Emergenza COVID-19 Stabilità dei mercati bancari e finanziari

Misure di sostegno per il mercato bancario e finanziario per contrastare gli effetti economici derivanti da Covid-19

Nel contesto della pandemia da Covid-19, il Governo, le Autorità di vigilanza Italiane ed Europee, nonché le Associazioni di categoria stanno continuando a mettere a punto importanti misure a sostegno dell’emergenza economico-finanziaria conseguente a quella sanitaria.

Tra queste si segnalano di seguito le principali misure pubblicate in quest’ultima settimana atte a garantire la stabilità del sistema economico nel suo complesso e la continuità operativa degli operatori.

Gazzetta Ufficiale europea

24 aprile 2020 Regolamento sull’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 24 aprile 2020 è stato pubblicato il “Regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19”.

Il Regolamento, noto come “Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus”, si inserisce nella più ampia iniziativa dell’Unione europea volta a mobilitare rapidamente i fondi di bilancio dell’UE per affrontare gli effetti della pandemia da Covid-19, che comprende anche il Regolamento (UE) 2020/460 (cd. “Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus”) e il Regolamento (UE) 2020/461 del 31 marzo 2020.

Poiché gli effetti negativi sulle economie dell’Unione sono gravi e stanno peggiorando, il Regolamento (UE) 2020/558,apporta ulteriori modifiche (che si aggiungono a quelle già disposte con il Regolamento (UE) 2020/460) alle norme sull’uso dei fondi strutturali dell’UE contenute nei Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e n. 1303/2013, volte a fornire agli Stati un supplemento eccezionale di flessibilità per utilizzare i fondi del bilancio dell’UE (fondi strutturali e di investimento).

Le disposizioni riguardano la sospensione temporanea di alcune delle norme che definiscono la portata e le priorità dei programmi nazionali finanziati dai vari fondi UE, nonché le condizioni secondo cui le regioni hanno diritto a ricevere sostegno; pertanto, tutte le riserve esistenti nell’ambito dei fondi strutturali per il 2020 potranno essere utilizzate per far fronte agli effetti di questa crisi.

La finalità è quella di concedere agli Stati membri la massima flessibilità nel trasferire le risorse tra i fondi e tra le regioni e soddisfare così le proprie esigenze specifiche per attenuare i danni sociali ed economici della pandemia. 

Inoltre, viene previsto che gli Stati membri possano richiedere – per il periodo compreso tra il 1º luglio 2020 e il 30 giugno 2021 – un finanziamento dal bilancio dell’UE pari a un massimo del 100%

Vista l’urgenza della situazione, il Regolamento è in vigore dalla data stessa di pubblicazione, quindi dal 24 aprile 2020 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Autorità di vigilanza Europee:

> Banca Centrale Europea

16 aprile 2020Alleggerimento temporaneo dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato

In data 16 aprile 2020, la Banca Centrale Europea ha annunciato una riduzione temporanea dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato, consentendo alle banche di adeguare la componente di vigilanza di tali requisiti.

La riduzione dei requisiti patrimoniali per il rischio di mercato è al momento prevista per sei mesi; successivamente la BCE revisionerà la decisione sulla base della volatilità del mercato.

Più nel dettaglio, la BCE permette di ridurre temporaneamente il fattore di moltiplicazione qualitativo del rischio di mercato, per compensare la possibile sottovalutazione da parte delle banche dei rispettivi requisiti patrimoniali per il rischio di mercato.

Tale misura a sostegno dell’economia ha come finalità quella di mantenere la capacità delle banche di fornire liquidità di mercato e proseguire con le attività di market making.

Autorità di vigilanza Europee:

> ESMA

17 aprile 2020 – Indicatori alternativi di performance e Covid-19

ESMA ha aggiornato il proprio set di Questions and Answers relative all’applicazione degli Orientamenti del 2015 sugli indicatori alternativi di performance (IAP), integrando il documento con un nuovo chiarimento (Question n. 18) concernente l’applicabilità dei suddetti Orientamenti nel contesto attuale caratterizzato da Covid-19.

In particolare, ESMA incoraggia gli emittenti e i soggetti responsabili della redazione del prospetto ad usare cautela nella presentazione dell’impatto del Covid-19 negli indicatori alternativi di performance inclusi nei prospetti o nelle informazioni regolamentate.

L’Autorità precisa che tali soggetti potranno decidere di presentare nell’informativa IAP nuovi oppure modificare gli IAP esistenti, tenendo conto del principio di coerenza secondo cui “la definizione e il calcolo di uno IAP dovrebbe essere coerente nel tempo”.

