Misure di sostegno per il mercato bancario e finanziario per contrastare gli effetti economici derivanti da Covid-19
Nel contesto della pandemia da Covid-19, il Governo, le Autorità di vigilanza Italiane ed Europee, nonché le Associazioni di categoria stanno continuando a mettere a punto importanti misure a sostegno dell’emergenza economico-finanziaria conseguente a quella sanitaria.
Tra queste si segnalano di seguito le principali misure pubblicate in quest’ultima settimana atte a garantire la stabilità del sistema economico nel suo complesso e la continuità operativa degli operatori.
Gazzetta Ufficiale
8 aprile 2020 – Decreto Liquidità. “Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23. Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”
Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché’ interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”.
Il Decreto-Legge – in vigore dal 9 aprile 2020 – volto a favorire la ripresa economico-finanziaria nazionale, si articola nei seguenti sei Capi:
- Misure di accesso al credito per le imprese (Capo I);
- Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19 (Capo II);
- Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica (Capo III);
- Misure fiscali e contabili (Capo IV);
- Disposizioni in materia di termini processuali e procedimentali (Capo V);
- Disposizioni in materia di salute e di lavoro (Capo VI).
Con riferimento alle “Misure di accesso al credito per le imprese” (Capo I, articoli da 1 a 3), il Decreto prevede (i) misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese, (ii) misure per il sostegno all’esportazione, all’internazionalizzazione e agli investimenti delle imprese e (iii) disposizioni riguardanti la SACE S.p.A. (società controllata da Cassa Depositi e Prestiti).
In particolare, il Decreto prevede di fornire liquidità alle imprese attraverso un meccanismo di garanzie sui prestiti che si articola in modo diverso a seconda delle dimensioni delle aziende; per le piccole e medie imprese (compresi i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA) lo strumento è il Fondo di Garanzia PMI, mentre per le medie e grandi imprese, le garanzie sono rilasciate attraverso SACE.
SACE potrà concedere – fino al 31 dicembre 2020 – garanzie in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato in favore di banche, istituzioni finanziarie e altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia, per un importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro, di cui almeno 30 miliardi sono destinati al supporto di piccole e medie imprese.
Per il rilascio delle garanzie, i finanziamenti devono rispettare determinate condizioni come – ad esempio – avere una durata massima di sei anni, un importo pari al 25% del fatturato annuo dell’impresa, una copertura pari al 90% – 80% – 70% dell’importo del finanziamento a seconda del valore del fatturato e del numero di dipendenti.
L’efficacia delle misure per il sostegno alla liquidità è subordinata all’approvazione della Commissione europea.
Per quanto riguarda le “Misure urgenti per garantire la continuità delle imprese colpite dall’emergenza Covid-19” (Capo II, articoli da 4 a 14), sono previste una serie di disposizioni, alcune con valenza temporanea, che riguardano vari aspetti.
Si segnala, in particolare, quanto previsto (all’art. 4) in relazione alla sottoscrizione di contratti previsti dal Teso Unico Bancario (TUB); sono, infatti, da ritenersi efficaci i contratti bancari (117 TUB), i contratti di credito al consumo (125-bis TUB), i contratti di servizi di pagamento (126-quinquies TUB) e i contratti di trasferimento tra i conti di pagamento (art. 126-quinquiesdecie TUB) per i quali il cliente abbia espresso il proprio consenso mediante il proprio indirizzo di posta elettronica o altro strumento idoneo, a condizione che tali consensi siano accompagnati da copia del documento di riconoscimento del contraente valido, facciano riferimento ad un contratto identificabile in modo certo e siano conservati insieme al contratto medesimo in modo da garantirne la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità.
Il requisito della consegna di copia del contratto è soddisfatto mediante la messa a disposizione del cliente del contratto su supporto durevole; la copia cartacea dovrà essere consegnata al cliente alla prima occasione utile successiva al termine dello stato di emergenza.
Il medesimo strumento utilizzato dal cliente per esprimere il consenso al contratto può essere usato per esercitare il diritto di recesso.
Nell’ambito delle “Disposizioni urgenti in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica” (Capo III, articoli da 15 a 17), si segnala l’ampliamento della disciplina Golden Power nei settori di rilevanza strategica nazionale (di cui al Regolamento (UE) 452/2019), prevedendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione (attraverso l’obbligo di notifica) le operazioni rilevanti relative anche ai settori finanziario, creditizio e assicurativo.
