Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari

Segnalazioni di vigilanza in materia di cartolarizzazioni

Comunicazione Banca d’Italia.

Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” – Segnalazioni di vigilanza in materia di cartolarizzazioni

In data 10 aprile 2020, Banca d’Italia ha pubblicato sul proprio sito internet la Comunicazione del 27 marzo 2020 concernente le Segnalazioni di vigilanza in materia di cartolarizzazioni previste dalla Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari”.

In particolare, Banca d’Italia ha chiarito che – con riferimento agli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 TUB – non è stata modificata la disciplina sulle operazioni di cartolarizzazione contenuta nella Circolare n. 288/2015 (nello specifico, Capitolo 8 “Operazioni di cartolarizzazione”, Titolo IV “Vigilanza prudenziale”) alla luce del nuovo quadro normativo europeo in materia di cartolarizzazioni costituito dal Regolamento 2017/2402 e dal Regolamento 2017/2401.

Pertanto, in attesa dell’identificazione, con disposizioni legislative, dell’autorità nazionale competente per i controlli previsti dal nuovo quadro normativo europeo in materia di cartolarizzazioni, gli intermediari finanziari 106 coinvolti a vario titolo in operazioni di cartolarizzazione (in qualità ad esempio di sponsor oppure originator) dovranno continuare ad applicare quanto previsto dalla Circolare n. 288, vale a dire le disposizioni del Regolamento CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013) senza le modifiche introdotte dai suddetti nuovi Regolamenti.

Con riferimento, invece, agli schemi di rilevazione “Esposizioni verso le cartolarizzazioni” del modulo “Fondi propri” delle segnalazioni di vigilanza prudenziali (CoRep), a decorrere dalla data contabile del 31 marzo 2020, gli intermediari finanziari 106 dovranno continuare ad utilizzare la versione 2.8. dello schema segnaletico Data Point Model (DPM), anziché quella nuova (2.9) che tiene conto del nuovo quadro normativo (in uso, invece, per enti creditizi e SIM).

Circolare n. 288/2015 “Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari” – Segnalazioni di vigilanza in materia di cartolarizzazioni

Direttiva BRRD

Disposizioni in materia di piani di risanamento

Documento per la consultazione Banca d’Italia.

Disposizioni in materia di piani di risanamento

In data 10 aprile 2020 Banca d’Italia ha avviato una consultazione pubblica concernente le “Disposizioni in materia di piani di risanamento”.

Attraverso queste Disposizioni, l’Autorità intende dare applicazione al Regolamento delegato (UE) n. 348/2019 che integra la Direttiva 2014/59/UE (cd. BRRD) per quanto riguarda i criteri di valutazione dell’impatto del dissesto di un ente (banca o SIM) sui mercati finanziari, su altri enti e sulle condizioni di finanziamento.

L’obiettivo delle Disposizioni proposte è quello di identificare gli enti cui può essere riconosciuta la possibilità di redigere piani di risanamento in forma semplificata, ovvero per i quali deve essere mantenuto l’obbligo di predisporre piani di risanamento in forma ordinaria ai sensi della Direttiva BRRD, così come recepita a livello nazionale per le banche e per le SIM rispettivamente nel Testo unico Bancario (TUB) per le banche e nel Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria (TUF) per le SIM.

Il Regolamento delegato dispone che la valutazione dell’impatto del dissesto di un ente avvenga sulla base di criteri di tipo quali-quantitativo da considerarsi in due fasi successive: qualora dalla fase quantitativa si presumere che l’impatto del dissesto dell’ente non produce ripercussioni negative sui mercati, sugli altri enti e sulle condizioni di finanziamento, si procede alla valutazione qualitativa dell’ente che potrà o meno confermare i risultati della prima fase.