Autorità di vigilanza Europee:

> EBA

22 aprile 2020 – Norme tecniche di regolamentazione sulla valutazione prudente dei portafogli di negoziazione

EBA ha elaborato norme tecniche di regolamentazione – ai sensi dell’art. 105 “Requisiti per la valutazione prudente” del Regolamento n. 575/2013 (Regolamento CRR) e per le quali, vista l’attuale situazione di emergenza da Covid-19, l’Autorità non ha effettuato alcuna consultazione – concernenti la valutazione prudente di tutte le posizioni comprese nel portafoglio di negoziazione degli enti.

L’obiettivo dell’Autorità è quello di tenere conto dell’attuale estrema volatilità dei prezzi di mercato, dovuta dalla pandemia da Covid 19 e dal conseguente shock sistemico verificatosi nei mercati finanziari, che incidono sul valore totale di tali portafogli di negoziazione.

Le norme proposte da EBA prevedono modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) 2016/101 di ottobre 2015 che integra il Regolamento CRR per quanto riguarda la valutazione prudente di cui al suddetto articolo 105 del CRR; nello specifico, le modifiche riguardano le disposizioni per il calcolo degli aggiustamenti di valutazione supplementari (Additional Valuation Adjustments – AVA) necessari a garantire la valutazione prudente del valore equo (fair-value) assegnato agli strumenti finanziari inclusi nei portafogli di negoziazione.

In particolare, EBA ha proposto:

  • la modifica delle formule da utilizzare ai fini dell’aggregazione degli AVA nell’ambito del metodo di base (cd. “core approach”), di cui all’Allegato del Regolamento delegato (UE) 2016/101;
  • l’utilizzo per un periodo limitato – e cioè dalla data di entrata in vigore delle modifiche fino al 31 dicembre 2020 – di un fattore di aggregazione del 66% (più alto rispetto a quello attuale del 50%).

La bozza finale di RTS è stata sottoposta alla Commissione europea per l’adozione.

Autorità di vigilanza Europee:

> EBA

22 aprile 2020 – Ulteriori misure di vigilanza per la gestione della pandemia Covid-19

EBA, in data 22 aprile 2020, ha fornito ulteriori indicazioni e chiarimenti riguardanti i principi di efficienza, flessibilità e concretezza che le Autorità di vigilanza nazionali dovrebbero utilizzare nelle rispettive azioni di vigilanza.

In particolare, EBA richiama le Autorità nazionali ad adottare tali principi in relazione al processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process, SREP), alla pianificazione del risanamento, alla resilienza operativa digitale e ai rischi in materia di ICT, nonché al trattamento prudenziale delle esposizioni cartolarizzate oggetto di moratorie.

  • SREP – Con riferimento al processo di revisione e valutazione prudenziale (SREP),EBA riconosce la necessità di un approccio concreto ed efficiente per l’esercizio 2020, che tenga conto dei rischi e delle vulnerabilità più rilevanti derivanti dalla crisi da Covid-19.

La capacità degli enti di affrontare l’emergenza attuale, garantendo la continuità operativa delle proprie attività, dovrebbe essere l’elemento fondamentale sui cui dovrà concentrarsi la vigilanza; quindi lo SREP 2020 potrebbe non includere la valutazione di tutti i rischi e vulnerabilità dell’ente, ma si potrà concentrare solo sugli elementi direttamente interessati dalla crisi.

EBA si confronterà con le Autorità nazionali competenti per garantire ulteriore chiarezza e metodi di vigilanza uniformi nell’applicazione degli “Orientamenti sulle procedure e sulle metodologie comuni per il processo di revisione e valutazione prudenziale” anche in questo contesto di crisi.

  • Piani di risanamento – Relativamente aipiani di risanamento(Recovery Planning),EBA richiama le istituzioni finanziarie a revisionare e aggiornare i propri piani di risanamento così da poterli eventualmente implementare qualora necessario.

In particolare, EBA sottolinea che gli istituti dovrebbero focalizzarsi sull’individuare le opzioni di risanamento necessarie ed eventualmente disponibili che potrebbero attuare in caso di necessità.

Inoltre, data la rapida evoluzione del contesto di crisi, Autorità nazionali ed istituzioni dovrebbero essere tempestivamente informate circa ogni segno di deterioramento della situazione finanziaria e della discontinuità del business, che potrebbe comportare l’attivazione dei piani.

