A cura di Isabelle Roccazzella, Vittoria Rostagno, Fabio Alberto Regoli, Alessio Rolando, Paolo Bersani, Luca Saglione
Oltre il Covid-19
L’attuale situazione emergenziale ci porta a compiere delle riflessioni sul ruolo dell’impresa, che necessariamente dovrà cambiare: non solo centro di profitto, ma anche generatore di benessere.
Dopo averne tanto letto e troppo spesso scritto o parlato, abbiamo prove pratiche, concrete e giornaliere, di chi siano realmente gli stakeholders, che cosa sia l’impact investment, cosa sia realmente la corporate social responsibility e dunque quale sia l’inevitabile ruolo che il privato (impresa o singolo) è chiamato ad assumere all’interno delle nostre comunità.
Dobbiamo pensare a nuovi modelli di impresa: e dobbiamo farlo adesso, così da essere organizzati e pronti per il tempo della ripresa.
Le Benefit Corporation sono uno strumento che già adesso l’ordinamento mette a disposizione delle imprese che vogliano strutturalmente guardare alla società e includere obiettivi di tipo sociale all’interno della loro missione: non vuol dire rinunziare al profitto, bensì adottare strutturalmente nuovi approcci al business.
Cosa sono le Benefit Corporation
Il modello societario delle Benefit Corporation (o “Società Benefit”) nasce nel 2010 nel Maryland (USA) e, a partire dall’inizio del 2016, viene recepito in Europa.
Ad oggi, l’Italia rappresenta il primo, nonché l’unico, stato europeo ad aver riconosciuto uno status giuridico alle Società Benefit, rendendo in questa maniera il concetto di corporate social responsibility tangibile e misurabile.
La normativa italiana in materia di Società Benefit, recentemente introdotta dall’art. 1, commi 376-383 e allegati 4 – 5 della legge n. 208/2015 (“Legge di Stabilità 2016”), non prevede deroghe alla disciplina del diritto societario attualmente in vigore, ma introduce dei nuovi ed ulteriori requisiti che le Società Benefit devono rispettare con riferimento all’organizzazione statutaria e alla governance d’impresa.
Finalità e beneficio comune
Carattere distintivo delle Società Benefit è il perseguimento non solo della generazione del profitto attraverso l’esercizio dell’attività di impresa sua propria, ma anche di un beneficio comune diretto a produrre un determinato impatto su una o più categorie di stakeholders.
Le finalità delle Società Benefit devono essere espressamente indicate all’interno dell’oggetto sociale della società interessata e, di conseguenza, perseguite attraverso una gestione volta al conseguimento sia dell’obiettivo economico della società (e dei suoi soci), sia alla salvaguardia dell’interesse di coloro sui quali l’attività sociale può avere un impatto.
Si qualifica come Società Benefit la società che, nell’esercitare un’attività economica:
- persegue uno scopo mutualistico in aggiunta al proprio oggetto lucrativo, se esistente;
- persegue un «beneficio comune» (i.e. il perseguimento, nell’esercizio dell’attività economica, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di potenziali beneficiari e stakeholders coinvolti);
- ha una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti degli stakeholders.
Tanto le nuove società attraverso un oggetto sociale già integrato, quanto le società esistenti attraverso una semplice modifica statutaria, nel rispetto delle vigenti disposizioni codicistiche, possono diventare Società Benefit, senza che ciò determini la nascita di un nuovo tipo sociale.
La Società Benefit può scegliere di introdurre accanto alla propria denominazione sociale la dicitura “Società Benefit” o l’abbreviazione “SB” ed utilizzare tale denominazione nella documentazione ufficiale, nelle comunicazioni presso i terzi e nei titoli emessi.
Sebbene la Legge di Stabilità 2016 non si esprima in merito alla possibilità di recesso del socio che non abbia partecipato alla deliberazione necessaria alla modifica dello statuto di una società che intende “trasformarsi” in Società Benefit, tale questione appare centrale, in questa come in qualsiasi altra modifica statutaria.
La disciplina del recesso del socio nella Società Benefit (o meglio, in una società che voglia divenire società Benefit) resta quella applicabile al singolo tipo societario.
