Decreto Liquidità – Misure fiscali e contabili

A cura di Flavia Barone e Fabrizio Tenuta

È stato pubblicato in data 8 aprile 2020 in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 23 (in vigore dal 9 aprile) recante disposizioni urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (“Decreto Liquidità”).

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A) Misure di accesso al credito per le imprese

B) Misure urgenti per la continuità delle imprese e disposizioni sull’esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

C) Misure fiscali e contabili

D) Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali e Disposizioni in materia di salute e di lavoro

C) Misure fiscali e contabili

Sospensione di versamenti tributari e contributivi – Articolo 18

La norma è diretta a sostenere i titolari di partita Iva per i quali le vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 hanno inciso sulla liquidità. I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.

Per imprese e professionisti aventi (i) il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, (ii) ricavi e compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso e (iii) che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 33% nei mesi di marzo o aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019, sono sospesi a) i versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, b) le trattenute per addizionali locali, c) l’IVA e d) gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

Per imprese e professionisti aventi ricavi e compensi superiori a 50 milioni di euro la sospensione è ammessa laddove la riduzione del fatturato sia superiore al 50%.

I predetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti che abbiano iniziato l’attività di impresa o l’arte o professione successivamente al 31 marzo 2019. Inoltre, i versamenti sono sospesi per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime di impresa.

Per quanto riguarda imprese e professionisti aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, la sospensione dei versamenti IVA si applica, per i mesi di aprile e maggio, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi a condizione che abbiano subito una riduzione del fatturato superiore al 33% nei mesi di marzo o aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del 2019.

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate di pari importo a partire dal mese di giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Per le imprese appartenenti ai settori maggiormente colpiti dalla crisi derivante dall’emergenza (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti operanti, tra gli altri, nei settori dello sport, dell’arte e della cultura, del trasporto e della ristorazione, dell’educazione, alle aziende termali e centri benessere, ai parchi divertimento e onlus), laddove non in possesso di alcuno dei requisiti introdotti dalla disposizione in esame, resta ferma la sospensione dei versamenti fino al 30 aprile e il conseguente obbligo di procedere ai versamenti sospesi entro il 31 maggio 2020 in unica soluzione, ovvero in cinque rate di pari importo a partire dal mese di maggio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi. Parimenti, per associazioni e società sportive resta fermo l’obbligo di procedere ai versamenti sospesi entro il 30 giugno 2020 ovvero in cinque rate di pari importo a partire dal mese di giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Proroga sospensione degli adempimenti e dei versamenti per soggetti di minori dimensioni – Articolo 19

Per i soggetti di più ridotte dimensioni, aventi ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente e che nel mese precedente a quello di entrata in vigore del D.L. non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato, si prevede il non assoggettamento alle ritenute d’acconto per redditi di lavoro autonomo e assimilato di cui agli articoli 25 e 25-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 da parte del sostituto d’imposta, in relazione ai ricavi e ai compensi percepiti fino al 31 maggio 2020. L’ammontare delle ritenute d’acconto non operate è versato direttamente dal contribuente in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Metodo previsionale per gli acconti di giugno 2020 – Articolo 20

Al fine di favorire la possibilità di utilizzo del metodo «previsionale» (in luogo del metodo «storico») nel calcolo degli acconti in scadenza a giugno 2020 per i soggetti che potrebbero realizzare una riduzione dell’imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP, viene prevista – solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 – la non applicazione di sanzioni e interessi in caso di scostamento dell’importo versato a titolo di acconto su base previsionale, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, entro il margine del 20 per cento.

Rimessione in termini per i versamenti – Articolo 21

Viene previsto che i versamenti, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l’assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 e precedentemente prorogati al 20 marzo 2020 dal D.L. «Cura Italia», siano considerati tempestivi se effettuati entro il 16 aprile 2020.

Proroga del termine di consegna e trasmissione della Certificazione Unica 2020 – Articolo 22

Al fine di consentire ai sostituti d’imposta di avere più tempo a disposizione per l’effettuazione degli adempimenti fiscali, in conseguenza dei disagi derivanti dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, e, nel contempo, di permettere ai cittadini e ai soggetti che prestano l’assistenza fiscale di essere in possesso delle informazioni necessarie per compilare la dichiarazione dei redditi, solo per l’anno 2020, il comma 1 differisce al 30 aprile il termine entro il quale i sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e assimilati e ai redditi di lavoro autonomo. Conseguentemente qualora l’invio abbia luogo entro il 30 aprile è esclusa l’applicazione di sanzioni.

Proroga di validità del DURF per imprese appaltatrici (art. 17-bis Dlgs 241/97) – Articolo 23

Viene prorogata al 30 giugno 2020 la validità dei certificati di regolarità fiscale (DURF) per le imprese appaltatrici emessi entro il 29 febbraio 2020.

Termini agevolazioni prima casa – Articolo 24

Viene prevista la sospensione, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, dei seguenti termini:

  • il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa, entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha ceduto l’immobile acquistato con i benefici prima casa deve procedere all’acquisto di altro immobile da destinare a propria abitazione; principale, in caso di cessione infraquinquennale;
  • il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in suo possesso.

