Decreto Liquidità – Misure urgenti per la continuità delle imprese e disposizioni sull’esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

A cura di: Andrea Lensi, Daniele Landi, Claudia Pagliari, Cristian Sgaramella, Ilaria Zingali, Michele Giuliani, Michele Carminati, Davide Ferracin, Carolina Notario, Alessandra Ghisio

È stato pubblicato in data 8 aprile 2020 in Gazzetta Ufficiale il Decreto legge n. 23 (in vigore dal 9 aprile) recante disposizioni urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali (“Decreto Liquidità”).

Link alle altre sezioni

A) Misure di accesso al credito per le imprese

B) Misure urgenti per la continuità delle imprese e disposizioni sull’esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

C) Misure fiscali e contabili

D) Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali e Disposizioni in materia di salute e di lavoro

B) Misure urgenti per la continuità delle imprese e disposizioni sull’esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica

Differimento dell’entrata in vigore del CCII – Articolo 6

Il Decreto Liquidità ha disposto il differimento al 1° settembre 2021 per l’entrata in vigore del Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII), inizialmente prevista per il 15 agosto 2020.

Nell’attuale quadro macroecomico, il Legislatore ha ritenuto opportuno disporre il rinvio integrale dell’entrata in vigore del CCII soprattutto con l’intento, inter alia, di non introdurre una normativa nuova in un contesto di eccezionalità determinata dalla contingente situazione epidemiologica, nonché per consentire l’allineamento del CCII all’emananda normativa di attuazione della Direttiva UE 1023/2019 in materia di ristrutturazione preventiva delle imprese.

Restano invece ferme le disposizioni richiamate dal comma 2 dell’art. 389 del CCII già entrate in vigore il 16 marzo 2019 aventi ad oggetto, inter alia, l’obbligo per l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva di istituire entro 30 giorni un assetto organizzativo, amministrativo e contabile ex art. 2086 c.c. (art. 375 e 377 CCII) e l’ampliamento del numero delle società obbligate alla nomina dell’organo di controllo o del revisore (art. 379 CCII).

Concordato preventivo e accordi di ristrutturazione – Articolo 9

L’attuale situazione potrebbe vanificare i tentativi di soluzione della crisi d’impresa promossi anteriormente all’inizio dell’emergenza. Conseguentemente, alcune procedure, aventi concrete possibilità di successo, potrebbero vedere compromesso il relativo esito.  Il Decreto Liquidità prevede, a riguardo, una serie di misure volte a salvaguardare i piani concordatari di natura preventiva e gli accordi di ristrutturazione già omologati, nonché a gestire la finestra temporale delle due procedure poc’anzi indicate sino alla data della relativa omologa.

In particolare, la previsione in esame prevede:

  • la proroga di sei mesi dei termini di adempimento previsti nei concordati preventivi e degli accordi di ristrutturazione omologati, aventi scadenza nel periodo tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 dicembre 2021;
  • in relazione ai procedimenti di omologa di concordati preventivi e accordi di ristrutturazione pendenti alla data del 23 febbraio 2020, a fronte del deposito della relativa istanza, la concessione di un termine non superiore a 90 giorni e non prorogabile per il deposito di un nuovo piano e proposta di concordato ai sensi dell’art. 161 L. Fall., ovvero un nuovo accordo di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis L. Fall. La previsione, tuttavia, non trova applicazione laddove si sia già tenuta l’adunanza dei creditori senza che sia stata raggiunta la maggioranza richiesta ai sensi di legge;
  • con riferimento alle procedure di omologa di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione, la facoltà di modificare unilateralmente i relativi termini di adempimento, estendendoli fino a sei mesi, mediante il deposito di una memoria contenente l’indicazione dei nuovi termini, nonché della documentazione a sostegno della necessità della modifica;
  • la facoltà, per il debitore che ha ottenuto un termine ai sensi dell’art. 161 c. 6 (concordato in bianco), o 182 bis c.7,  L. Fall. (accordi di ristrutturazione), ove esso sia in scadenza e non ulteriormente prorogabile dal Tribunale, di chiedere, fornendo adeguata descrizione degli elementi riferibili alla emergenza epidemiologica, una ulteriore proroga sino a 90 giorni. La previsione trova applicazione anche nel caso in cui sia stato depositato ricorso per la dichiarazione di fallimento.

