A cura di John Shehata, Elisa Geraci, Marta Gallio, Isabelle Roccazzella, Rosario Pace, Claudia Cioffi
È stato pubblicato in data 8 aprile 2020 in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 23 (in vigore dal 9 aprile) recante disposizioni urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (“Decreto Liquidità”).
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A) Misure di accesso al credito per le imprese
A) Interventi in materia di accesso al credito per le imprese
Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – Articolo 1
Al fine di assicurare la necessaria liquidità alle imprese colpite dall’epidemia di Covid-19, il Decreto Liquidità dispone come prima misura l’agevolazione della concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese attraverso la concessione di garanzie da parte di SACE (controllata del gruppo Cassa Depositi e Prestiti) in favore delle banche finanziatrici.
SACE potrà concedere, fino al 31 dicembre 2020, garanzie fino a 200 miliardi di Euro, destinando 30 miliardi di Euro alle PMI, inclusi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, a condizione che le stesse abbiano esaurito la loro capacità di utilizzo del credito rilasciato dal Fondo Centrale di Garanzia PMI.
Le garanzie potranno essere rilasciate:
- per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni (oltre ad un eventuale preammortamento fino a 24 mesi);
- a imprese che, al 31 dicembre 2019, non rientrassero nella categoria delle imprese in difficoltà e, alla data del 29 febbraio 2020, non avessero posizioni debitorie classificate tra le esposizioni deteriorate ai sensi della normativa europea;
- per importi garantiti non eccedenti il 25% del fatturato registrato nel 2019 dall’impresa beneficiaria o il doppio del costo del personale sostenuto dalla stessa nell’esercizio dell’anno 2019.
Sono previste tre soglie di garanzia, sulla base della dimensione dell’impresa:
- 90% del finanziamento per imprese con meno di 5.000 dipendenti in Italia e fatturato fino a 1,5 miliardi di Euro;
- 80% del finanziamento per imprese con più di 5.000 dipendenti in Italia o fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di Euro;
- 70% del finanziamento per le imprese con fatturato superiore a 5 miliardi di Euro.
Il Decreto Liquidità specifica che le garanzie sono: (i) concesse a copertura di nuovi finanziamenti conclusi successivamente all’entrata in vigore della presente normativa; (ii) a prima richiesta, esplicite ed irrevocabili e (iii) prevedono il concorso tra garante e garantito per mancato rimborso del finanziamento.
Il finanziamento deve essere destinato a sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia.
L’impresa che beneficia della garanzia dovrà assumere l’impegno: (i) che essa e ogni altra impresa del gruppo con sede in Italia non approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 e (ii) a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.
Qualora la medesima impresa, o il medesimo gruppo, siano beneficiari di più finanziamenti assistiti dalla presente garanzia, gli importi si cumuleranno.
In ultimo, il Decreto Liquidità prevede altresì la possibilità che possa essere concessa una garanzia da parte dello Stato su esposizioni assunte o da assumere da Cassa Depositi e Prestiti entro il 31 dicembre 2020 e derivanti da garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da istituti di credito.
L’efficacia di tali disposizioni è subordinata all’approvazione della Commissione Europea.
Misure di sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti – Articoli 2 e 3
Con gli artt. 2 e 3 del Decreto Liquidità il Governo italiano è intervenuto sul tema del sostegno alle esportazioni ed all’internazionalizzazione delle imprese, al fine di fornire risposte concrete ad un settore fortemente colpito dalla crisi Covid-19.
In tale contesto, il ruolo centrale viene assunto da SACE S.p.A. (“SACE”) e la tecnica normativa scelta è la modifica dell’art. 6 del D.L. 30 settembre 2003 n. 269 (convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326, che disciplina le modalità operative di SACE).
