and PLA requirements
Final draft RTS on Risk factor modellability
Fondi di investimento alternativi (FIA)
Rischio di leva finanziaria
Consultation Paper. Guidelines on Article 25 of Directive 2011/61/EU
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 27 marzo 2020, sul proprio sito internet, un documento di consultazione per l’elaborazione di un set di Orientamenti, dal titolo “Consultation Paper. Guidelines on Article 25 of Directive 2011/61/EU”.
Gli Orientamenti sono stati elaborati da ESMA ai sensi delle Raccomandazioni del Comitato Europeo per il Rischio Sistemico (cd. CERS) di aprile 2018 sul rischio di liquidità e di leva finanziaria nei fondi di investimento.
In particolare, gli Orientamenti intendono fornire una guida alle autorità competenti sull’applicazione dell’articolo 25 (“Utilizzo di informazioni da parte delle autorità competenti, cooperazione in materia di vigilanza e limiti della leva finanziaria”) della Direttiva 2011/61/EU sui gestori di fondi di investimento alternativi (cd. Direttiva GEFIA).
Nello specifico, per valutare in quale misura l’utilizzo della leva finanziaria nel settore dei FIA contribuisca all’aumento del rischio sistemico nel sistema finanziario, ESMA formula orientamenti sulla definizione, calibrazione e attuazione dei limiti di leva finanziaria di ordine macroprudenziale.
Si precisa che la valutazione dell’utilizzo della leva finanziaria da parte di ciascun FIA si basa sulle informazioni segnalate da parte dei gestori di FIA alle autorità competenti, conformemente all’articolo 24 (“Obblighi di segnalazione alle autorità competenti”) della Direttiva GEFIA.
La consultazione si concluderà il giorno 1° settembre 2020.
Consultation Paper. Guidelines on Article 25 of Directive 2011/61/EU
Schemi segnaletici di vigilanza
Segnalazioni prudenziali
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/429 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 30 marzo 2020 è stato pubblicato il “Regolamento di esecuzione (UE) 2020/429 della Commissione, del 14 febbraio 2020, che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio”.
Il Regolamento di esecuzione apporta alcune modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 sulle segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e in particolare:
- nell’ambito degli schemi segnaletici di vigilanza prudenziale (COREP), ai modelli per trasmettere le informazioni sulle cartolarizzazioni alla luce del nuovo Regolamento (UE) 2017/2402 in materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate;
- ai modelli per le segnalazioni delle informazioni in materia di copertura della liquidità, alla luce del Regolamento delegato (UE) 2018/1620 riguardante il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi;
- ai modelli per la presentazione delle informazioni finanziarie sul Leasing, alla luce del nuovo principio contabile internazionale (International Financial Reporting Standard – IFRS) 16 “Leases”, recepito nel Regolamento (CE) n. 1126/2008;
- agli schemi segnaletici a contenuto statistico di vigilanza (FINREP), con particolare riguardo alle segnalazioni sulle esposizioni non-performing e forborne, sulle voci di profitto e perdita (cd. “profit & loss” – P&L).
Il Regolamento di esecuzione è in vigore dal 31 marzo 2020.
Le modifiche agli schemi segnaletici COREP si applicano a decorrere dal 30 marzo 2020; le modifiche agli schemi segnaletici in materia di copertura della liquidità dal 1° aprile 2020 ed infine, le modifiche agli schemi segnaletici a contenuto statistico di vigilanza (FINREP) nonché alle segnalazioni delle informazioni finanziarie conformemente alle discipline contabili si applicano dal 1° giugno 2020.
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/429 della Commissione
Distribuzione transfrontaliera fondi di investimento
Pubblicazione di informazioni da parte delle Autorità competenti
Consultation Paper. Draft implementing technical standards under the Regulation on crossborder distribution of funds
L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 31 marzo 2020, sul proprio sito internet, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper. Draft implementing technical standards under the Regulation on crossborder distribution of funds”.
Si tratta, in particolare, della bozza di norme tecniche di attuazione (cd. “Implementing technical standards – ITS”) elaborate da ESMA ai sensi degli articoli 5 “Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative ai requisiti per la commercializzazione” e 10 “Pubblicazione delle disposizioni nazionali relative a spese e oneri” del Regolamento (UE) 2019/1156 relativo alla distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (cd. OIC).