Disposizioni su ricorsi, richieste e istanze per la dichiarazione di fallimento e di insolvenza. Effetti per le revocatorie – Articolo 10

Al fine di stemperare la pressione crescente del ceto creditorio e sottrarre gli imprenditori dall’obbligo di presentare istanza di fallimento in proprio, all’art. 1o del Decreto Liquidità viene stabilita l’improcedibilità di tutti i ricorsi depositati tra il 9 marzo e 30 giugno 2020 volti alla dichiarazione di fallimento e dello stato di insolvenza verso le diverse tipologie di imprenditori, così come previsti dalle procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria. 

Restano escluse dal campo di applicazione della norma le imprese interessate dal D.L. n. 347 del 23 dicembre 2003 (c.d. Legge Marzano).

Ulteriore eccezione all’improcedibilità è prevista nel caso in cui il ricorso sia presentato dal pubblico ministero e contenga la richiesta di emissione dei provvedimenti cautelari o conservativi, di cui all’art. 15, c. 8, L. Fall.

Infine, con l’intento di evitare che la sospensione di cui sopra operi arrecando irreversibili conseguenze nell’ambito delle istanze avverso le imprese cancellate dal Registro delle Imprese o con riguardo al requisito della par condicio creditorum, la norma prevede altresì l’inefficacia dell’improcedibilità ai fini del calcolo dei termini per la proposizione, sia dell’istanza verso l’impresa cancellata dal Registro delle Imprese, sia delle azioni revocatorie.

Estensione dell’intervento del Fondo di Garanzia per le PMI anche a imprese non in bonis a determinati a condizioni – Articolo 13

Si fa riferimento alla Sezione A della PwC TLS News Alert a cui si rinvia per ampia illustrazione delle misure di intervento del Fondo di Garanzia per le PMI.

Si evidenzia che in forza del Decreto Liquidità la garanzia di cui sopra sarà erogata anche a imprese non in bonis; il perimetro è limitato alle sole imprese che, in data successiva al 31 dicembre 2019: (i) siano state ammesse a procedure in continuità aziendale ex art. 186 bis L. Fall., o (ii) abbiano concluso accordi di ristrutturazione ai sensi dell’art. 182 bis L. Fall., o (iii) abbiano presentato un piano attestato di cui all’art. 67 L. Fall., e a condizione che, alla data di entrata in vigore del Decreto Liquidità: (a) le relative esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, (b) non presentino importi in arretrato successivi all’applicazione delle misure di concessione, e (c) la banca valuti probabile il rimborso integrale alla scadenza.

Temporanea disapplicazione delle norme societarie sugli obblighi di ricapitalizzazione – Articolo 6

Il Decreto Liquidità si pone l’obiettivo di evitare che gli specifici obblighi di capitalizzazione previsti dal codice civile per società per azioni e società a responsabilità limitata – e le collegate previsioni in tema di scioglimento e responsabilità degli amministratori – si applichino alle imprese che abbiano subito perdite dovute alla crisi da COVID-19.

In particolare, si vuole escludere che per un numero elevatissimo di imprese si ponga l’irragionevole scelta tra l’immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità e la prosecuzione delle attività con assunzione di responsabilità diretta da parte dell’organo gestorio che non adotta le misure tecnicamente previste per legge.

Per tali ragioni, con riferimento a fattispecie (i.e. quelle che incidono sul verificarsi delle perdite) che intervengano nel corso degli esercizi chiusi entro il 31 dicembre 2020 è prevista:

  • la disapplicazione degli artt. 2446, c. 2 e 3, 2447, 2482 bis, c. 4, 5, 6 e 2482 ter c.c. in materia di riduzione del capitale per perdite e riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale
  • la disapplicazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, c. 1 n. 4, e 2545 duodecies c.c.

