Emergenza COVID-19 Stabilità dei mercati bancari e finanziari

Misure di sostegno per il mercato bancario e finanziario per contrastare gli effetti economici derivanti da Covid-19

Nel contesto della pandemia da Covid-19, il Governo, le Autorità di vigilanza Italiane ed Europee, nonché le Associazioni di categoria stanno continuando a mettere a punto importanti misure a sostegno dell’emergenza economico-finanziaria conseguente a quella sanitaria.

Tra queste si segnalano di seguito le principali misure pubblicate nell’ultima settimana atte a garantire la stabilità del sistema economico nel suo complesso e la continuità operativa degli operatori.

Gazzetta Ufficiale

14 aprile 2020 – Raccomandazione della Commissione Europea sull’uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19

Sulla Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2020 è statapubblicata la Raccomandazione (UE) 2020/518 della Commissione europea relativa un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per l‘uso della tecnologia e dei dati al fine di contrastare la crisi Covid-19 e uscirne, in particolare per quanto riguarda le applicazioni mobili e l’uso di dati anonimizzati sulla mobilità.

Tale Raccomandazione istituisce, in particolare, un processo per lo sviluppo di un approccio comune, denominato “pacchetto di strumenti”, volto all’uso dei mezzi digitali per affrontare la crisi; il pacchetto di strumenti si comporrà di misure pratiche finalizzate all’uso efficace delle tecnologie e dei dati, con particolare attenzione su due aspetti:

1) un approccio paneuropeo per l’uso delle applicazioni mobili, coordinato a livello dell’Unione, per consentire ai cittadini di adottare misure di distanziamento sociale efficaci e più mirate e per scopi di allerta, prevenzione e tracciamento dei contatti al fine di contribuire a limitare la propagazione della malattia Covid-19;

2) un piano comune per l’utilizzo di dati anonimizzati e aggregati sulla mobilità delle popolazioni al fine di (i) modellizzare e prevedere l’evoluzione della malattia; (ii) monitorare l’efficacia del processo decisionale delle autorità degli Stati membri riguardo a misure quali il distanziamento sociale e il confinamento, e (iii) improntare una strategia coordinata per uscire dalla crisi Covid-19.

La Commissione raccomanda agli Stati membri di intraprendere tali azioni con urgenza e in stretto coordinamento con gli altri Stati membri, con la Commissione e con altri soggetti interessati, garantendo il rispetto della normativa sui dispositivi medici e il diritto alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati personali. Gli Stati membri dovrebbero riferire alla Commissione in merito alle azioni intraprese a norma della presente Raccomandazione entro il 31 maggio 2020. Le relazioni dovrebbero continuare ad essere presentate su base regolare fintanto che persisterà la crisi Covid-19.

Autorità di vigilanza Europee:

> Commissione Europea

14 aprile 2020 – Aiuti di Stato: la Commissione approva il regime di garanzia per l’Italia a sostegno dell’economia, di lavoratori autonomi, PMI e imprese a media capitalizzazione che risentono dell’emergenza del coronavirus (link) (link)

Nell’ambito del quadro temporaneo adottato il 19 marzo 2020 e modificato il 3 aprile 2020 a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19, la Commissione, in data 14 aprile 2020, ha approvato il regime di aiuti previsto dall’Italia a sostegno (i) dell’economia e (ii) dei lavoratori autonomi, PMI e imprese a media capitalizzazione.

In particolare, con riferimento alle misure di sostegno dell’economia, la Commissione ha approvato la misura riguardante la garanzia per i nuovi prestiti concessi dalle banche a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza del coronavirus – introdotta dal cd. Decreto Liquidità.

Si tratta di garanzie pubbliche rilasciate da SACE per i nuovi prestiti e per il rifinanziamento di quelli esistenti che aiuteranno le imprese di maggiori dimensioni a sopperire al fabbisogno immediato di capitale di esercizio e per gli investimenti in questo periodo difficile e a garantire il proseguimento dell’attività.