In tale ambito, EBA ha previsto anche che l’invio alle Autorità competenti di alcuni elementi dei piani di risanamento che non siano considerati “elementi chiave” potrebbe essere posticipato al ciclo di valutazione successivo.

Ciascuna Autorità nazionale competente dovrà comunicare alle istituzioni dalla stessa vigilate qualsiasi provvedimento concesso alla luce di tale dichiarazione.

  • Resilienza digitale operativa – Evidenziando l’importanza della resilienza operativa digitale (Digital Operational resilience) nell’attuale contesto in cui la maggior parte dei servizi è svolta online o da remoto, EBA esorta gli istituti ad assicurare la propria continuità operativa aziendale e la gestione dei rischi di sicurezza che potrebbero compromettere i servizi erogati e gli utenti.

A tal fine, EBA richiama gli istituti ad applicare i nuovi Orientamenti del marzo 2020 sulla gestione dei rischi ICT e di sicurezza – applicabili dal 30 giugno 2020 – che garantiscono l’implementazione di un adeguato sistema di gestione di tutti i rischi operativi e di sicurezza nell’ambito ICT (information and communication technology).

EBA continuerà a supportare le Autorità competenti e le istituzioni finanziarie nell’applicazione di quanto previsto dai suddetti Orientamenti, testando e condividendo buone prassi per perseguire risultati di sicurezza concreti e mirati.

  • Cartolarizzazioni e moratorie – EBA ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione degli Orientamenti dalla stessa emanati il 2 aprile 2020 relativi alle moratorie legislative e non legislative, con riferimento alle esposizioni cartolarizzate e sull’interpretazione del concetto “supporto implicito” previsto dall’art. 250 del Regolamento (UE) n. 575/2013 (cd. Regolamento CRR) per le esposizioni cartolarizzate.

In particolare, EBA chiarisce che qualora le esposizioni cartolarizzate siano oggetto di moratoria, le stesse devono essere classificate in linea con i suddetti Orientamenti ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali; nello specifico, gli istituti non devono riclassificare in automatico un’esposizione cartolarizzata oggetto di moratoria come esposizione in stato default oppure oggetto di misure di concessione per il calcolo degli importi delle esposizioni cartolarizzate ponderati per il rischio, ma  devono continuare a classificare adeguatamente le esposizioni cartolarizzate in conformità con la normativa prudenziale attualmente prevista.

Relativamente all’supporto implicito – ovvero al supporto fornito agli investitori delle cartolarizzazioni in linea con gli obblighi contrattuali e le condizioni di mercato – EBA ha ritenuto opportuno indicare alcune situazioni (e le relative ragioni) in presenza delle quali è possibile fornire agli investitori delle esposizioni cartolarizzate oggetto di moratoria un supporto implicito in linea con gli obblighi contrattuali e le condizioni di mercato come previsto dall’art. 250 del Regolamento CRR  e dagli Orientamenti EBA del 2016 sul supporto implicito per le operazioni di cartolarizzazione che specificano in cosa consistono le normali condizioni di mercato e quando un’operazione non è strutturata per fornire un supporto implicito.

In presenza di tali situazioni, gli istituti possono, infatti, continuare a non detenere fondi propri per il rischio legato alle esposizioni cartolarizzate considerato il trasferimento alla controparte di una parte significativa del rischio di credito relativa a tali esposizioni, conformemente alla normativa vigente.

Autorità di vigilanza Europee:

> EBA

22 aprile 2020 – Trattamento prudenziale del rischio di mercato

EBA ha fornito, in data 22 aprile 2020, alcuni chiarimenti relativi a determinati aspetti del quadro prudenziale per il rischio di mercato riguardanti, nello specifico (i) la valutazione prudente del portafoglio di negoziazione; (ii) l’obbligo di segnalazione secondo il nuovo metodo standardizzato per il rischio di mercato (FRTB-SA); (iii) l’implementazione dei margini iniziali per i derivati OTC non compensati centralmente ​​e (iv) i modelli interni per il rischio di mercato (cd. Internal Models Approach – IMA).

Relativamente alla valutazione prudenziale nell’ambito del rischio di mercato, EBA ha elaborato norme tecniche di regolamentazione che propongono alcune modifiche mirate al Regolamento delegato (UE) 2016/101 di ottobre 2015 integrativo del Regolamento CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013) per quanto riguarda la valutazione prudente degli strumenti finanziari inclusi dei portafogli di negoziazione.