Nello specifico, le norme tecniche di attuazione stabiliscono i formulari, i modelli e le procedure standard che le Autorità competenti devono utilizzare per la pubblicazione sul proprio sito web e per la notifica ad ESMA delle seguenti informazioni:
- informazioni sulle disposizioni nazionali applicabili in materia di requisiti per la commercializzazione di fondi di investimento alternativi (FIA) e degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), cd. “requisiti di marketing”;
- informazioni sulle spese e sugli oneri che i gestori e le società di gestione devono corrispondere, ove previsto, alle autorità competenti per l’esercizio delle loro funzioni in relazione alle attività transfrontaliere di FIA, di EuVECA (fondi per il venture capital), di EuSEF (fondi per l’imprenditoria sociale) e di OICVM.
La consultazione si concluderà il giorno 30 giugno 2020.
Servizi di pagamento
Prestatori di servizi di pagamento in esenzione
Comunicazione Banca d’Italia “Soggetti che prestano servizi basati su strumenti a spendibilità limitata (c.d. “strumenti privativi”) e fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica – iscrizione nell’albo ed estensione dei termini per l’invio dei dati relativi all’attività svolta nel 2019
In data 31 marzo 2020, Banca d’Italia ha comunicato di aver completato le operazioni per l’iscrizione dei soggetti che, nel 2018, hanno prestato servizi di pagamento in regime di esenzione dall’applicazione della seconda direttiva sui servizi di pagamento (cd. Direttiva PSD2 – Direttiva (UE) 2015/2366).
Si tratta, in particolare, degli:
- emittenti di strumenti di pagamento cd. “a spendibilità limitata”, ossia emittenti di strumenti che possono essere utilizzati (i) per acquistare beni o servizi soltanto nei locali dell’emittente o all’interno di una rete limitata di prestatori di servizi vincolati da un accordo commerciale con l’emittente, o (ii) unicamente per l’acquisto di una gamma molto limitata di beni o servizi;
- operatori telefonici che consentono l’acquisto di “contenuti digitali”, il servizio di ticketing e l’effettuazione di donazioni.
Ai fini dell’iscrizione nell’appendice dell’albo nazionale degli istituti di pagamento di cui all’art. 114-septies del TUB, tali soggetti sono tenuti a notificare all’Autorità alcune informazioni relative alla propria operatività nei termini e con gli schemi previsti dal Provvedimento Banca d’Italia 11 ottobre 2018 (in attuazione dell’articolo 2, comma 4-bis, del Decreto legislativo n. 11/2010 come modificato ai fini del recepimento della Direttiva PSD2).
Si precisa che i soggetti iscritti non sono comunque sottoposti ad autorizzazione né alla vigilanza della Banca d’Italia.
A causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, l’Autorità ha deciso di prorogare al 30 giugno 2020 il termine (precedentemente fissato per il prossimo 30 aprile) per le notifiche da parte dei soggetti che prestano servizi di pagamento basati su strumenti a spendibilità limitata; l’obbligo di notifica si riferisce anche a soggetti che non hanno segnalato in precedenza e che ritengano di doverlo farlo quest’anno.
Banca d’Italia gestirà con la massima flessibilità operativa anche le segnalazioni da parte dei fornitori di reti o di servizi di comunicazione elettronica (tenendo conto che il termine per la notifica decorre dall’approvazione del bilancio di esercizio).
Comunicazione Banca d’Italia del 31 marzo 2020
MiFID II
Incentivi, costi e oneri
Final Report. ESMA’s Technical Advice to the Commission on the impact of the inducements and costs and charges disclosure requirements under MiFID II
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 1° aprile 2020, il documento “Final Report. ESMA’s Technical Advice to the Commission on the impact of the inducements and costs and charges disclosure requirements under MiFID II”.
Si tratta, in particolare, del parere tecnico (Technical Advice) che ESMA ha elaborato e sottoposto alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 90 (“Relazioni e revisioni”) della Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/EU).
Nello specifico, tale parere tecnico si basa sui feedback forniti dai partecipanti al mercato alla Call for evidence che l’Autorità ha tenuto a luglio 2019 e riguarda alcuni aspetti sulla protezione degli investitori, in particolare, i requisiti di disclosure riguardanti gli incentivi, i costi e gli oneri connessi alla prestazione dei servizi e delle attività di investimento (ai sensi dell’articolo 24(4)(9) della MiFID II).
Con riferimento agli incentivi, ESMA suggerisce alla Commissione di condurre ulteriori analisi e propone alcuni cambiamenti al regime di disclosure per migliorare ulteriormente la comprensione degli incentivi da parte dei clienti.