Anche per quanto riguarda le misure di sostegno previste dall’Italia per lavoratori autonomi, PMI e imprese a media capitalizzazione, la Commissione ha approvato il regime di garanzia di Stato previsto per far fronte all’emergenza e introdotto anch’esso dal cd. Decreto Liquidità.

In questo caso, si tratta di misure di sostegno per i lavoratori autonomi e le imprese con un massimo di 499 dipendenti erogate dagli enti finanziari attraverso il fondo statale di garanzia per le PMI, sottoforma di (i) garanzie di Stato sui prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio e (ii) sovvenzioni dirette sotto forma di rinuncia alla commissione applicabile alle garanzie concesse.

La Commissione ha, infatti, constatato che tali misure sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo per gli aiuti di Stato adottato a marzo dalla Commissione stessa e che sono necessarie per rimediare al grave turbamento economico attuale.

Autorità di vigilanza Europee:

> ESMA

9 aprile 2020 – Approccio coordinato di vigilanza sui requisiti di trasparenza per gli strumenti non rappresentativi di capitale

ESMA ha fornito indicazioni sugli obblighi di trasparenza previsti dalla Direttiva MiFID II con riferimento alla prima pubblicazione (i) dei calcoli annuali sugli strumenti non rappresentativi di capitale (non-equity instruments) e (ii) dei calcoli trimestrali da parte degli internalizzatori sistematici sugli non-equity instruments diversi dalle obbligazioni (quali derivati, prodotti di finanza strutturata), prevista, rispettivamente, per il 30 aprile il 1° maggio 2020.

Riconoscendo, infatti, l’attuale difficoltà dei partecipanti al mercato e degli internalizzatori sistematici a rispettare tali termini, ESMA ha deciso, in cooperazione con le Autorità nazionali competenti di posticipare:

(i) al 15 luglio 2020 la data di pubblicazione dei calcoli annuali sugli strumenti non rappresentativi di capitale, prevista per il 30 aprile 2020;

(ii) a data da definirsi la pubblicazione dei calcoli trimestrali da parte degli internalizzatori sistematici.

Tali proroghe non si applicano alle obbligazioni (cd. bond) dal momento che ESMA ritiene che il regime di trasparenza di tali strumenti non richiede cambiamenti significativi tecnologici (di sistemi IT); la data di pubblicazione e di applicazione dei calcoli annuali di trasparenza rimane, quindi, invariata, al 1° giugno 2020.

Autorità di vigilanza Europee:

> EBA

16 aprile 2020 – Orientamenti sul trattamento delle moratorie legislative e non-legislative sui finanziamenti bancari

EBA ha pubblicato le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti indirizzati alle Autorità nazionali e agli enti creditizi contenenti specifiche indicazioni sul trattamento prudenziale delle moratorie legislative e non-legislative riguardanti i prestiti, applicate prima del 30 giugno 2020 e intraprese dagli Stati membri per affrontare la carenza di liquidità di imprese e privati dovuta dall’emergenza Covid-19.

In particolare, gli Orientamenti riguardano l’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013) nonché quella di classificazione di concessione ai sensi dell’articolo 47 ter di tale Regolamento alle esposizioni oggetto di moratoria.

Inoltre, gli Orientamenti prevedono alcuni obblighi di conservazione documentale per tutte le informazioni riguardanti le esposizioni oggetto di moratoria, nonché obblighi di notifica alle Autorità competenti nel caso di misure di moratoria non-legislativa (intrapresa, quindi, direttamente su iniziativa dell’istituto bancario).

Gli Orientamenti si applicano retroattivamente dal 2 aprile 2020.

Le Autorità nazionali competenti dovranno comunicare ad EBA entro il 3 giugno 2020 la propria conformità o intenzione di conformità agli Orientamenti (viceversa, dovranno indicare le ragioni della mancata conformità).