L’obiettivo dell’Autorità è quello di tenere conto dell’attuale estrema volatilità dei prezzi di mercato, dovuta dalla pandemia da Covid-19 e dal conseguente shock sistemico verificatosi nei mercati finanziari, che incidono sul valore totale di tali portafogli di negoziazione.

Con riferimento all’obbligo di segnalazione dei calcoli relativi ai fondi propri per il rischio di mercato effettuati con il nuovo metodo standardizzato (FRTB – SA) – introdotto dal cd. Regolamento CRR 2 (Regolamento (UE) 2019/876) – EBA ha comunicato che intende posticipare nel terzo trimestre del 2021 (indicativamente al 30 settembre 2021) il termine (inizialmente previsto nel primo trimestre del 2021) per tale segnalazione alle autorità nazionali competenti.

Inoltre, l’Autorità, accogliendo la decisione del 3 aprile 2020 del Comitato di Basilea per la supervisione bancaria (Basel Committee on banking Supervision), ha comunicato l’intenzione di posticipare di un anno l’implementazione dei margini inziali per i derivati cd. OTC che non sono compensati mediante controparte centrale, di cui alle norme tecniche di regolamentazione congiunte delle ESAs di dicembre 2018.

Infine, con riferimento ai modelli interni (cd. Internal Models Approach – IMA) utilizzati per il calcolo dei requisiti dei fondi propri nell’ambito del rischio di mercato, EBA ha precisato che l’eccessiva volatilità dei mercati dovuta all’emergenza da Covid-19 incide su tale calcolo e, in particolare, sul calcolo della misura del valore a rischio (cd. Value-at-risk – VaR); l’attuale volatilità dei mercati comporta, infatti, un aumento del valore di tale misura indicando un maggiore rischio di mercato per il portafoglio sottostante di negoziazioni.

Pertanto, EBA ricorda alle Autorità competenti di tenere conto delle misure normative vigenti per mitigare detti effetti, tra cui la misura di cui all’art. 366 “Test retrospettivi regolamentari e fattori moltiplicativi” del Regolamento CRR secondo la quale le variazioni dei valori del portafoglio di negoziazione non dovute a carenze del modello interno possono non essere considerate ai fini del calcolo dei requisiti dei fondi propri.

Infine, l’Autorità chiede alle Autorità nazionali competenti di non considerare, nelle proprie azioni di vigilanza, il riesame annuale della scelta dei dati storici per il calcolo del VaR in condizioni di stress (Stressed VaR), posticipando tale riesame verso la fine del 2020.

Autorità di vigilanza Europee:

> EIOPA

17 aprile 2020 – Approccio coordinato di vigilanza per mitigare l’impatto di Covid-19 nel settore dei fondi pensione aziendali e professionali

EIOPA, con Dichiarazione del 17 aprile 2020, ha fornito alcuni principi riguardanti la mitigazione dell’impatto dell’emergenza Covid-19 sul settore dei fondi pensione aziendali e professionali (EPAP).

Il settore della previdenza aziendale e professionale, infatti, è molto diverso in Europa, a seconda dello Stato; per tale motivo – e per mitigare gli effetti economici della pandemia in corso sull’intero settore – EIOPA ha formulato alcune raccomandazioni rivolte alle Autorità nazionali competenti, che devono essere seguite secondo un approccio proporzionato e basato sul rischio.

Relativamente alla continuità aziendale e ai rischi operativi, le Autorità nazionali competenti (ANC) devono garantire che gli enti pensionistici aziendali o professionali diano priorità alla continuità delle attività operative chiave (comprese quelle esternalizzate) e dei servizi; le ANC devono, inoltre, esigere che i rischi di frode, i rischi informatici e i rischi di violazione della protezione dei dati siano attentamente considerati ed effettivamente gestiti.

Inoltre, EIOPA invita le ANC, date le circostanze, ad essere flessibili relativamente alle tempistiche di pubblicazione da parte degli enti di documenti e di informazioni non prioritarie; in particolare, EIOPA suggerisce una proroga di due settimane per le informazioni relative il primo trimestre 2020 e di otto settimane per le rendicontazioni annuali.

Per quanto riguarda la liquidità, le ANC dovrebbero monitorare i livelli di liquidità con attenzione; è, infatti, prevedibile che gli enti pensionistici potrebbero subire variazioni di liquidità significative per effetto, ad esempio, del ritardato o mancato pagamento dei contributi da parte di datori di lavoro e dipendenti.