Pertanto, l’acquisto a qualsiasi titolo di partecipazioni anche in società dei settori finanziario, creditizio e assicurativo è soggetto alla notifica da parte dell’acquirente che deve avvenire entro dieci giorni ed essere rivolta all’attenzione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione generale del progetto di acquisizione, dell’acquirente e del suo ambito di operatività.
Si precisa che i settori inizialmente interessati dal Golden Power erano sostanzialmente cinque e cioè il settore della difesa, della sicurezza nazionale, dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni; l’ampliamento previsto dal Decreto Liquidità – oltre a includere i settori finanziario, creditizio e assicurativo – riguarda anche il settore delle infrastrutture e delle tecnologie critiche, il settore alimentare, l’accesso alle informazioni sensibili, l’intelligenza artificiale e le nano/bio tecnologie.
In materia di trasparenza finanziaria, sono stati integrati gli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 120 del TUF relativo agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, per consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le comunicazioni – portandola al 5% – e ampliare il novero delle imprese che ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso.
Il Decreto è stato presentato alle Camere per la conversione in legge.
Per approfondimenti:
Autorità di vigilanza Europee:
> ESMA
9 aprile 2020 – Approccio coordinato di vigilanza per la revisione esterna di amministratori e contributori di indici nell’ambito del Benchmark Regulation
Alla luce degli impatti dell’emergenza Covid-19, ESMA ha pubblicato una dichiarazione per promuovere un approccio coordinato di vigilanza relativamente agli obblighi di revisione esterna gravanti sugli amministratori e sui contributori di indici di riferimento, previsti dal Benchmark Regulation (Regolamento (UE) 2016/1011).
Infatti, come previsto dall’Allegato I del Benchmark Regulation, gli amministratori e i contributori di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse devono essere sottoposti a revisione esterna ogni due anni; tale revisione deve valutare il rispetto delle disposizioni regolamentari e, più nello specifico, l’applicazione da parte dell’amministratore della metodologia dell’indice di riferimento e i dati oggetto di contribuzione forniti dai contributori di indici.
Tuttavia, ESMA riconosce le effettive difficoltà che amministratori e contributori potrebbero affrontare per poter essere revisionati e per tale motivo – pur sottolineando l’importanza della revisione tempestiva – promuove un approccio coordinato di vigilanza chiedendo alle Autorità nazionali competenti di non dare priorità nelle rispettive azioni di vigilanza ai requisiti di revisione esterna richiesti agli amministratori e ai contributori di indici di riferimento fino al 30 settembre 2020.
9 aprile 2020 – Approccio coordinato di vigilanza per la pubblicazione delle relazioni periodiche da parte dei gestori dei fondi
Alla luce degli impatti dell’emergenza Covid-19, ESMA ha pubblicato una dichiarazione per promuovere un approccio coordinato di vigilanza relativamente all’obbligo in capo ai gestori dei fondi di pubblicare le relazioni periodiche riferite al periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2019 e il 30 aprile 2020 relative ai fondi comuni di investimento da essi gestiti.
ESMA fa riferimento, in particolare, ai gestori di fondi OICVM (anche in caso di società auto-gestite), di fondi di investimento alternativi (FIA) autorizzati (compresi i gestori di FIA non-UE commercializzati negli Stati membri senza un passaporto), di fondi per il venture capital (EuVECA) e di fondi per l’imprenditoria sociale (EuSEF).
Riconoscendo, infatti, l’attuale difficoltà dei gestori di fondi a rispettare i termini fissati dalle Direttive OICVM (Direttiva 2009/65/CE) e GEFIA (Direttiva 2011/61/UE) nonché dai Regolamenti EuVECA (Regolamento (UE) n. 345/2013) ed EuSEF (Regolamento (UE) n. 346/2013) per la pubblicazione delle relazioni periodiche annuali (e solo per gli OICVM anche semestrali), ESMA chiede alle Autorità nazionali competenti di non dare priorità nelle rispettive azioni di vigilanza ai controlli sulle relazioni periodiche dei gestori, prevedendo un periodo di tolleranza che prevede:
- un periodo di due mesi per la pubblicazione delle relazioni periodiche annuali riferite ai dati al 31 dicembre 2019 o successivi (ma comunque non successivi al 1° aprile 2020);
- un periodo di un mese per la pubblicazione delle relazioni periodiche annuali riferite ai dati al 1° aprile 2020 o successivi (ma comunque non successivi al 1° maggio 2020);
- un periodo di un mese per la pubblicazione delle relazioni periodiche semestrali riferite ai dati al 31 gennaio 2020 o successivi (ma comunque non successivi al 1° aprile 2020).