Con riferimento, invece, alle informazioni da fornire ai clienti sui costi e oneri, ESMA ritiene che il regime informativo nei confronti di clienti professionali e controparti qualificate potrebbe essere più flessibile.
MiFID II
Strumenti derivati su merci
Final Report. Technical Advice to the European Commission on weekly position reports under MiFID II
MiFID II Review report on position limits and position management
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 1° aprile 2020, i seguenti documenti:
- “Final Report. Technical Advice to the European Commission on weekly position reports under MiFID II”;
- “MiFID II Review report on position limits and position management”.
Si tratta, in particolare, di un parere tecnico (Technical Advice) e di una relazione (Report) riguardanti il regime degli strumenti derivati su merci che ESMA ha elaborato e sottoposto alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 90 (“Relazioni e revisioni”) della Direttiva MiFID II (Direttiva 2014/65/EU).
In particolare, il parere tecnico – elaborato sulla base delle risposte ricevute in sede di consultazione a novembre 2019 – riguarda la relazione settimanale sulle posizioni aggregate detenute dalle differenti categorie di persone per i differenti strumenti finanziari derivati su merci che deve essere pubblicata dalle sedi di negoziazione, ai sensi dell’articolo 58 della MiFID II e dell’articolo 83 del Reg. delegato (UE) 2017/565 che ne stabilisce le condizioni per la pubblicazione; in particolare, ESMA propone alla Commissione di modificare il richiamato articolo 83 affinché la relazione settimanale sia pubblicata per un maggior numero di strumenti derivati su merci rispetto a quello attualmente previsto.
Il Report, invece, contiene alcune proposte volte a rendere più efficiente il quadro normativo degli strumenti derivati su merci; tali proposte riguardano il regime dei limiti di posizione sui più importanti contratti derivati su merci e i controlli sulla gestione delle posizioni da parte delle sedi di negoziazione che potrebbero essere migliorati in un’ottica di maggiore armonizzazione.
Final Report Technical Advice to the European Commission on weekly position reports under MiFID II MiFID II Review report on position limits and position management
Fondi pensione aperti
Istruzioni di vigilanza
Consultazione Covip. Schema delle “Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell’art. 5-decies, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) ha pubblicato, il 1° aprile 2020 sul proprio sito internet, un documento di consultazione concernente lo schema delle “Istruzioni di vigilanza per le società che gestiscono fondi pensione aperti, adottate ai sensi dell’art. 5-decies, comma 1, del Decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252”.
Infatti, l’articolo 5-decies del D. lgs. 252/2005 sulle forme pensionistiche complementari – inserito ex novo dal Decreto legislativo n. 147/2018 di recepimento della Direttiva (UE) 2016/2341, cd. Direttiva IORP II – prevede che Covip, sentite la Banca d’Italia, la Consob e l’IVASS, adotti specifiche istruzioni di vigilanza al fine di garantire l’assolvimento di determinati obblighi di governance da parte delle società che gestiscono fondi pensione aperti.
Si tratta, nello specifico, di obblighi di governance – attualmente previsti per i fondi pensione negoziali e per quelli preesistenti con soggettività giuridica – che devono essere applicati in maniera proporzionaleancheda parte delle società che gestiscono fondi pensione aperti, in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.
Lo schema di Istruzioni di vigilanza è articolato in otto paragrafi che si riferiscono ai singoli obblighi previsti dagli articoli 4-bis, 5-bis, 5-ter, 5-quater, 5-sexies, 5-septies, 5-octies e 5-nonies del D. lgs. 252/2005, riguardanti, in particolare:
- Sistema di governo (Art. 4-bis del Decreto);
- Funzioni fondamentali (Art. 5-bis del Decreto);
- Sistema di gestione dei rischi e funzione di gestione dei rischi (Art. 5-quater del Decreto);
- Funzione di revisione interna (Internal audit) (Art. 5-quater del Decreto);
- Requisiti di professionalità e onorabilità, cause di ineleggibilità e di incompatibilità e situazioni impeditive (Art. 5-sexies del Decreto);
- Esternalizzazione (Outsourcing) e scelta del fornitore (Art. 5-septies del Decreto);
- Politica di remunerazione (Art. 5-octies del Decreto);
- Valutazione interna del rischio (Art. 5-nonies del decreto).
È possibile fornire commenti entro il giorno 30 giugno 2020.
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