A cura di Andrea Lensi Orlandi, Manfredi de Vita e Flavia Caltagirone
Con l’obiettivo di prevedere una cornice comune di intervento a livello comunitario che garantisca la massima flessibilità nella applicazione delle misure di aiuti di Stato, lo scorso 19 marzo la Commissione europea ha adottato, con procedura scritta, la Comunicazione C(2020) 1863, “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”.
La Commissione europea non è nuova all’adozione di un siffatto genere di interventi: già nel 2009, per rispondere alla crisi finanziaria, era stato adottato un Temporary Framework che regolasse gli interventi nel rispetto della deroga prevista dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (“TFUE”) che consente l’erogazione di aiuti in presenza di un grave turbamento dell’economia degli Stati membri.
Oggi la Commissione Ue, rilevando che l’epidemia COVID-19 “assesta anche un durissimo colpo alle economie del mondo e dell’Unione e una risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni dell’UE è fondamentale per attenuare tali ripercussioni negative sull’economia dell’UE” individua, nell’ambito del Temporary Framework, 5 categorie di aiuti di Stato che possono essere considerate compatibili con il mercato comune ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE.
In base alla nuova disciplina, applicabile fino al 31 dicembre 2020 (ma è prevista la facoltà di prorogare questo termine), sono ammissibili:
- aiuti sotto forma di contributi diretti, sgravi fiscali o anticipi rimborsabili;
- aiuti in forma di garanzie sui prestiti;
- aiuti sotto forma di tasso di interesse agevolato;
- aiuti sotto forma di garanzie e prestiti erogati attraverso istituti di credito o altri intermediari finanziari;
- aiuti sotto forma di assicurazione del credito all’esportazione a breve termine.
La Commissione è poi intervenuta nuovamente, in data 3 aprile, sul testo del Temporary Framework, estendendo le misure adottate il 19 marzo al fine di consentire agli Stati membri di accelerare la ricerca, la sperimentazione e la produzione di prodotti connessi al Coronavirus, nonché per la tutela dei posti di lavoro ed il sostegno ulteriore all’economia.
Sono quindi state inserite 5 ulteriori tipologie di misure di aiuto ai fini del:
- sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al Coronavirus;
- sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova;
- sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di Coronavirus;
- sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali;
- sostegno mirato sotto forma di sovvenzioni salariali per i dipendenti.
In questa elencazione – della quale la stessa Commissione non esclude successivi ampliamenti in forza di ulteriori comunicazioni – vale la pena soffermarsi sugli aiuti concessi sub 1. che sono consentiti fino ad un ammontare massimo di Euro 800.000([1]) per ciascuna impresa, al lordo di imposte e altri oneri e, per effetto dell’estensione del 3 aprile, possono tradursi anche in prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio o erogazioni di capitale; ciò, in ogni caso, potendosi altresì concedere gli aiuti “de minimis” (ammessi fino ad Euro 200.000) portando così gli aiuti, per impresa, al valore di Euro 1 milione.
Tale possibilità consentirà di far fronte all’urgente fabbisogno di liquidità delle piccole e medie imprese.
Nell’analisi del quadro rappresentato, seppure in forma sintetica, non sfuggirà al lettore che le categorie di aiuti contemplati nel Temporary Framework sono quelle che, a livello nazionale, i governi dei paesi degli Stati membri stanno implementando.
Emerge chiaramente, allora, l’intento di “armonizzazione” che la Commissione europea sta tentando di perseguire, volto a fornire una cornice entro cui ogni governo “locale” potrà muoversi. In altri termini, la Commissione, pur non potendo immettere risorse “fresche” all’interno del sistema, ha operato diminuendo regole comuni volte ad ampliare la libertà di impiego degli Stati membri per quanto riguarda le risorse nazionali.
Del resto, vi è altresì la necessità, da parte delle istituzioni europee, di arginare gli effetti negativi che un intervento percepito come “tardivo” rischia di produrre sulle economie degli Stati membri.
In questo senso, dunque, deve cogliersi l’impegno della Commissione Ue ad esaminare le richieste che saranno presentate in tempi brevissimi (ore o pochi giorni). Approccio, questo che ha, invero, già comportato, alla data dell’8 aprile 2020, l’autorizzazione – in regime di fast track – di ben 30 regimi di aiuti volti ad alleviare le conseguenze dell’emergenza COVID-19, in 18 Stati membri.
([1]) Soglie di finanziamento più ridotte sono invece previste per le imprese operanti nel settore e della pesca e dell’idrocultura (Euro 120.000) e per le società agricole (Euro 100.000).
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