Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Fondi di investimento (OICVM E FIA)

Commissioni di performance

Final Report. Guidelines on performance fees in UCITS and certain types of AIFs

ESMA, ha pubblicato, in data 3 aprile 2020, sul proprio sito internet, il progetto finale di un set di Orientamenti riguardanti le commissioni sulla performance di alcune tipologie di fondi, dal titolo “Final Report. Guidelines on performance fees in UCITS and certain types of AIFs”.

L’obiettivo dell’Autorità è quello di garantire un approccio di vigilanza coerente, efficiente e armonizzato nell’Unione attraverso regole comuni nell’ambito delle commissioni di performance dei (i) fondi che investono in organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (cd. OICVM, di cui alla Direttiva 2009/65/CE, cd. Direttiva OICVM) e dei (ii) fondi di investimento alternativi (cd. FIA, di cui alla Direttiva 2011/61/UE, cd. “Direttiva GEFIA”) commercializzati presso gli investitori al dettaglio.

Nello specifico, gli Orientamenti forniscono una guida per i gestori delle suddette tipologie di fondi ai fini della definizione e dell’utilizzo di modelli di commissioni sulla performance che siano corretti e trasparenti e in linea con l’obiettivo, la politica e la strategia di investimento del fondo. Tali modelli devono rispettare, allo stesso tempo, l’obbligo che incombe in capo ai gestori di agire nel miglior interesse dei detentori di quote dei fondi.

Inoltre, gli Orientamenti mirano a stabilire norme comuni in relazione alla comunicazione (disclosure) delle commissioni di performance agli investitori.

Si attendono, ora, le traduzioni degli Orientamenti nelle lingue ufficiali dell’UE; gli Orientamenti saranno applicabili decorsi due mesi dalla pubblicazione delle traduzioni.

Final Report. Guidelines on performance fees in UCITS and certain types of AIFs

Strategie europee in materia di digitalizzazione

Strategia per la finanza digitale e per i pagamenti al dettaglio

Consultation on a new digital finance strategy for Europe / FinTech action plan

Consultation on a retail payments strategy for the EU

Si segnala che la Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 3 aprile 2020, due documenti di consultazione, nel dettaglio:

– “Consultation on a new digital finance strategy for Europe / FinTech action plan”;

– “Consultation on a retail payments strategy for the EU”.

Si tratta, in particolare, di due documenti di consultazione strutturati sotto forma di questionario attraverso i quali la Commissione europea intende ricevere feedback da parte di tutti i portatori di interesse ai fini dell’elaborazione, entro la fine del 2020:

(i) della nuova strategia sulla finanza digitale, ovvero il nuovo Piano d’azione FinTech valido per i prossimi cinque anni; e

(ii) della strategia per i pagamenti retail.

La finalità della Commissione è quella di promuovere la digitalizzazione e l’utilizzo delle nuove tecnologie nell’ambito dei servizi finanziari e dei servizi di pagamento al dettaglio, garantendo al contempo un’adeguata gestione dei potenziali rischi derivanti e tenendo in considerazione la competizione con le aziende Big Tech.

La Commissione sottolinea l’importanza della digitalizzazione anche con riferimento all’attuale situazione di pandemia da Covid-19 in corso; servizi finanziari e sistemi di pagamento sicuri ed efficienti contribuiscono, infatti, a migliorare la risposta europea all’emergenza.

Si precisa, che, i due documenti di consultazione fanno seguito alle consultazioni della Commissione del dicembre 2019 – tuttora in corso – volte all’elaborazione del framework sui mercati delle cripto-attività e il framework sulla resilienza digitale del settore finanziario, trattando alcuni ulteriori aspetti non presi in considerazione negli interventi precedenti.

La nuova strategia sulla finanza digitale si baserà sul lavoro condotto finora ai sensi del Piano d’azione Fintech del 2018, nonché terrà in considerazione gli sviluppi nel frattempo intercorsi a livello di mercato e gli sviluppi tecnologici; in tale contesto, il documento di consultazione è composto da tre sezioni volte ad ottenere feedback con riferimento, rispettivamente, ai seguenti aspetti:

(i) le modalità per garantire che il settore dei servizi finanziari sia neutrale sotto il profilo tecnologico (technology neutral) e propenso all’innovazione (innovation-friendly);

(ii) le modalità per rimuovere l’attuale frammentazione del mercato unico relativamente ai servizi finanziari digitali;

(iii) le modalità per promuovere nel miglior modo possibile un settore finanziario che sia adeguatamente regolato e basato sui dati.