Autorità di vigilanza Italiane:

> UIF

(16 aprile) Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da Covid-19

L’Unità di Informazione Finanziaria (UIF) per l’Italia, in data 16 aprile 2020, ha pubblicato un documento in cui sottolinea che – nell’attuale situazione di emergenza da Covid-19 – il sistema economico e finanziario è profondamente esposto al rischio di criminalità finanziaria e di comportamenti illeciti (come truffe, fenomeni corruttivi, manovre speculative e azioni illegali online).

Pertanto, l’Autorità ha richiamato alcuni aspetti su cui i soggetti obbligati sono chiamati a prestare particolare attenzione con riferimento a varie tipologie di condotte criminali e ha richiesto agli intermediari il massimo impegno per calibrare i propri presidi antiriciclaggio nella maniera più efficace.

Innanzitutto, per consentire l’attivazione dei meccanismi di approfondimento e indagine, è di fondamentale importanza che gli intermediari intercettino e comunichino alla UIF tutte le situazioni sospette, valutando con la massima attenzione i comportamenti e le caratteristiche delle operatività che potrebbero comportare rischi criminali.

Per agevolare l’individuazione delle situazioni di rischio, la UIF richiede di richiamare espressamente, nei campi descrittivi delle segnalazioni/comunicazioni la connessione con l’emergenza COVID-19.

L’Autorità richiede specificatamente agli intermediari di riportare le presenti indicazioni a conoscenza del personale e dei collaboratori incaricati della valutazione delle operazioni e di sensibilizzare tutto il personale con idonee iniziative, diffondendo istruzioni volte ad assicurare un’efficace applicazione della disciplina antiriciclaggio.

Con riguardo alle misure pubbliche di sostegno della liquidità, UIF sottolinea come tali misure rappresentano un potenziale rischio di criminalità finanziaria tanto nella fase di accesso al credito garantito quanto in quella di utilizzo delle risorse disponibili; al riguardo, l’Autorità richiama il corretto adempimento degli obblighi di prevenzione – anche in materia di adeguata verifica – e la valutazione di tutti gli elementi informativi disponibili sui richiedenti i finanziamenti.

Con particolare riferimento alla fase di utilizzo delle sovvenzioni, sottolinea la UIF, occorre prestare attenzione alla destinazione dei flussi finanziari, valorizzando le procedure per il controllo dei flussi finanziari verso Paesi che presentano elevati rischi di riciclaggio.

Al fine di mitigare il rischio di ipotesi corruttive sono particolarmente importanti gli approfondimenti rafforzati nel caso di coinvolgimento di persone politicamente esposte, come anche le valutazioni connesse con la ricezione di fondi pubblici, specie se di importo rilevante e non coerente con l’attività svolta dal cliente.

Possono, inoltre, verificarsi meccanismi fraudolenti connessi con la raccolta di fondi, anche on line mediante piattaforme di crowdfunding, a favore di fittizie organizzazioni non profit; occorre quindi che gli intermediari monitorino i rapporti sui quali confluiscono dette raccolte di fondi, in relazione al profilo del cliente accertato in sede di adeguata verifica e all’utilizzo dei fondi stessi.

Infine, UIF richiama l’importanza del monitoraggio delle attività a distanza, in particolare on line nell’attuale situazione emergenziale; aumenta, infatti, il rischio che gli strumenti di pagamento elettronici possano essere impiegati per le truffe on line.

Vanno perciò attentamente monitorate le transazioni on line, anche quelle istantanee o richieste con urgenza, attraverso le procedure di selezione automatica delle operazioni anomale di cui i soggetti obbligati si avvalgono per finalità di prevenzione, tenuto conto della tipologia di clienti e della loro attività.

Aumenta, inoltre, il rischio di reati informatici come ad esempio i fenomeni di phishing; al riguardo, assumono centralità le informazioni inerenti all’origine e alla destinazione dei fondi; eventuali anomalie relative alla modalità di costituzione della provvista e al successivo utilizzo della stessa potrebbero indurre il sospetto di attività illegali.