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio – Articolo 7

In considerazione dell’emergenza epidemiologica in corso e delle ricadute, profonde ma temporanee, che la stessa può determinare sulle prospettive di continuità aziendale, il Decreto Liquidità è intervenuto consentendo alle imprese, che prima dell’emergenza COVID–19 presentavano una regolare prospettiva di continuità, di redigere ed approvare i bilanci al 31 dicembre 2020operando la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423 bis, c. 1, n. 1) c.c.

Pertanto, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell’attività di cui all’art. 2423 bis, c. primo, n. 1 c.c. può comunque essere operata se risulta sussistente nell’ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020.

Come chiarito al c. 2 del medesimo articolo, la suddetta disposizione trova applicazione anche per i bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

Resta infine salva la previsione di cui all’art. 106 del Decreto Cura Italia che aveva disposto la proroga di sessanta giorni del termine per l’adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019, ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.

Tale disposizione viene analiticamente esaminata per completezza anche nella Sezione C della PwC TLS News Alert.

Sospensione temporanea dei meccanismi di postergazione: finanziamento soci e direzione e coordinamento – Articolo 8

Al fine di consentire un adeguato rifinanziamento alle imprese, il Decreto Liquidità prevede la temporanea sospensione dell’applicazione dei meccanismi di postergazione di cui agli artt. 2467 e 2497 quinquies c.c. ai finanziamenti concessi alle società dai soci o da chi esercita attività di direzione e coordinamento. La suddetta sospensione è volta a consentire il massimo coinvolgimento dei soci e delle società controllanti nell’accrescimento dei flussi finanziari dell’impresa.

La sospensione è prevista per quei finanziamenti erogati dall’entrata in vigore del Decreto Liquidità e sino alla data del 31 dicembre 2020.

Il rafforzamento del “Golden Power” – Articoli 15, 16 e 17

Con il Decreto Liquidità, il Consiglio dei Ministri ha adottato nuove misure straordinarie in tema di Golden Power al fine di contrastare, nella congiuntura emergenziale in cui attualmente versa il Paese, gravi minacce agli interessi strategici dell’economia nazionale.

Estensione dell’ambito soggettivo ed oggettivo

In virtù delle nuove disposizioni si è introdotta:

  • una estensione dell’ambito soggettivo: alcune misure si applicano anche alle imprese residenti nei Paesi membri dell’Unione Europea;
  • una estensione dell’ambito oggettivo: oltre ai settori già ritenuti strategici (difesa e della sicurezza nazionale, energia, trasporti, comunicazioni e tecnologia 5G) i poteri esercitabili dal Governo si estendono ora anche alle seguenti aeree:
    • infrastrutture critiche, tra cui acqua, salute, media, trattamento o archiviazione di dati, infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e strutture sensibili, nonché investimenti in terreni e immobili fondamentali per l’utilizzo di tali infrastrutture;
    • tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui intelligenza artificiale, robotica, semiconduttori, cybersecurity, tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell’energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie;
    • sicurezza dell’approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui energia e materie prime, nonché sicurezza alimentare;
    • accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni;
    • libertà e pluralismo dei media.
Tipologia dei poteri esercitabili dal Governo

I poteri speciali esercitabili dal Governo non subiscono modifiche e, a fronte di operazioni societarie che possono costituire una minaccia per gli interessi strategici dell’economia nazionale, sono sostanzialmente i seguenti:

  • opposizione all’acquisto di partecipazioni;
  • veto all’adozione di delibere societarie;
  • imposizione di specifiche prescrizioni e condizioni.