È accentuata la connotazione pubblicistica dell’operatività di SACE nel settore dell’internazionalizzazione, con l’espressa previsione che l’impegno di SACE e dovrà focalizzarsi in via preferenziale sui “settori strategici per l’economia italiana” nonché su operazioni destinate a “Paesi strategici per l’Italia”. (integrazioni al comma 9 dell’art. 6 del D.L. 269/2003)
In particolare:
- Nuova ripartizione tra Sace (10%) e lo Stato (90%) degli impegni di assicurazione e garanzia dei rischi “non di mercato” (a decorrere dall’1 gennaio 2021)
I rischi “non di mercato” ai sensi della normativa dell’Unione Europea derivanti dagli impegni di assicurazione e garanzia sono ripartiti tra SACE, nel limite del 10%, e lo Stato, nel limite del 90% senza vincolo di solidarietà. Tale nuovo assetto, tuttavia, troverà applicazione a decorrere dall’1 gennaio 2021. (nuovo comma 9-bis dell’art. 6 del D.L. 269/2003)
- Preventiva autorizzazione del Mise per le operazioni che comportino rischi di concentrazione
Il rilascio delle garanzie e coperture assicurative che determinino elevati rischi di concentrazione in capo alla SACE verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione, è subordinato alla preventiva autorizzazione del Mise. (nuovo comma 9-ter dell’art. 6 del D.L. 269/2003)
- Istituzione di un fondo a copertura degli impegni assunti direttamente dallo Stato a sostegno dell’internazionalizzazione
Viene istituito un apposito fondo per la copertura finanziaria degli impegni assunti direttamente dallo Stato ai sensi della nuova disciplina, che verrà alimentato dai premi assicurativi riscossi da SACE per conto del Mise. (nuovo comma 9-quater dell’art. 6 del D.L. 269/2003)
- Convenzione decennale tra SACE e Mise per la disciplina della concessione e gestione degli impegni di assicurazione e garanzia
Mise e SACE perfezioneranno una convenzione di durata decennale, per disciplinare specifici aspetti operativi relativi alle procedure di rilascio delle coperture assicurative e garanzie da parte di SACE, la gestione delle fasi successive al pagamento dell’indennizzo (e.g. l’esercizio dei diritti di regresso, l’attività di recupero del credito); le modalità di pagamento dell’indennizzo a carico del Mise e le modalità di escussione delle garanzie dello Stato relative agli obblighi assicurativi assunti da SACE; obblighi e modalità informative a carico di SACE a beneficio del Mise e del Ministero degli Esteri; le modalità trasferimento dei premi assicurativi al Mise e di gestione del fondo di cui al precedente comma 9-quater. (nuovo comma 9-quinquies dell’art. 6 del D.L. 269/2003)
- Istituzione del Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione
E’ istituito presso il Mise un Comitato per il sostegno finanziario pubblico all’esportazione, al quale spetterà la determinazione del piano annuale delle attività di assunzione di impegni da parte di SACE e del Mise per conto dello Stato, ove verrà definito l’ammontare delle operazioni da assicurare, nonché i limiti di rischio derivanti dalle operazioni che possono determinare elevati rischi di concentrazione verso singole controparti, gruppi di controparti connesse o paesi di destinazione (comma 9-septies), nonché funzioni consultive in relazione all’autorizzazione che il Mise è chiamato a rilasciare ai sensi del comma 9-ter (comma 9-octies). (nuovo comma 9-sexies dell’art. 6 del D.L. 269/2003)
- Rilascio di garanzie per la concessione di finanziamenti alle imprese italiane, entro l’importo complessivo di Euro 200 miliardi
Al di fuori dell’operatività funzionale all’internazionalizzazione, viene attribuita a SACE una specifica funzione di rilascio di garanzie, sotto qualsiasi forma, a beneficio delle istituzioni bancarie abilitate all’esercizio del credito in Italia, volte ad agevolare la concessione di finanziamenti alle imprese aventi sede in Italia, entro l’importo complessivo di Euro 200 miliardi. Tali garanzie saranno accompagnate di diritto da garanzia dello Stato a prima richiesta a favore della stessa SACE (è esclusa la garanzia diretta dello Stato a favore dei soggetti finanziatori). (nuovo comma 14-bis dell’art. 6 del D.L. 269/2003)
- Disciplina transitoria
Gli impegni e le operazioni deliberate da SACE, e le garanzie rilasciate dallo Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità stesso e il 31 dicembre 2020 continueranno ad essere regolamentate dalle norme e convenzioni attualmente vigenti (comma 3 dell’art. 2 del Decreto Liquidità)
- Garanzia dello Stato per operazioni nel settore crocieristico e nel settore della difesa