Con riferimento alla strategia per i servizi di pagamento al dettaglio (retail), la Commissione intende implementare un settore dei pagamenti retail innovativo, integrato e competitivo per i consumatori europei e che possa essere utilizzabile a livello globale; in tale contesto, il documento di consultazione si concentra sui seguenti aspetti:

(i) lo sviluppo di strumenti di pagamento rapidi, convenienti, sicuri e trasparenti, di portata pan-europea;

(ii) l’implementazione di un mercato europeo di pagamenti al dettaglio innovativo e competitivo;

(iii) l’accesso a sistemi di pagamento al dettaglio sicuri ed efficienti;

(iv) il miglioramento dei sistemi di pagamento transfrontalieri.

È possibile fornire commenti alla Commissione attraverso la compilazione dei questionari all’interno di ciascun documento entro il 26 giugno 2020. I questionari, attualmente disponibili solo nella versione inglese, saranno a breve tradotti anche nelle altre lingue ufficiali dell’UE.

Consultation on a new digital finance strategy for Europe / FinTech action plan

Consultation on a retail payments strategy for the EU

Regolamento titoli (CSDR)

Gestione dei mancati regolamenti

Orientamenti sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014

ESMA, ha pubblicato in data 6 aprile 2020 le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE del set di Orientamenti concernenti gli “Orientamenti sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014”.

Si tratta, in particolare, di Orientamenti elaborati ai sensi della delega prevista all’articolo 6 (“Misure per prevenire i mancati regolamenti”) del Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui depositari centrali di titoli (cd. CSDR – Central Securities Depositories Regulation).

Nello specifico, gli Orientamenti forniscono indicazioni sulle procedure standardizzate e sui protocolli di messaggistica che le imprese di investimento autorizzate devono implementare per prevenire e limitare il numero dei mancati regolamenti; tali misure devono prevedere almeno la conclusione di accordi tra l’impresa di investimento e i relativi clienti professionali.

Gli Orientamenti si applicano dal 13 settembre 2020, data di entrata in vigore del Regolamento delegato (UE) 2018/1229 che definisce (i) le misure volte a prevenire e a gestire i mancati regolamenti e (ii) le misure volte a incentivare il regolamento dei titoli attraverso il monitoraggio dei mancati regolamenti.

Le Autorità nazionali competenti devono comunicare ad ESMA la propria conformità agli Orientamenti (o intenzione / non intenzione di conformarsi) entro il 6 giugno 2020.

Orientamenti sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 909/2014

Servizi di pagamento (Direttiva PSD 2)

Istruzioni e Moduli per le domande di esenzione

Istruzioni relative a procedure concernenti l’applicazione della Direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2)

Banca d’Italia, in data 8 aprile 2020, ha pubblicato le nuove “Istruzioni relative a procedure concernenti l’applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2)” che, nel dettaglio, si riferiscono:

(i) all’esenzione dall’obbligo di realizzare la procedura di contingency;

(ii) alle esenzioni dall’adozione delle procedure di autenticazione forte del cliente per i pagamenti “corporate”;

(iii) alla segnalazione dei problemi con le interfacce dedicate.

Con riferimento all’esenzione dall’obbligo di realizzare la procedura di contingency (o soluzione di fall-back) – prevista dall’articolo 33 del Regolamento delegato (UE) 2018/389 e dettagliata dagli Orientamenti EBA sulle condizioni per beneficiare dell’esenzione dal meccanismo di emergenza – Banca d’Italia ha predisposto la modulistica che consente di armonizzare e rappresentare in forma sintetica le informazioni necessarie per richiedere l’esenzione e ha aggiornato le istruzioni operative sugli adempimenti necessari per poter presentare l’istanza.

