Decreto Liquidità – Disposizioni in materia di termini processuali, atti e procedimenti amministrativi nonché di lavoro

A cura di Guido Ajello, Francesca Tironi, Elisabetta Caccavella, Giulia Spalazzi, Domenico Oliva

È stato pubblicato in data 8 aprile 2020 in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 23 (in vigore dal 9 aprile) recante disposizioni urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (“Decreto Liquidità”).

Link alle altre sezioni

A) Misure di accesso al credito per le imprese

B) Misure urgenti per la continuità delle imprese e disposizioni sull’esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

C) Misure fiscali e contabili

D) Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali e Disposizioni in materia di salute e di lavoro

D) Disposizioni in materia di termini processuali, atti e procedimenti amministrativi nonché di lavoro

Procedimenti civili – Udienze e termini processuali – Articolo 36

Le udienze dei procedimenti civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate a data successiva all’11 maggio 2020, prorogando così di ulteriori 26 giorni l’analoga disposizione prevista dal dal Decreto Cura Italia. E’ altresì confermata la sospensione fino all’11 maggio dei termini per il compimento di qualsiasi atto processuale dei giudizi civili, ivi inclusi gli atti introduttivi del giudizio, dei procedimenti esecutivi e le impugnazioni.

La sospensione riguarda anche i procedimenti di mediazione, di negoziazione assistita nonché di tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Procedimenti amministrativi e termini processuali – Articolo 36

Nell’ambito dei giudizi disciplinati dal codice del processo amministrativo, il Decreto Liquidità ha disposto la sospensione dal 16 aprile 2020 al 3 maggio 2020 – inclusi – i termini per la notificazione dei ricorsi, ad eccezione di quelli cautelari di cui all’art. 54, c. 3, CPA.

Resta fermo quanto disposto dall’art. 84, c. 5, Decreto Cura Italia, secondo cui tutte le controversie, dal 16 aprile 2020 fino al 30 giugno 2020, passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, con facoltà delle parti di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Infine, il comma 4 ha previsto la proroga del termine dal 15 aprile 2020 all’11 maggio 2020 anche a tutte le funzioni e attività della Corte dei Conti, così come elencate nell’art. 85, c. 2 Decreto Cura Italia, ad eccezione delle funzioni attinenti al controllo preventivo di legittimità sugli atti.

Temporanea sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell’efficacia degli atti amministrativi in scadenza – Articolo 37

Il Decreto Liquidità ha prorogato al 15 maggio 2020 i termini fissati dall’articolo 103, commi 1 e 5, Decreto Cura Italia.

Ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020, precisando che, per il periodo corrispondente, i termini di formazione della volontà della Pubblica Amministrazione sono prorogati o differiti.

Restano in vigore, inter alia, i commi 2, 3 e 4 dell’articolo 103, Decreto Cura Italia, con la conseguenza che:

  • rimane ferma la validità fino al 15 giugno 2020 di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 (cfr., articolo 103, comma 2, Decreto Cura Italia);
  • la sospensione non si applica ai termini stabiliti da specifiche disposizioni del Decreto Cura Italia (i.e., alle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara, previste dagli articoli 72, comma 2, e 75), dei Decreti Legge 23 febbraio 2020, n. 6, 2 marzo 2020, n. 9 e 8 marzo 2020, n. 11), nonché ai pagamenti di stipendi, pensioni, retribuzioni per lavoro autonomo, emolumenti per prestazioni di opere, servizi e forniture, indennità di disoccupazione, da ammortizzatori sociali o da prestazioni assistenziali o sociali, contributi, sovvenzioni e agevolazioni alle imprese (cfr., articolo 103, commi 3 e 4, Decreto Cura Italia).

Disposizioni in materia di lavoro – Articolo 41

Il Decreto Liquidità ha disposto l’estensione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario nonché cassa integrazione in deroga (tutti già previsti dagli artt. 19 e 22 Decreto Cura Italia) anche ai lavoratori assunti nel periodo compreso tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.

Pertanto, i datori di lavoro che nel 2020 sospendano o riducano l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, potranno presentare, a seconda dei casi e alternativamente, domanda di concessione:

  • del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario
  • di cassa integrazione in deroga così come prevista dal Decreto Cura Italia non limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 23 febbraio 2020, ma altresì per i lavoratori eventualmente assunti dal 24 febbraio al 17 marzo 2020.

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PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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