In caso, dunque, di operazioni societarie che possono costituire una minaccia per gli interessi strategici, le imprese acquirenti sono tenute a notificare preventivamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri un’informativa completa sull’operazione di interesse. Il Decreto Liquidità introduce inoltre la possibilità di avviare anche d’ufficio l’esercizio dei poteri speciali del Governo.

Contenuto della notifica

La notifica deve essere effettuata utilizzando l’apposito modulo rintracciabile presso il seguente indirizzo http://www.governo.it/it/dipartimenti/dip-il-coordinamento-amministrativo/dica-att-goldenpower-moduli/9297 e inviata via PEC all’indirizzo notificagp@pec.governo.it.

Deve contenere le informazioni ivi richieste e cioè:

  • in caso di adozione delibere dell’assemblea o degli organi di amministrazione:
    • il testo della delibera e relativa documentazione;
    • ogni informazione idonea a consentire la valutazione di grave pregiudizio agli interessi pubblici essenziali;
  • in caso di acquisto:
    • progetto industriale perseguito con l’acquisizione oggetto della notifica;
    • piano finanziario;
    • descrizione generale del progetto di acquisizione e suoi effetti;
    • informazioni dettagliate sull’acquirente e sul suo ambito di operatività;
    • ogni informazione idonea a consentire la valutazione di grave pregiudizio agli interessi pubblici essenziali.

Il soggetto notificante deve dichiarare, sotto responsabilità penale, la veridicità delle informazioni fornite, la completezza e conformità agli originali dei documenti allegati, nonché la persona fisica o giuridica a cui comunicare eventuali richieste di integrazioni e/o l’avvio di altre sub-fasi del procedimento e/o eventuale atto di esercizio dei poteri speciali.

Nuove misure introdotte

Le principali novità, in termini di misure conservative, sono le seguenti:

  • fino all’entrata in vigore del DPCM di cui all’art. 2 co. 1-ter del D.L. n. 21/2012, deputato ad identificare i beni e rapporti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale, è sottoposto ad obbligo di notifica l’acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni in società che detengano beni e rapporti nei settori già citati, ivi inclusi nel settore finanziario quello creditizio ed assicurativo
  • fino al 31 dicembre 2020, onde contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi, sono altresì soggetti all’obbligo di notifica:
  • delibere, atti o operazioni, adottati da un’impresa che detenga beni e rapporti nei suddetti settori che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità di detti attivi o il cambiamento della loro destinazione;
  • acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in società che siano titolari di reti o di impianti strategici per l’interesse nazionale o operino in alcuno dei suddetti settori
  • da parte di soggetti esteri, anche appartenenti all’Unione Europea, di rilevanza tale da determinare l’insediamento stabile dell’acquirente in ragione dell’assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell’acquisto, ovvero
    • da parte di soggetti esteri non appartenenti all’Unione Europea, che attribuiscano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10%,
    • in entrambi i casi tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute dall’acquirente e quando il valore complessivo dell’investimento sia pari o superiore ad 1 milione di Euro;
  • acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in società che siano titolari di reti o di impianti di rilevanza strategica per l’interesse nazionale relazione, o operino in alcuno dei suddetti settori, che determinino il superamento delle soglie del 15%, 20%, 25% e 50% del capitale sociale;
  • L’efficacia dell’acquisto di partecipazioni può essere condizionata, con apposito DPCM, all’assunzione da parte dell’acquirente di impegni diretti a garantire gli interessi essenziali dello Stato o la sicurezza o ordine pubblico anche qualora l’acquirente sia una pubblica amministrazione di uno Stato membro dell’Unione Europea.
  • Il sistema di protezione è esteso anche alle piccole e medie imprese strategiche per lo sviluppo del Paese.
Efficacia temporale delle nuove misure

Le nuove misure sono efficaci fino al 31 dicembre 2020.

Tuttavia, limitatamente agli obblighi di notifica, esse si applicano anche qualora il relativo obbligo sia sorto entro il 31 dicembre 2020, ma la notifica intervenga successivamente o venga omessa.

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