Viene concessa ex lege la garanzia dello Stato di cui all’art. 6, comma 9-bis del D.L. 269/2003 (normativa vigente alla data del 6 aprile 2020) a beneficio di specifiche operazioni nel settore crocieristico, puntualmente identificate nella tabella allegata al Decreto Liquidità (con contestuale abrogazione dell’art. 53 del D.L. 18/2020). (comma 4 dell’art. 2 del Decreto Liquidità)
Nel periodo transitorio viene riconosciuta al Mise la facoltà di rilasciare la garanzia dello Stato in favore di SACE (ai sensi della normativa previgente) ed entro specifici limiti, per il settore crocieristico (fatta eccezione per le fattispecie disciplinate dal comma 4) e per il settore della difesa. (comma 5 dell’art. 2 del Decreto Liquidità)
- Riassicurazione del 90% degli impegni assunti da SACE alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità
Vengono riassicurati da parte dello Stato il 90% degli impegni assunti da SACE alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità in relazione all’attività assicurativa e di garanzia dei rischi “non di mercato” e del 90% degli impegni assunti da SACE nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del Decreto Liquidità ed il 31 dicembre 2020 (commi 6 e 7 dell’articolo 2 del Decreto Liquidità)
Governance di SACE – Articolo 3
Viene regolamentato il coordinamento tra SACE, CDP S.p.A., Mise e Ministero degli Esteri, ai fini della disciplina della governance in SACE e della definizione di strategie industriali e commerciali volte all’innalzamento dell’efficacia delle misure di sostegno all’esportazione e all’internazionalizzazione delle imprese ed al rilancio dell’economia.
Le misure di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI – Articolo 13
Il Decreto Liquidità detta nuove misure di intervento attraverso il Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, a valere fino al 31 dicembre 2020, in deroga temporanea alla disciplina del Fondo di cui alla L. 662/1996. La disciplina è molto articolata; ne diamo qui essenziali cenni.
Sono abrogate e superate le disposizioni dettate dal precedente Decreto Cura Italia (art. 49).
Anzitutto, per le PMI e ditte individuali danneggiate dall’emergenza Covid-19 (anche dichiarata con autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000) , la garanzia del Fondo coprirà fino al 100%, sia in garanzia diretta sia in riassicurazione, per finanziamenti di nuova erogazione fino a 25.000 Euro, eventuale pre-ammortamento di 2 anni, e durata fino a 72 mesi, e a condizione che l’ammontare erogato corrisponda a non più del 25% dell’ammontare dei ricavi del beneficiario, come risultante dall’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata, ovvero, per i soggetti di nuova costituzione successiva al 1 gennaio 2019, da idonea documentazione (anche con dichiarazione in autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000).
Le garanzie del Fondo saranno erogate a tutte le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 danneggiate dall’emergenza Covid-19 (anche dichiarata con autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000):
- a titolo gratuito;
- fino ad un importo massimo garantito di 5 milioni di Euro per singola impresa;
- senza applicazione delle formalità relative alle condizioni di ammissibilità dettate dalla disciplina ordinaria del Fondo (Decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019);
- anche per finanziamenti già erogati (da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e, comunque, in data successiva al 31 gennaio 2020);
- anche in cumulo con altre forme di garanzia, purché i ricavi complessivi dell’impresa richiedente non superino l’ammontare di 3.200.000 Euro;
- con copertura in garanzia diretta fino al 90% e in garanzia indiretta fino al 100% (previa autorizzazione della Commissione Europea ex art. 108 TFUE) per operazioni finanziarie di durata fino a 72 mesi e con importi non superiori (alternativamente) a (i) il doppio della spesa salariale complessiva per l’esercizio 2019 (o per l’ultimo anno disponibile) del beneficiario, o (ii) un quarto del fatturato totale 2019 del beneficiario, o (iii) il fabbisogno (attestato con autocertificazione ex art. 47 del DPR 445/2000) per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi, nel caso di PMI, o 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;
- con copertura in garanzia diretta fino al 80% e in garanzia indiretta fino al 90% (a condizione che le garanzie già rilasciate da Confidi o altri enti di garanzia pubblica non superino l’80% dell’ammontare erogato) per finanziamenti di rinegoziazione del debito, purché l’erogazione in rifinanziamento conceda un credito aggiuntivo del 10% (o più) del debito originario ed al medesimo beneficiario. In tal caso, la garanzia del Fondo potrà essere erogata in forma diretta nella misura dell’80% dell’importo finanziato, e in riassicurazione nella misura del 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.