E’ inoltre prorogato il termine per il riacquisto della prima casa previsto dall’articolo 7 della legge 23 dicembre 1998, n.448 ai fini della fruizione del credito d’imposta.

I termini torneranno a decorrere allo scadere del periodo di sospensione.

Cessione gratuita di farmaci ad uso compassionevole – Articolo 27

La disposizione mira a neutralizzare gli effetti fiscali delle cessioni di farmaci nell’ambito di programmi ad uso compassionevole, equiparando ai fini IVA la cessione di detti farmaci alla loro distruzione ed escludendo la concorrenza del loro valore normale alla formazione dei ricavi ai fini delle imposte dirette. È necessario tener presente, infatti, che le regole fiscali vigenti impediscono che alla suddetta tipologia di farmaci possa applicarsi la detrazione dell’IVA e comportano la tassazione ai fini del reddito di impresa. Questa circostanza rischia di limitare il ricorso a questa tipologia di intervento che si sta dimostrando particolarmente utile per fronteggiare l’emergenza.

Modifiche al regime degli utili percepiti da società semplici – Articolo 28

Il D.L. Liquidità modifica la disciplina degli utili distribuiti a società semplici, di recente introduzione, come segue:

a) vengono ricompresi nell’ambito applicativo della disciplina anche gli utili provenienti dall’estero e contestualmente viene introdotta una disposizione che esclude dal regime quelli provenienti da Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati, cui si applicheranno le disposizioni a questi dedicate dal TUIR;

b) sono chiarite le modalità di applicazione della ritenuta e dell’imposta sostitutiva previste per gli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile a soci persone fisiche della medesima società;

c) è disciplinato il regime fiscale degli utili percepiti dalla società semplice per la quota riferibile ai soci enti non commerciali e ai soci non residenti della società semplice;

d) È introdotto un regime transitorio per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2019 la cui distribuzione è deliberata entro il 31 dicembre 2022, cui deve applicarsi il regime fiscale previgente alle modifiche apportate dalla legge di bilancio per il 2018.

Processo tributario – Articoli 29 e 36

Il D.L. Cura Italia aveva già previsto una sospensione dei termini dei processi estesa anche ai giudizi tributari. In particolare, l’articolo 83 prevedeva la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile dei procedimenti e delle relative scadenze legate all’impugnazione, includendo espressamente le notifiche del ricorso/reclamo. Il nuovo decreto Liquidità differisce il termine del 15 aprile all’11 maggio, con la conseguenza che la pausa complessiva da considerare è di 64 giorni (9 marzo/11 maggio). La proroga dei termini rileva per i ricorsi introduttivi, per le impugnazioni delle sentenze (in Ctr e Cassazione), per il deposito di controdeduzioni, controricorsi e ricorsi incidentali nonché documenti e memorie.

Vengono, altresì, riallineati i termini di sospensione processuale per entrambe le parti del giudizio tributario. Infatti, il termine di sospensione fissato al 31 maggio 2020 per le attività di contenzioso degli enti impositori dall’articolo 67, comma 1, del D.L. Cura Italia, è anticipato all’11 maggio 2020 che è il termine di sospensione fissato decreto qui in esame.

Viene introdotto l’obbligo, anche per atti giudiziari la cui controversia è stata avviata dalle parti con modalità cartacee, di depositare gli atti successivi e notificare i provvedimenti giurisdizionali tramite modalità telematiche.

Viene altresì introdotta specifica disposizione che consente agli Uffici giudiziari di notificare gli atti sanzionatori derivanti da omesso o parziale pagamento del contributo unificato tramite PEC o, in mancanza, mediante deposito presso l’ufficio di Segreteria delle Commissioni tributarie o la cancelleria competente.

Ampliamento credito di imposta per spese di sanificazione – Articolo 30

Il D.L. Liquidità estende l’ambito oggettivo di applicazione del credito d’imposta in oggetto, prevedendo che tra le spese agevolabili siano incluse quelle relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero all’acquisto e all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Vengono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti.

Resta ferma la misura del credito d’imposta, pari al 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un importo massimo di 20.000 euro. Parimenti confermato è il limite massimo di spesa previsto per la misura, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio- Articolo 7

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso e delle ricadute, profonde ma temporanee, che la stessa può determinare sulle prospettive di continuità aziendale, il D.L. Liquidità è intervenuto consentendo alle imprese, che prima dell’emergenza COVID – 19 presentavano una regolare prospettiva di continuità, di redigere ed approvare i bilanci al 31 dicembre 2020 operando la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, c. 1, n. 1) c.c.

Pertanto, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota integrativa anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente.

Come chiarito al c. 2 del medesimo articolo, la suddetta disposizione trova applicazione anche per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Resta infine salva la previsione di cui all’art. 106 del DL 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura Italia) che aveva disposto la proroga di sessanta giorni del termine per l’adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

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Alessandro Caridi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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Flavia Barone

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