> UIF

10 aprile 2020 – Proroga della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi

La UIF ha prorogato al 15 maggio 2020 il termine di sospensione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, in linea con quanto disposto dall’articolo 37 del cd. Decreto Liquidità (Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23).

L’Autorità, in linea con la citata previsione, adotterà comunque ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia & Consob

14 aprile 2020 – Documentazione contabile periodica degli OICR

Banca d’Italia e Consob hanno pubblicato una Comunicazione congiunta riguardante la pubblicazione da parte dei gestori collettivi italiani delle relazioni contabili annuali e semestrali sui fondi comuni di investimento da gli stessi gestiti, alla luce dell’attuale contesto pandemico.

Tale Comunicazione congiunta fa seguito alla Dichiarazione ESMA del 9 aprile 2020 con la quale l’Autorità europea, riconoscendo l’attuale difficoltà dei gestori di fondi di pubblicare entro i termini prefissati le relazioni periodiche annuali e semestrali,chiedeva alle Autorità nazionali competenti di non dare priorità nelle rispettive azioni di vigilanza ai controlli su tali relazioni,  prevedendo un periodo di tolleranza consistente nella proroga dei termini di pubblicazione.

Non avendo riscontrato difficoltà o prospettate esigenze di proroga da parte dei gestori collettivi italiani, Banca d’Italia e Consob si attendono che gli operatori esprimano il maggiore sforzo organizzativo possibile per soddisfare le esigenze informative dei sottoscrittori dei fondi (OICVM o Fondi alternativi) di diritto italiano entro i termini previsti dalla disciplina nazionale (di cui agli artt. 2 e 3 del Regolamento attuativo dell’articolo 39 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF) concernente la determinazione dei criteri generali cui devono uniformarsi gli Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) italiani).

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia

10 aprile 2020 – Raccomandazioni della Banca d’Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico

Banca d’Italia ha fornito una serie di Raccomandazioni rivolte a tutti gli intermediari chiedendo agli stessi di prestare il massimo impegno affinché le misure adottate o in via di adozione da parte del Governo producano gli effetti attesi a sostegno del sistema economico e produttivo italiano e a beneficio dell’intera collettività.

  • Raccomandazioni in materia di tutela della clientela

Banca d’Italia raccomanda, innanzitutto, a banche e intermediari finanziari di intensificare gli sforzi per ridurre al minimo i disagi per l’utenza e per agevolare l’accesso alle misure di sostegno previste dal cd. Decreto Cura Italia (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18) e dal cd. Decreto Liquidità (Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23); in particolare, l’Autorità raccomanda a Banche e Intermediari finanziari di:

– garantire l’operatività delle proprie filiali qualora sia difficile fornire da remoto alla clientela determinate tipologie di servizio ovvero quando sarebbe richiesto alla clientela uno spostamento in comuni diversi da quello della filiale di riferimento, spostamento incompatibile con le misure restrittive in vigore ovvero logisticamente difficoltoso;

– fornire senza indugio istruzioni chiare e omogenee alle proprie reti sulle regole e procedure interne da adottare, al fine di assicurarne uniformità di applicazione delle misure governative;

– fornire informazioni alla clientela sugli strumenti varati dal governo, chiarendo i casi in cui lo strumento non sia immediatamente disponibile per effetto dell’iter previsto dalla legge;

– porre in essere – in caso di addebito delle rate in scadenza di prestiti o mutui per i quali sia stata presentata domanda di moratoria – le necessarie operazioni di riaccredito e rimuovere qualsiasi onere a carico della clientela non compatibile con le previsioni normative emergenziali.

A questi fini, risulta necessario potenziare (o approntare) i sistemi di assistenza da remoto (telefonica o via web) affinché eventuali quesiti della clientela possano essere trattati tempestivamente e in maniera esaustiva, favorendo scelte consapevoli e coerenti con le esigenze del cliente.

