A cura di Blerta Bojaxhi, Davide Poli, Paolo Lucarini, Marzio Scaglioni
Come noto, l’emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19 ha causato delle forti limitazioni alla libera circolazione delle persone e, fra queste, dei lavoratori.
Le misure restrittive adottate da vari Paesi dell’Unione Europea in tema di mobilità, portano le aziende con operatività transnazionale, i cui dipendenti o amministratori sono spesso impegnati in attività lavorative svolte in Stati diversi da quello di residenza, ad affrontare implicazioni di natura fiscale, già trattate in un nostro precedente commento e complicazioni in materia di sicurezza sociale.
Implicazioni di natura previdenziale – COVID-19
Nell’ambito della sicurezza sociale, la Commissione Europea ha già fornito delle linee guida sui principali scenari di mobilità internazionale del personale, dovuti al COVID-19 con comunicato del 30 marzo 2020, già commentato tramite il nostro precedente Newsalert pubblicato in data 6 aprile 2020.
Per ciò che riguarda l’Italia, con il Messaggio n.1633 del 15 aprile 2020, l’INPS ha pubblicato i chiarimenti forniti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in merito alla validità dei formulari A1 – atti a consentire il proseguo del versamento degli oneri contributivi del lavoratore nel proprio Paese di origine – già rilasciati dalle Istituzioni appartenenti allo Spazio economico europeo ai sensi degli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 883/2004.
Validità dei Modelli A1 per lavoratori in distacco o trasferta transnazionale (art.12 Reg. (CE) 883/2004)
Anzitutto, giova rammentare che, in riferimento al sorgere degli obblighi contributivi, vige il principio della territorialità dell’obbligo assicurativo, secondo cui la legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale è quella del Paese di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa (art. 11 regolamento CE n. 883/2004).
Tuttavia, ai lavoratori assunti in uno Stato membro dell’Unione Europea, che prestano temporaneamente la propria attività lavorativa in un altro Paese membro dell’Unione, al ricorrere di determinate condizioni può continuare ad applicarsi il sistema di sicurezza sociale di tale Stato (“Stato di provenienza”) (art. 12 regolamento CE n. 883/2004).
Ciò può accadere tanto nel distacco quanto nella trasferta transnazionale, sempreché il datore di lavoro richieda preventivamente alla competente Autorità il rilascio del certificato di copertura previdenziale denominato Modello A1. Tale Modello certifica che il lavoratore “distaccato” o in “trasferta” rimane assicurato ai fini previdenziali nel Paese Europeo di Provenienza e ha generalmente una durata di 24 mesi, prorogabili fino a 5 anni (art. 16 regolamento CE n. 883/2004).
Relativamente a tali fattispecie, al fine di facilitare la protezione previdenziale dei lavoratori in mobilità internazionale, l’INPS ha chiarito che, i Modelli A1 rilasciati ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento dalle competenti autorità, con scadenza nel periodo compreso tra il 31 gennaio – 31 luglio 2020, detto termine si intende esteso fino allo scadere dello stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020. Quanto sopra esposto, tuttavia, troverà applicazione solo nel caso in cui il lavoratore distaccato sia costretto a rimanere nel Paese ospitante per cause attinenti al COVID-19. Qualora la permanenza nello Stato ospitante sia dovuta a ragioni diverse dalla pandemia in atto, sarà infatti necessario rivolgere alle competenti autorità previdenziali una espressa richiesta di estensione della validità del Modello A1 ancora in corso di validità ma in scadenza.
Validità dei Modelli A1 Multistate (art.13 Reg. (CE) 883/2004)
Specifici chiarimenti sono stati forniti in riferimento all’estensione del periodo di validità del Modello A1 “Multistate”, rilasciato nelle ipotesi previste dall’art. 13 del Regolamento CE n. 883/2004 per i lavoratori che svolgono la propria attività in due o più Stati membri dell’Unione Europea.
In detti casi, la determinazione della legislazione applicabile in materia di sicurezza sociale avviene in ragione del criterio “dell’attività prevalente”. Infatti, la legislazione applicabile sarà quella dello Stato di residenza soltanto nel caso in cui il lavoratore eserciti almeno il 25% dell’attività lavorativa complessiva in detto Paese.
A tale proposito, in forza delle misure restrittive COVID-19 i lavoratori i cui obblighi contributivi risultando tutelati in riferimento alle disposizioni previste dall’articolo 13 sopra menzionato, potrebbero trovarsi nell’impossibilità di fare ritorno nello Stato di residenza, causando eventualmente una modifica nell’individuazione della legislazione previdenziale ad essi applicabile.
Al fine di garantire la tutela della condizione dei lavoratori sopra indicati, l’INPS ha affermato che i formulari A1 Multistate rilasciati dalle competenti Istituzioni prima dell’emergenza COVID-19, dovranno ritenersi validi prescindendo dalle variazioni della soglia percentuale dell’attività complessivamente svolta dal lavoratore determinatasi a causa delle restrizioni alla mobilità.
Dunque, anche con riferimento a tale casistica, l’INPS ha contestualizzato la validità dei Modelli A1 già emessi alla situazione emergenziale dovuta al COVID-19, che induce ad escludere la validità di tali modelli nel caso in cui le variazioni di soglie percentuali di attività lavorativa svolta nei diversi Stati si sia verificata per ragioni estranee alla pandemia in corso.
Obblighi derivanti dalla Direttiva 2014/67/UE (recepita dal D.lgs. n. 136/2016)
Segnaliamo, infine, come tutto quanto indicato nel Messaggio dell’Istituto Previdenziale sopra richiamato non riguardi, in ogni caso, gli obblighi di notifica del distacco ed i connessi obblighi di nomina dei rappresentanti e di conservazione documentale, così come disciplinati dagli artt. 10 e ss., d.lgs. n. 136/2016 di recepimento della Direttiva 2014/67/UE.
Al momento, infatti, l’assenza di specifiche indicazioni sul punto da parte delle autorità comunitarie, nonché da parte delle competenti autorità locali, sembra confermare la persistenza di tali obblighi anche nell’attuale scenario emergenziale.
Di conseguenza, qualora la durata di un distacco svoltosi in Italia si protragga, a causa COVID – 19, oltre i limiti originariamente comunicati; a meri fini amministrativi l’impresa distaccante sarà comunque tenuta a comunicare la proroga dei termini del distacco al Ministero del lavoro nel rispetto dei termini di legge e delle modalità di trasmissione finora utilizzate.
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