Oltre alla modulistica, Banca d’Italia ha dettagliato le modalità e le tempistiche per l’invio delle domande di esenzione dalla realizzazione della soluzione di fall-back.

Per quanto riguarda, invece, l’esenzione dall’adozione delle procedure di autenticazione forte del cliente per i pagamenti “corporate, Banca d’Italia ha predisposto il modulo in cui dovranno essere accuratamente descritte le soluzioni adottate dai PSP per non applicare l’autenticazione forte nei servizi di pagamento rivolti esclusivamente a clientela corporate.

Infine, l’Autorità ha reso disponibile il modulo che i PSP dovranno compilare qualora riscontrino problemi con le interfacce dedicate (“Segnalazione di problemi con le interfacce dedicate”).

Istruzioni relative a procedure concernenti l’applicazione della direttiva (UE) 2015/2366 (PSD2)

Modulo Richiesta di esenzione Fall-back – Parte 1 – Informazioni sull’interfaccia dedicata

Modulo Richiesta di esenzione Fall-back – Parte 2 – Informazioni sui test e sugli stress test

Modulo Richiesta di esenzione Fall-back – Parte 3 – Utilizzo delle interfacce dedicate

Modulo per la segnalazione di problemi con le interfacce dedicate ai sensi dell’art. 33(3) del Regolamento (EU) 2018/389

Modulo per l’esenzione dall’autenticazione forte del cliente per i pagamenti corporate ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (EU) 2018/389

Finanza sostenibile

Strategia rinnovata sulla finanza sostenibile

Consultation on the renewed sustainable finance strategy

La Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 8 aprile 2020 un documento di consultazione, dal titolo “Consultation on the renewed sustainable finance strategy”.

Si tratta, in particolare, di un documento di consultazione strutturato sotto forma di questionario attraverso il quale la Commissione europea intende ricevere feedback da parte di tutti i portatori di interesse ai fini dell’elaborazione della strategia rinnovata di finanza sostenibile (“Renewed Sustainable Finance Strategy”) che dovrebbe essere adottata nella seconda metà del 2020.

L’intervento della Commissione è volto ad incoraggiare l’investimento privato in progetti sostenibili e si inserisce nella più ampia iniziativa europea volta a porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario; tale iniziativa europea comprende (i) la Comunicazione di dicembre 2019 sul “Green Deal europeo”, (ii) il “Piano di investimenti per un’Europa sostenibile – Piano di investimenti del Green Deal europeo” pubblicato a gennaio 2020, nonché (iii) la revisione della Direttiva sulla disclosure non finanziaria avviata a febbraio 2020.

La Commissione sottolinea, inoltre, l’importanza della sostenibilità anche con riferimento all’attuale situazione di pandemia da Covid-19; la Commissione ritiene, infatti, che l’attuale crisi da Covid-19 rende necessario rafforzare la sostenibilità a lungo termine e la resilienza della società per garantire la ripresa economica dopo l’emergenza.

La strategia rinnovata di finanza sostenibile si baserà sul lavoro condotto finora ai sensi del “Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile” del marzo 2018, nonché terrà in considerazione gli sviluppi nel frattempo intercorsi a livello di mercato.

Il documento di consultazione è composto da due sezioni: la prima Sezione contiene alcune domande di carattere generale sulla finanza sostenibile indirizzate a tutti i portatori di interesse mentre la seconda Sezione contiene numerose domande rivolte agli stakeholders cd. esperti,che dispongono quindi di conoscenze finanziarie e sulla sostenibilità necessarie per fornire il proprio contributo con riferimento ad aspetti più specifici.

È possibile fornire commenti alla Commissione entro il 15 luglio 2020.

Consultation on the renewed sustainable finance strategy

Finanza sostenibile

Fattori ambientali, sociali e di governance e indici di riferimento finanziari

Consultazioni della Commissione europea sui fattori di sostenibilità negli indici di riferimento

La Commissione europea ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 8 aprile 2020 tre documenti di consultazione, nel dettaglio:

– Commission Delegated Regulation (EU) …/… of xxx supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards the minimum content of the explanation on how environmental, social and governance factors are reflected in the benchmark methodology;

– Commission Delegated Regulation (EU) …/… of xxx supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards the explanation in the benchmark statement of how environmental, social and governance factors are reflected in each benchmark provided and published;

– Commission Delegated Regulation (EU) …/… of xxx supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards minimum standards for EU Climate Transition Benchmarks and EU Paris-aligned Benchmarks.