Per le PMI e ditte individuali, la garanzia potrà essere concessa anche in pendenza del rilascio della documentazione antimafia; in questo caso, l’erogazione sarà fatta sotto condizione risolutiva.
La garanzia sarà erogata anche a imprese non in bonis; il perimetro è limitato alle sole imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019: (i) siano state ammesse a procedure in continuità aziendale ex art. 186 bis L. Fall., o (ii) abbiano concluso accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis L. Fall., o (iii) abbiano presentato un piano attestato di cui all’art. 67 L. Fall., e a condizione che, alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità: (a) le relative esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, (b) non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione, e (c) la banca valuti probabile il rimborso integrale alla scadenza.
Il Fondo potrà intervenire in garanzia indiretta anche in favore di nuovi operatori del microcredito (iscritti nell’elenco di cui all’art. 111 TUB o che abbiano avviato l’attività nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda) che abbiano contratto finanziamenti, fino alla soglia massima dell’80% dell’importo erogato.
Il Fondo interverrà in garanzia indiretta, fino alla concorrenza dell’85% della dotazione disponibile, per portafogli di finanziamenti erogati a PMI e per portafogli di minibond.
Sarà concessa inoltre l’estensione della durata delle garanzie del Fondo già rilasciate, in coerenza con la concessione della sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, ovvero l’allungamento della scadenza dei finanziamenti, richieste dalle imprese in connessione con gli effetti indotti dalla diffusione del Covid-19.
Il Fondo solidarietà mutui “prima casa” – Articolo 12
Rimane ferma la misura prevista con riferimento alla sospensione dei mutui concessi a favore di persone fisiche dal Decreto Cura Italia: potrà quindi essere accordato un congelamento delle rate sino ad un massimo di 18 mesi.
L’art. 12 del Decreto Liquidità è finalizzato a chiarire che nell’ambito della nozione di lavoratori autonomi che hanno accesso a tale Fondo, rientrano: (i) i liberi professionisti titolari di partita IVA alla data del 23 febbraio 2020 e (ii) i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Pertanto, possono ritenersi beneficiari di tale Fondo anche le ditte individuali e gli artigiani a cui – come per ciascun lavoratore autonomo ovvero libero professionista – non è richiesta la presentazione dell’ISEE.
Infine, per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del Decreto Liquidità, vengono estesi i benefici del Fondo solidarietà anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno.
Semplificazione della sottoscrizione di contratti e comunicazioni bancarie – Articolo 4
In materia di contratti conclusi dalle banche con la clientela mediante strumenti informatici, il Decreto Liquidità dispone, per tutto il tempo in cui durerà lo stato di emergenza da epidemia da Covid-19, forme di semplificazione al fine di assicurare la continuità nell’erogazione dei servizi e dell’offerta dei prodotti alla clientela da parte di banche ed intermediari finanziari.
La norma si rivolge alla clientela al dettaglio, attribuendo validità al consenso prestato dal cliente mediante posta elettronica non certificata, o altro strumento idoneo, sia dal punto di vista del requisito della forma scritta, sia dell’efficacia probatoria ex art. 2702 Codice Civile.
Tale modalità semplificata di conclusione dei contratti introduce alcune condizioni dirette ad assicurare la validità del consenso prestato in aggiunta a quelle già previste dalla normativa di settore: (i) il consenso deve essere accompagnato dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; (ii) il contratto deve essere identificabile con certezza (iii) il documento di riconoscimento deve essere conservato con il consenso prestato e il contratto concluso, così da garantirne la sicurezza, integrità e immodificabilità.
Resta ferma la possibilità per il contraente di esercitare il proprio diritto di recesso attraverso il medesimo strumento impiegato per esprimere il consenso.