ESMA precisa che qualora i gestori dei fondi prevedano una pubblicazione ritardata della relazione periodica, essi sono tenuti a informare tempestivamente le rispettive Autorità competenti nazionali e gli investitori del ritardo, delle ragioni del ritardo e della data prevista pe la pubblicazione della relazione.
Con riferimento alla comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento sugli abusi di mercato (MAR), ESMA sottolinea che i gestori devono continuare a segnalare tali informazioni tempestivamente.
Autorità di vigilanza Italiane:
> Banca d’Italia
8 aprile 2020 – Attività a garanzia delle operazioni di rifinanziamento con l’Eurosistema: misure di allentamento in risposta all’emergenza COVID-19
Con Comunicato dell’8 aprile 2020, Banca d’Italia riassume le misure approvate dalla BCE in data 7 aprile 2020 volte ad allentare i criteri di idoneità e il sistema di controllo dei rischi applicati alle attività conferibili a garanzia delle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema, in risposta alla crisi economica e finanziaria causata dalla pandemia di Coronavirus.
Le misure introdotte dalla BCE sono finalizzate ad (i) ampliare la disponibilità di garanzie, (ii) facilitare l’accesso delle banche al finanziamento e (iii) sostenere il credito a imprese e famiglie, attraverso un rafforzamento dell’utilizzo di prestiti a garanzia e un generale aumento della tolleranza al rischio da parte dell’Eurosistema.
Tali interventi temporanei resteranno in vigore fino alla fine del programma di acquisto per l’emergenza pandemica (PEPP). Entro la fine del 2020, il Consiglio direttivo della BCE valuterà l’eventuale necessità di una proroga per continuare ad assicurare un’adeguata disponibilità di garanzie per le controparti.
In particolare, saranno applicate le seguenti misure:
- dall’8 aprile 2020: (i) la soglia di importo minimo per i prestiti domestici al momento del conferimento in garanzia è ridotta a zero (dagli attuali 30.000 euro); (ii) il limite di concentrazione previsto per l’utilizzo a garanzia di obbligazioni bancarie senior non garantite (uncovered bank bonds, UBB) emesse da un ente creditizio o da altri soggetti con cui tale ente abbia stretti legami è aumentato dal 2,5% al 10% del valore complessivo del pool di garanzie di ciascuna controparte;
- dal 20 aprile 2020: è sospeso il requisito di rating minimo per i titoli di Stato greci, allo scopo di renderli idonei ad essere conferiti in garanzia per le operazioni di credito dell’Eurosistema;
- dal 20 aprile 2020: si applicherà una riduzione generalizzata degli scarti di garanzia per tutte le attività stanziabili (titoli e prestiti). Una riduzione è prevista anche per le misure di mitigazione del rischio aggiuntive applicate ai covered bank bonds in uso proprio e ai titoli per la cui valutazione è utilizzato un prezzo teorico (UBB, GGBB, covered bank bonds e ABS).
Inoltre, nell’ambito del framework relativo ai prestiti bancari aggiuntivi (Additional Credit Claims, ACC) saranno applicate dal 20 aprile 2020 le seguenti misure:
- possibilità per le banche di utilizzare il proprio sistema di valutazione interno della qualità creditizia (IRB), anche qualora provvisto della sola approvazione dell’Autorità di Vigilanza;
- riduzione degli scarti di garanzia applicati ai prestiti stanziati sia singolarmente sia all’interno di portafogli;
- revisione di altre misure di mitigazione del rischio specificamente previste per i portafogli di crediti;
- modifica della frequenza, da mensile a trimestrale, per l’invio dei dati di dettaglio sui singoli prestiti inseriti nei portafogli (loan-level data).
> Consob
10 aprile 2020 – Comunicato stampa Consob
In data 10 aprile 2020, Consob ha pubblicato due provvedimenti nell’ambito dei nuovi poteri che le sono stati conferiti dall’articolo 17 del Decreto-Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) che prevedono un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda:
(i) l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane quotate in Borsa (Delibera n. 21326);
(ii) la “dichiarazione delle intenzioni” in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate (Delibera n. 21327).