In merito alla situazione dei finanziamenti, EIOPA raccomanda alle ANC di monitorare attentamente l’impatto dell’andamento dei mercati finanziari sulla posizione finanziaria degli EPAP, fornendo schemi di benefici definiti che siano conformi alle disposizioni nazionali.

Con riferimento alla protezione degli aderenti e dei beneficiari, le ANC dovrebbero promuovere approcci flessibili per tutelare i diritti pensionistici, soprattutto per gli schemi di contribuzione definiti, consentendo di scegliere l’applicazione differita dei pagamenti forfettari o delle annualità.

Infine, per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione e trasparenza, EIOPA raccomanda alle ANC di sollecitare gli enti affinché comunichino a tutti i soggetti interessati le misure intraprese per la gestione del periodo di emergenza.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia

21 aprile 2020 – Comunicazione “COVID 19: Misure in materia di segnalazioni di vigilanza”

Per agevolare lo svolgimento delle attività delle banche e degli intermediari non bancari vigilati, alla luce delle difficoltà dall’emergenza sanitaria in corso, Banca d’Italia ha comunicato di concedere un margine di flessibilità per i termini di invio di alcune segnalazioni di vigilanza.

La decisione circa il posticipo di invio delle segnalazioni di vigilanza si basa su quanto deciso e comunicato anche dalla Banca Centrale Europea e da EBA nelle scorse settimane; le Autorità europee sollecitavano, infatti, le Autorità nazionali ad applicare un regime di tolleranza e di flessibilità e, quindi, la concessione della proroga di un mese per le comunicazioni con data di invio prevista tra marzo e maggio 2020.

Pertanto, Banca d’Italia ha comunicato di concedere detta proroga di un mese per l’inoltro delle segnalazioni “armonizzate” aventi termini di invio fino al 31 maggio 2020 anche alle banche meno significative e alle SIM.

Per uniformità, l’estensione di un mese dei termini di inoltro è concessa anche con riferimento alle segnalazioni prudenziali degli intermediari finanziari non inclusi nell’ambito di applicazione del Regolamento CRR e della Direttiva CRD4 per le quali la Circolare n. 286 del 17 dicembre 2013 della Banca d’Italia opera un rinvio al Regolamento di esecuzione della Commissione n. 680/2014.

Anche i dati sui piani di finanziamento possono essere trasmessi entro due mesi dalla scadenza regolamentare.

Rimangono escluse dalla proroga dei termini di invio le segnalazioni su Liquidity Coverage Requirement (LCR) e Additional Liquidity Monitoring Metrics (ALMM), identificate come prioritarie e da trasmettere quindi nei termini previsti dalla regolamentazione.

Per ciò che concerne le segnalazioni non armonizzate, la Banca d’Italia non ravvisa al momento l’esigenza di concedere proroghe.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia

18 aprile 2020 – Comunicato stampa “Decreto-legge “Cura Italia”: segnalazioni alla Centrale dei rischi”

Banca d’Italia, con Comunicato del 18 aprile 2020, ha fornito agli intermediari indicazioni in merito alle segnalazioni alla Centrale dei rischi a seguito delle previsioni del Decreto-legge “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020).

In particolare, l’Autorità specifica che gli intermediari non devono segnalare:

(1) sconfinamenti relativi a finanziamenti accordati a imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56, c. 2, lett. a) e b) del Decreto “Cura Italia”; tali misure prevedono l’irrevocabilità e la proroga della scadenza dei finanziamenti non rateali;

(2) rate scadute – in quanto sospese – nel caso di finanziamenti accordati a imprese beneficiarie della misura di cui all’art. 56, co. 2, lett. c) del Decreto “Cura Italia”; questa disposizione prevede la sospensione del pagamento delle rate di mutui e di altri finanziamenti a rimborso rateale.

L’Autorità ha, inoltre, specificato che chi ha beneficiato della sospensione del rimborso del finanziamento non potrà essere classificato a sofferenza dal momento in cui il beneficio è stato accordato.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Covip

21 aprile 2020 – Proroga della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi

Covip ha prorogato al 15 maggio 2020 il termine di sospensione dei procedimenti amministrativi di propria competenza, in linea con la disposizione prevista dall’art. 37 del cd. Decreto Liquidità (Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23).

L’Autorità, in linea con la citata previsione, adotterà comunque ogni misura organizzativa idonea ad assicurare la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, in considerazione degli interessi degli iscritti e beneficiari.

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Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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