Si precisa che tale norma è applicabile ai soli contratti conclusi tra la data di entrata in vigore e la cessazione dello stato di emergenza da Covid-19.
La sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito – Articolo 11
Il Decreto Liquidità estende a tutto il territorio nazionale – dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 – il disposto dell’art. 10, co. 5, del D.L. 9/2020, che viene così abrogato.
Si introduce la sospensione dei termini di scadenza ricadenti o decorrenti nel periodo dal 9 marzo 2020 al 30 aprile 2020 (i) dei titoli di credito emessi prima dell’entrata in vigore del Decreto Liquidità e (ii) di ogni altro atto avente efficacia esecutiva a quella stessa data. Tali termini di scadenza vengono dunque sospesi per il medesimo periodo.
I debitori nonché i soggetti obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, possono rinunciarvi espressamente.
Inoltre, tale disposizione fa specifico riferimento agli assegni bancari e postali, a beneficio di tutti gli attori coinvolti: banche, Poste, pubblici ufficiali incaricati di elevare il protesto, traenti e beneficiari degli assegni.
A tal proposito, la sospensione andrà ad incidere sui:
- termini per la presentazione al pagamento del titolo a favore del beneficiario, fatta salva la facoltà di quest’ultimo di presentare il titolo al pagamento nelle more della sospensione. Il trattario non potrà considerare tale richiesta improcedibile, posto che il pagamento verrà effettuato solo ove vi siano i fondi disponibili sul conto corrente del traente;
- termini per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti: ove il trattario non potesse soddisfare la richiesta di pagamento per difetto di provvista del traente, quest’ultimo potrà invocare la sospensione dei termini e, dunque, godere della temporanea inapplicabilità della procedura di protesto nonché della disciplina sanzionatoria prevista per tale titolo di credito;
- termini di cui alla L. 386/1990 e, in particolare, con riguardo all’iscrizione del nominativo del traente da parte del trattario in apposito archivio in caso di mancato pagamento (totale o parziale) per difetto di autorizzazione ovvero provvista;
- termine di 60 giorni dalla data di scadenza per la presentazione per il pagamento tardivo dell’assegno previsto dalla L. 386/1990 e, in particolare, con riferimento all’applicazione delle sanzioni amministrative.
I protesti o le constatazioni equivalenti levati dal 9 marzo 2020 fino alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità così come le informative al Prefetto non sono trasmessi dai pubblici ufficiali alle Camere di Commercio e, ove già pubblicati, le Camere di Commercio provvedono d’ufficio alla loro cancellazione. Del pari, eventuali segnalazioni già inviate alla Centrale di allarme interbancaria dovranno essere cancellate a cura dell’intermediario che le ha effettuate.
Al termine del periodo di sospensione le banche riavvieranno l’iter funzionale al pagamento del titolo.
Misure specifiche per il Credito Sportivo – Articolo 14
Il Decreto Liquidità dispone, a fianco delle misure di supporto del Fondo di Garanzia per le PMI, misure specifiche per il credito sportivo.
Il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento o all’acquisto di impianti sportivi potrà prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2020, e con una dotazione complessiva autonoma di 30 milioni di Euro, per finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altri istituti finanziari alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e associazioni e società sportive dilettantistiche. Per la gestione di tale comparto del fondo è autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto per il Credito Sportivo.
Inoltre, il fondo speciale alimentato dai versamenti dell’1% dei proventi del C.O.N.I. dal totocalcio potrà erogare somme a pagamento degli interessi dovuti all’Istituto per il Credito Sportivo o ad altri istituti finanziari che abbiano concesso mutui alle Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva e le associazioni e società sportive dilettantistiche. Per tale misura, è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di Euro per l’anno 2020.
La platea di riferimento interessata dal provvedimento è estremamente ampia. Dai dati contenuti nel rapporto C.O.N.I. 2018 sui Numeri dello sport, le società sportive iscritte al Registro C.O.N.I. sono 110.409, e sono 139.917 le affiliate dilettantistiche, che non possono accedere alla garanzia del Fondo centrale di garanzia per le PMI, riservato alle sole imprese iscritte presso le Camere di Commercio.
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