Si tratta, in particolare, di tre bozze di Regolamenti delegati della Commissione che integrano il Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici di riferimento (cd. Benchmark Regulation) al fine di tenere conto dei fattori di sostenibilità negli indici di riferimento utilizzati negli strumenti e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento nell’Unione.

Tali interventi si inseriscono nella più ampia iniziativa europea volta a porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario; tale iniziativa europea comprende (i) la Comunicazione di dicembre 2019 sul “Green Deal europeo”, (ii) il “Piano di investimenti per un’Europa sostenibile – Piano di investimenti del Green Deal europeo” pubblicato a gennaio 2020, nonché (iii) la revisione della Direttiva sulla disclosure non finanziaria avviata a febbraio 2020.

Nello specifico, il primo documento di consultazione definisce le informazioni che le società che pubblicano indici finanziari (“amministratori di indici di riferimento“) devono fornire su come incorporano i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG) nei loro calcoli.

Il secondo documento di consultazione, invece, richiede agli amministratori di indici di riferimento di spiegare chiaramente in che modo i criteri ESG si riflettono in ciascun indice/famiglia di indici.

La finalità di entrambi i documenti è quella di aiutaregli operatori commerciali e gli investitori a valutare e raffrontare le scelte di investimento.

Infine, il terzo documento di consultazione propone norme minime per aiutare gli amministratori di indici di riferimento a elaborare gli “indici di riferimento dell’UE per la transizione climatica” e gli “indici di riferimento dell’UE in linea con l’accordo di Parigi“, indici utili agli investitori che intendono adottare una strategia di investimento a basse emissioni di CO2.

È possibile partecipare alle consultazioni entro il giorno 6 maggio 2020.

Commission Delegated Regulation (EU) …/… of xxx supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards the minimum content of the explanation on how environmental, social and governance factors are reflected in the benchmark methodology

Commission Delegated Regulation (EU) …/… of xxx supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards the explanation in the benchmark statement of how environmental, social and governance factors are reflected in each benchmark provided and published Commission Delegated Regulation (EU) …/… of xxx supplementing Regulation (EU) 2016/1011 of the European Parliament and of the Council as regards minimum standards for EU Climate Transition Benchmarks and EU Paris-aligned Benchmarks

Market abuse

Prassi di mercato ammesse

Ammissione della prassi di mercato relativa all’attività di sostegno della liquidità del mercato (Prassi di mercato n. 1)

Consob ha pubblicato sul proprio sito Internet, in data 8 aprile 2020, la Delibera n. 21318 avente ad oggetto “Ammissione della prassi di mercato relativa all’attività di sostegno della liquidità del mercato”.

Tale Delibera fa seguito alla consultazione che Consob ha tenuto tra settembre e ottobre 2018 sulla revisione di tre prassi di mercato ammesse, ai sensi del Regolamento europeo n. 596/2014 (cd. “Regolamento MARMarket Abuse Regulation“).

In particolare, con il documento in consultazione, la Consob proponeva (i) di mantenere con alcune modifiche la prima prassi inerente all’attività di sostegno della liquidità del mercato (Prassi n. 1) e (ii) di cessare le altre due prassi di mercato ammesse inerenti all’acquisto di azioni proprie per la costituzione di un c.d. “magazzino titoli” (Prassi n. 2) e al riacquisto di prestiti obbligazionari a condizioni predeterminate (“Prassi n. 3”). La cessazione delle Prassi n. 2 e 3 è avvenuta dall’Autorità con Delibera n. 20876 del 3 aprile 2019.

La presente Delibera dispone, a seguito del parere favorevole dell’ESMA espresso il 22 gennaio 2020, l’ammissione da parte di Consob della nuova Prassi di mercato n. 1 inerente all’attività di sostegno della liquidità del mercato che aggiorna quella precedentemente ammessa al fine di tener conto del nuovo quadro regolamentare e delle osservazioni ricevute nella fase di consultazione.