Con riferimento all’assistenza via web, Banca d’Italia raccomanda gli intermediari a predisporre all’interno del proprio sito web (i) una sezione dedicata all’accesso alle misure del Governo, che sia chiara, facilmente accessibile e agevolmente consultabile e (ii) una sezione con le risposte alle domande più frequenti (FAQ), facendo rinvio se opportuno all’analoga sezione disponibile sul sito del MEF.

Devono essere, inoltre, sviluppate specifiche sottosezioni per categoria di clientela e per tipologia di strumento di supporto finanziario richiesto,con l’elenco e la possibilità di scarico della documentazione necessaria per la presentazione delle richieste (moduli, autocertificazioni, ecc.).

Se necessario, le banche e gli intermediari dovranno comunque mettere a disposizione dei clienti canali di trasmissione alternativi al sito web (canale telefonico, canale fisico).

Nel caso di attivazione di servizi di assistenza telefonica, gli intermediari devono dare adeguata informativa alla clientela secondo modalità coerenti con l’esigenza di contenere l’invio di corrispondenza in forma non telematica, e organizzare il servizio privilegiando un accesso efficace e rapido da parte della clientela.

Gli intermediari bancari e finanziari possono, inoltre, estendere su base volontaria le iniziative del Governo anche a favore di categorie di soggetti che potrebbero versare in situazioni di difficoltà e/o in relazione a tipologie di rapporti contrattuali al momento non comprese nei predetti provvedimenti.

Si precisa che, le raccomandazioni si riferiscono anche alle misure adottate su base volontaria e valgono, in quanto applicabili, anche laddove i rapporti con la clientela siano ordinariamente tenuti per il tramite di reti esterne.

  • Raccomandazioni in materia di antiriciclaggio e prevenzione del crimine finanziario Banca d’Italia, sottolineando il rischio di finanziamento di attività criminali derivante dalla situazione emergenziale, richiama gli intermediari a continuare a sottoporre la clientela a tutti gli obblighi previsti dalla disciplina in materia di antiriciclaggio. La profondità e l’intensità dei controlli da condurre a fini di adeguata verifica andranno opportunamente calibrate.

Per quanto riguarda, in particolare, i finanziamenti alle imprese garantiti dallo Stato, gli intermediari devono essenzialmente mirare a fornire alle imprese la provvista necessaria per far fronte ai costi di funzionamento o a realizzare verificabili piani di ristrutturazione industriale e produttiva; le banche devono, quindi, tenere conto di questi elementi nell’adeguata verifica della clientela sia in sede di concessione del finanziamento, sia nella fase di monitoraggio dello stesso.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia

15 aprile 2020 – Proroga sospensione termini della procedura innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario

Banca d’Italia ha prorogato fino all’11 maggio 2020 la sospensione dei termini della procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie innanziall’Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

Questa ulteriore proroga non riguarda il termine per il riscontro da parte degli intermediari al reclamo presentato dai clienti.

Tale provvedimento – in linea con quanto disposto da Consob per i procedimenti in corso presso l’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) – si pone nell’ottica di assicurare ai destinatari di un procedimento piena facoltà di partecipazione allo stesso, considerate le oggettive difficoltà che i clienti potrebbero incontrare in questo periodo.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Consob

10 aprile 2020 – Comunicazione in merito alle assemblee delle società con azioni quotate

Con Comunicazione n. 3 del 10 aprile 2020, Consob ha fornito alcune indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento delle prossime assemblee ordinarie e straordinarie.

Consob ha ritenuto necessario dare indicazioni sullo svolgimento delle assemblee alla luce delle disposizioni del cd. Decreto “Cura Italia” del 17 marzo scorso, che ha introdotto, tra l’altro, disposizioni temporanee, volte a contemperare l’obiettivo prioritario di contrastare la diffusione dell’epidemia con le esigenze delle dinamiche d’impresa delle società quotate.