Per la determinazione dei criteri quali-quantitativi da considerare, Banca d’Italia intende esercitare le discrezionalità ad essa attribuite dal Regolamento delegato con riferimento alle banche meno significative e alle SIM; in particolare, le Disposizioni in consultazione prevedono l’esercizio delle seguenti tre discrezionalità che permettono a Banca d’Italia di continuare con l’approccio di vigilanza precedentemente adottato:

– la qualifica di high-priority(cd. “HP”), assegnata dalla BCE alle banche meno significative, quale criterio qualitativo aggiuntivo per l’individuazione delle banche tenute ad adottare piani di risanamento in forma ordinaria;

– la ponderazione al 25% per gli indicatori previsti all’Allegato II del Regolamento delegato per la valutazione dell’impatto del dissesto dell’impresa di investimento;

– una soglia pari al 14,3% per il punteggio quantitativo totale per le imprese di investimento.

In sede di prima applicazione dei criteri previsti dal nuovo Regolamento delegato sarà previsto un regime transitorio. La consultazione, della durata di 50 giorni, si concluderà il 10 giugno 2020; tale termine è in linea con la Comunicazione Banca d’Italia del 20 marzo 2020 relativamente alla proroga dei termini e altre misure temporanee per mitigare l’impatto del COVID-19 sul sistema bancario e finanziario italiano.

Documento per la consultazione Banca d’Italia. Disposizioni in materia di piani di risanamento

Schema dei Piani di risanamento in forma semplificataAnalisi di impatto della regolamentazione

Principi contabili internazionali

Operazioni di vendita pro-soluto di crediti unlikely to pay in cambio di quote di fondi di investimento

Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS.

Trattamento in bilancio delle operazioni di vendita pro-soluto di crediti unlikely to pay (“UTP”) in cambio di quote di fondi di investimento

Il “Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS” ha predisposto, in data 14 aprile 2020, un documento indirizzato ai soggetti rispettivamente vigilati concernente il “Trattamento in bilancio delle operazioni di vendita pro-soluto di crediti unlikely to pay (“UTP”) in cambio di quote di fondi di investimento.

Si tratta, in particolare, di chiarimenti sul trattamento contabile di alcune operazioni complesse di cessione di tipo multioriginator di portafogli creditizi deteriorati diversi dalle sofferenze (cd. “unlikely to pay” o “UTP”) che prevedono che gli UTP siano ceduti a fondi comuni di investimento in cambio di quote emesse dagli stessi fondi.

In considerazione della complessità delle suddette operazioni, le Autorità mirano a richiamare l’attenzione dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili sulla necessità di assicurare che il trattamento contabile applicato a tali operazioni sia definito nel rispetto delle disposizioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

A tal fine, le Autorità forniscono una sintesi delle principali caratteristiche delle operazioni definite come vendite pro-soluto di crediti UTP in cambio di quote di fondi di investimento per le quali risulta necessaria un’analisi completa di tutti gli elementi e condizioni del singolo caso specifico per individuare il corretto trattamento contabile, vista la varietà di casi concreti e condizioni contrattuali che caratterizzano tali operazioni.

Inoltre, le Autorità rappresentano alcuni punti chiave che assumono particolare rilievo per stabilire il corretto trattamento in bilancio di tale tipologia di operazioni, riguardanti nello specifico:

1) le considerazioni sul consolidamento del fondo di investimento nel bilancio dei soggetti coinvolti nell’operazione (quali Intermediari Cedenti, Servicers);

2) l’eliminazione contabile (“derecognition”) dei crediti UTP trasferiti da parte degli Intermediari cedenti;

3) l’iscrizione iniziale e la valutazione delle quote del fondo di investimento sottoscritte da parte degli Intermediari cedenti;

4) l’informativa che gli intermediari cedenti devono fornire nelle rendicontazioni contabili periodiche destinate al pubblico.

Documento Banca d’Italia/Consob/Ivass n. 8. Tavolo di coordinamento fra Banca d’Italia, Consob ed Ivass in materia di applicazione degli IAS/IFRS

Comunicato stampa

Let’s Talk

Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner | Legal

Avv. Fabrizio Cascinelli

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Associate Partner | Legal

Avv. Mario Zanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director | Legal