Rispetto al testo pubblicato ad esito della consultazione, il nuovo testo della Prassi di mercato n. 1 prevede che l’intermediario incaricato dovrà svolgere l’attività di sostegno della liquidità per conto dell’emittente in modo indipendente dall’eventuale attività di “specialist” effettuata sui medesimi strumenti finanziari nella stessa sede di negoziazione.

La nuova Prassi entrerà in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (non ancora avvenuta), termine a partire dal quale cesserà la Prassi n. 1, precedentemente ammessa con delibera Consob n. 16839 del 19 marzo 2009.

Delibera Consob n. 21318 del 7 aprile 2020

Trasparenza societaria rafforzata

Partecipazioni rilevanti e Dichiarazione delle intenzioni

Consob introduce nuovi obblighi di trasparenza rafforzata su variazioni delle partecipazioni rilevanti e dichiarazione delle intenzioni – soglie ridotte per 104 società ad azionariato diffuso

In data 10 aprile 2020, Consob ha pubblicato due provvedimenti nell’ambito dei nuovi poteri che le sono stati conferiti dall’articolo 17 del Decreto-Legge n. 23 dell’8 aprile 2020 (Decreto Liquidità) che prevedono un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda:

(i) l’obbligo di comunicazione delle partecipazioni rilevanti in alcune società italiane quotate in Borsa (Delibera n. 21326);

(ii) la “dichiarazione delle intenzioni” in caso di acquisizione di partecipazioni nelle imprese quotate (Delibera n. 21327).

Questi provvedimenti riguardanti gli obblighi di trasparenza rafforzata (Delibera n. 21326 e Delibera n. 21327) si applicano per tre mesi (salvo revoca anticipata) dal giorno 11 aprile fino all’11 luglio prossimo a 104 società quotate in Italia (elencate nelle Delibere), individuate secondo il criterio della diffusione dell’azionariato; restano escluse dal perimetro di applicazione le società quotate controllate di diritto, cioè quelle in cui sia presente nell’azionariato un soggetto che detenga il 50% del capitale più almeno una azione.

Nel dettaglio, per quanto concerne (i) le variazioni delle partecipazioni rilevanti (Delibera n. 21326), Consob ha abbassato, per le 104 società in questione, le soglie che fanno scattare l’obbligo di comunicazione alla stessa Consob da parte degli investitori, portandole rispettivamente dal 3% all’1% per le cosiddette “non-Pmi” e dal 5% al 3% per le Pmi.

E’, pertanto, contestualmente abrogata la precedente Delibera n. 21304 del 17 marzo scorso, che introduceva un obbligo analogo per 48 società quotate, individuate secondo il duplice criterio fissato dal TUF (all’art. 120, comma 2 – bis) e cioè (a) “l’elevato valore di mercato” e (b) la “diffusione dell’azionariato”; l’ambito di applicazione del nuovo obbligo di trasparenza rafforzata risulta quindi ampliato.

Per quanto concerne, invece, (ii) la trasparenza rafforzata in materia di “dichiarazioni delle intenzioni” – cioè l’obbligo in capo agli investitori di rendere noti, al superamento di una determinata soglia, i propri obiettivi di investimento per il periodo relativo ai successivi sei mesi – Consob si è avvalsa della facoltà prevista dal Decreto Liquidità di abbassare la soglia dal 10% al 5%; anche questo provvedimento si applica alle 104 società in oggetto.  Restano ferme le ulteriori soglie del 10%, 20% e 25%.

L’Autorità ha, altresì, varato (con Delibera n. 21320) le modifiche all’articolo 122-ter del Regolamento Emittenti,che riguardano l’esenzione dall’obbligo di comunicare la “dichiarazione delle intenzioni”.

In tale sede è stato, inoltre, sostituito l’Allegato 4 del Regolamento Emittenti col nuovo Allegato 4 recante i “Modelli di comunicazione ex art. 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998”.

Tali modifiche al Regolamento Emittenti saranno in vigore dal giorno successivo alla data di pubblicazione della Delibera in Gazzetta Ufficiale (non ancora avvenuta).

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Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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