In particolare, la Comunicazione richiama le società quotate ad adoperarsi affinché sia assicurato a tutti gli azionisti almeno uno degli strumenti di partecipazione e di voto a distanza contemplati dall’art. 106 del Decreto “Cura Italia”, tra i quali (i) il voto elettronico o per corrispondenza, (ii) l’intervento da remoto tramite collegamento informatico e (iii) il ricorso al rappresentante designato.

A tal fine vengono richiamate le disposizioni applicabili agli strumenti di partecipazione e voto a distanza, ossia le regole previste dal TUF, agli articoli 127 (“Voto per corrispondenza o in via elettronica”) e 135-undecies (“Rappresentante designato dalla società con azioni quotate”), nonché le relative norme di attuazione contenute nel Regolamento Emittenti per: (i) l’espressione del voto per corrispondenza; (ii) il ricorso a una o più forme di partecipazione in assemblea con mezzi elettronici; (iii) l’espressione del voto prima dell’assemblea mediante mezzi elettronici; (iv) il ricorso al rappresentante designato.

Viene richiamata l’attenzione degli emittenti anche sulle disposizioni che richiedono la riservatezza del voto fino all’inizio dello scrutinio in assemblea sia con riferimento al voto esercitato per corrispondenza e al voto espresso prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 143-ter del Regolamento Emittenti, sia con riguardo alle deleghe con istruzioni di voto conferite dagli azionisti al rappresentante designato dalla società.

Inoltre, l’Autorità richiama l’attenzione degli intermediari sulle disposizioni e le modalità operative riguardanti vari aspetti delle assemblee societarie a distanza, ossia:

  • le ipotesi in cui le società prevedano la partecipazione in assemblea esclusivamente tramite il rappresentante designato (art. 135-undecies del TUF);
  • la presentazione in assemblea di proposte individuali di delibera sulle materie all’ordine del giorno (art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF);
  • il conferimento di deleghe e subdeleghe al rappresentante designato dalla società (art. 135-novies del TUF);
  • il diritto di porre domande prima dell’assemblea (art. 127-ter del TUF);
  • il sollecito di deleghe di voto (artt. 136 e seguenti del TUF, come attuati dagli artt. 135 e seguenti del Regolamento Emittenti);
  • la trasmissione delle comunicazioni agli emittenti necessarie per la legittimazione all’intervento in assemblea e all’esercizio del diritto di voto (art. 83-sexies, comma 4, del TUF).

Autorità di vigilanza Italiane:

> Consob

15 aprile 2020 – Proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi e dell’Arbitro per le controversie finanziarie (ACF)

Consob ha prorogato al 15 maggio 2020 il termine di sospensione dei procedimenti amministrativi di propria competenza e delle procedure sanzionatorie.

L’Autorità ha, altresì, prorogato fino all’11 maggio 2020 la sospensione dei termini dei procedimenti in corso presso l’Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Consob

10 aprile 2020 – Richiamo di attenzione sugli impatti del Covid-19 nell’informativa finanziaria

A seguito delle Raccomandazioni e delle Dichiarazioni di ESMA sugli impatti di Covid-19 sull’informativa finanziaria (Raccomandazioni ESMA dell’11 marzo 2020 e Dichiarazioni ESMA del 25 marzo 2020 e del 27 marzo 2020), Consob – con Richiamo di attenzione n. 6 del 9 aprile 2020 – ha fornito alcune indicazioni operative ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e ai dirigenti preposti relativamente (i) alle informazioni finanziarie da rendere nei documenti di rendicontazione periodica e nei prospetti nonché (ii) all’attività di revisione contabile.

In linea generale, Consob sollecita le società ad evidenziare con la maggiore trasparenza possibile – come richiesto dai principi contabili internazionali – gli effetti che l’emergenza sanitaria da coronavirus potrà avere sulle attività aziendali, con riferimento sia ai bilanci al 31 dicembre 2019 in approvazione sia alle successive rendicontazioni.

Analogo richiamo viene rivolto anche (i) ai revisori contabili, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle informazioni rese nei bilanci sugli effetti dell’epidemia e (ii) agli organi di controllo delle società quotate, anche nel loro ruolo di audit committee, sulla necessità di rafforzare in questo periodo le interlocuzioni con gli organi di amministrazione e lo scambio di informazioni con i revisori.