Questi provvedimenti riguardanti gli obblighi di trasparenza rafforzata (Delibera n. 21326 e Delibera n. 21327) si applicano per tre mesi (salvo revoca anticipata) dal giorno 11 aprile fino all’11 luglio prossimo a 104 società quotate in Italia (elencate nelle Delibere), individuate secondo il criterio della diffusione dell’azionariato; restano escluse dal perimetro di applicazione le società quotate controllate di diritto, cioè quelle in cui sia presente nell’azionariato un soggetto che detenga il 50% del capitale più almeno una azione.
Nel dettaglio, per quanto concerne (i) le variazioni delle partecipazioni rilevanti (Delibera n. 21326), Consob ha abbassato, per le 104 società in questione, le soglie che fanno scattare l’obbligo di comunicazione alla stessa Consob da parte degli investitori, portandole rispettivamente dal 3% all’1% per le cosiddette “non-Pmi” e dal 5% al 3% per le Pmi.
E’, pertanto, contestualmente abrogata la precedente Delibera n. 21304 del 17 marzo scorso, che introduceva un obbligo analogo per 48 società quotate, individuate secondo il duplice criterio fissato dal TUF (all’art. 120, comma 2 – bis) e cioè (a) “l’elevato valore di mercato” e (b) la “diffusione dell’azionariato”; l’ambito di applicazione del nuovo obbligo di trasparenza rafforzata risulta quindi ampliato.
Per quanto concerne, invece, (ii) la trasparenza rafforzata in materia di “dichiarazioni delle intenzioni” – cioè l’obbligo in capo agli investitori di rendere noti, al superamento di una determinata soglia, i propri obiettivi di investimento per il periodo relativo ai successivi sei mesi – Consob si è avvalsa della facoltà prevista dal Decreto Liquidità di abbassare la soglia dal 10% al 5%; anche questo provvedimento si applica alle 104 società in oggetto. Restano ferme le ulteriori soglie del 10%, 20% e 25%.
L’Autorità ha, altresì, varato (con Delibera n. 21320) le modifiche all’articolo 122-ter del Regolamento Emittenti,che riguardano l’esenzione dall’obbligo di comunicare la “dichiarazione delle intenzioni”.
In tale sede è stato, inoltre, sostituito l’Allegato 4 del Regolamento Emittenti col nuovo Allegato 4 recante i “Modelli di comunicazione ex art. 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998”.
Tali modifiche al Regolamento Emittenti saranno in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione della Delibera in Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta).
> Ivass
3 aprile 2020 – Adempimenti di legge gravanti sugli operatori
Ivass, con Comunicazione del 3 aprile 2020 ricorda agli operatori del settore di organizzarsi al meglio, in relazione agli impegni assunti e compatibilmente con la situazione di emergenza da Covid-19, per garantire la continuità dei servizi e la tutela degli interessi degli utenti.
Con riferimento alla continuità operativa, l’Autorità sottolinea l’utilizzo auspicabile della posta elettronica e dei mezzi telematici di comunicazione per l’invio delle comunicazioni dovute alla clientela, riservando il ricorso al servizio postale ai casi in cui ciò sia strettamente indispensabile.
L’Istituto, nell’esercizio della funzione di vigilanza sulla condotta delle imprese e degli intermediari, terrà conto delle situazioni di oggettivo impedimento legate alle restrizioni in atto e alle difficoltà dell’attuale situazione di emergenza.
In ogni caso, Ivass – in linea con le Indicazioni fornite dall’EIOPA il 1° aprile 2020 – raccomanda ai soggetti vigilati di adoperarsi affinché l’attività assicurativa continui a svolgersi correttamente e nell’interesse dei consumatori, pur nell’eccezionalità della situazione, e in particolare raccomanda:
- di fornire tempestiva e chiara informativa alla clientela in ordine alle misure organizzative adottate per garantire la continuità dei servizi e corrette relazioni contrattuali, segnalando prontamente eventuali modifiche operative e situazioni di impedimento all’ordinaria gestione dei rapporti;
- di conservare specifica evidenza degli eventuali impedimenti al regolare svolgimento dell’attività e dei rimedi adottati a salvaguardia dei diritti dei clienti che potrebbero subire pregiudizio da ritardi o disguidi nelle comunicazioni ad essi dirette;
- di tenere in adeguata considerazione le difficoltà che anche i consumatori possono incontrare nell’assolvimento dei propri obblighi, in conseguenza delle misure di contenimento del contagio da Covid-19.
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