Più nel dettaglio, in relazione alle rendicontazioni finanziarie, l’Autorità precisa che gli effetti correlati al Covid-19 non dovrebbero comportare rettifiche agli importi rilevati nel bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, essendo considerati per la maggior parte come eventi sorti dopo la data di chiusura dell’esercizio; tuttavia, Consob precisa che tali eventi possono comunque incidere sui futuri valori contabili delle attività e delle passività e sulle stime delle previsioni future sottostanti, in particolare, alle verifiche relative alla continuità aziendale. Pertanto, si richiama l’attenzione degli amministratori di basare le proprie valutazioni circa la sussistenza del presupposto della continuità aziendale su tutte le informazioni disponibili sul futuro acquisite fino alla data di approvazione del prossimo bilancio.

Nell’attuale contesto – sottolinea Consob – possono assumere rilevanza anche le informazioni richieste dalla relazione sulla gestione predisposta dagli amministratori a corredo dei bilanci; al riguardo, laddove rilevante, Consob richiama l’attenzione degli emittenti, a fornire informazioni aggiornate (i) sui rischi legati al Covid-19 che possono avere impatto sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, (ii) sulle eventuali misure intraprese o pianificate per mitigare detti rischi nonché (iii) un’indicazione di natura qualitativa e/o quantitativa dei potenziali impatti che sono stati considerati per la stima dell’andamento futuro della società.

Per quanto riguarda le rendicontazioni successive al 31 dicembre 2019, l’Autorità richiama l’attenzione degli amministratori a valutare attentamente i principali rischi correlati alla pandemia che potrebbero precludere il raggiungimento degli obiettivi strategici e/o compromettere la continuità aziendale.

Per quanto concerne i prospetti di offerta pubblica/ammissione alle negoziazioni di strumenti finanziari nonché nei relativi supplementi, i responsabili della redazione di tali documenti devono riportare gli elementi informativi quali-quantitativi atti a dar conto degli impatti della pandemia in corso sullo specifico business aziendale, ciò al fine di far cogliere all’investitore le rischiosità connesse all’investimento per effetto della pandemia in corso; in particolare, dovrà essere aggiornata la sezione “Fattori di Rischio” del prospetto per tener conto dei possibili impatti derivanti dalla pandemia da Covid-19.

Anche in relazione a operazioni di offerta pubblica di acquisto o scambio, fermo restando quanto previsto per i prospetti da redigere per l’offerta dei prodotti finanziari offerti in scambio, Consob richiama l’attenzione circa la necessità che il documento d’offerta riporti elementi informativi atti a dar conto degli impatti conoscibili della pandemia da Covid-19 in corso sullo specifico business aziendale dell’offerente e del gruppo di appartenenza, sulle relative prospettive nonché sui programmi futuri elaborati in relazione all’offerta; anche il comunicato dell’emittente dovrà riportare elementi informativi relativi agli eventuali impatti della pandemia, al fine di permettere all’investitore di conoscere le rischiosità connesse all’investimento.

Anche in relazione agli obblighi di comunicazione al pubblico price sensitive, Consob ritiene necessario mantenere un adeguato livello di comunicazione sugli impatti dell’epidemia sulla gestione dell’attività degli emittenti soggetti a tali obblighi di informativa, tenendo in considerazione le particolarità legate ad ogni settore di attività.

Infine, con riferimento all’attività di vigilanza degli organi di controllo delle società quotate anche nel loro ruolo di audit committee, Consob invita quest’ultimi a (i) rafforzare i flussi informativi con l’organo di amministrazione preposto alla redazione del progetto di bilancio e (ii) promuovere un’efficace e tempestiva comunicazione con i revisori, al fine del reciproco scambio di informazioni utili per lo svolgimento dei rispettivi compiti.

Let’s Talk

Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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