I doveri e le responsabilità degli Amministratori e il Responsabile del perseguimento del beneficio comune
La Legge di Stabilità 2016 individua specifici obblighi cui sono tenuti gli amministratori di una Società Benefit, obblighi che si aggiungono a quelli previsti dal Codice Civile per il tipo societario prescelto. In particolare, essi devono bilanciare l’interesse della società e dei soci con gli interessi delle categorie indicate nell’art. 1, comma 376, Legge di Stabilità 2016 (persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse), perseguendo le finalità di beneficio comune in modo conforme a quanto previsto nello statuto.
L’inosservanza dei suddetti obblighi di gestione può costituire inadempimento dei doveri degli amministratori imposti dalla legge e dallo statuto.
L’art.1, comma 380, Legge di Stabilità 2016 dispone inoltre che la Società Benefit debba individuare, attraverso l’organo amministrativo, “il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità [di beneficio comune]”.
Il Responsabile, che potrà essere un soggetto interno alla società o un consulente esterno, ha lo scopo di rafforzare la struttura organizzativa della società, coadiuvando l’operato degli amministratori nel perseguimento del beneficio comune e supervisionando che le procedure aziendali siano idonee al raggiungimento di tale obiettivo. Tale soggetto, al pari degli amministratori, risponderà in caso di mancato perseguimento del beneficio comune.
La Relazione annuale sull’attuazione del beneficio comune e la Dichiarazione di carattere non finanziario
L’art.1, comma 382, Legge di Stabilità 2016 impone agli amministratori delle Società Benefit di redigere annualmente una Relazione sul beneficio comune perseguito da allegare al bilancio, mediante la quale gli amministratori danno conto delle attività poste in essere ai fini del perseguimento del beneficio comune e delle modalità con cui hanno operato il bilanciamento tra gli interessi dei soci e quelli degli altri stakeholders, oltre che delle specifiche scelte programmatiche.
Tale Relazione dovrà essere pubblicata nel sito internet della società qualora esistente e, al fine di tutelare la riservatezza dei soggetti beneficiari, l’art.1, comma 383, Legge di Stabilità 2016, consente di omettere taluni dati finanziari.
Viene naturale domandarsi quale sia il rapporto tra la Relazione sul beneficio comune perseguito da allegarsi al bilancio delle Società Benefit e la Direttiva 2014/95/UE, attuata in Italia dal D.lgs. n. 254/2016, la quale ha introdotto nell’ordinamento italiano l’obbligo per gli enti di interesse pubblico rilevanti che superino taluni requisiti dimensionali, così come definiti nel D.lgs. n. 39/2010 (“EIPR”), di redigere e pubblicare, per ogni esercizio finanziario, una Dichiarazione di carattere non finanziario, contenente informazioni relative a temi ambientali, sociali, attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani e alla lotta contro la corruzione.
Nonostante numerose sovrapposizioni concettuali, occorre rilevare che la Direttiva 2014/95/UE ha generato un obbligo di legge tout court per gli EIPR, mentre la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto una variante ai tipi societari, la cui disciplina scatta unicamente per effetto dell’espressa adozione di un beneficio comune su base volontaria.
L’organo di controllo
La legge nulla dispone in merito agli organi di controllo delle Società Benefit: se ne deduce che, laddove il tipo societario prescelto contempli l’esistenza di un organo di controllo, si applicheranno le regole ordinarie. Nell’esercizio delle sue attività, l’organo di controllo delle Società Benefit dovrà valutare l’operato degli amministratori in termini di bilanciamento tra il lucro oggettivo e il perseguimento del beneficio comune, nonché di gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di tutti gli stakeholders.
Quanto al revisore, il tema si presenta di maggiore delicatezza: se è vero che il compito principale è quello del controllo legale dei conti, è ipotizzabile che il revisore legale possa (o forse addirittura debba) rilasciare un giudizio in merito alla Relazione annuale sul beneficio comune, in un’ottica di allineamento tra la missione benefit della società e la capacità di perseguirla nel rispetto degli standard di accountability (responsabilità, correttezza, trasparenza).
Enforceability
La Legge di Stabilità 2016 dispone all’art.1, comma 384, che in caso di mancato perseguimento del beneficio comune la società potrà essere sanzionata dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) per violazione della disciplina in materia di pubblicità ingannevole (D.lgs. 145/2007) e del Codice del Consumo (D.lgs. n. 206/2005).
Tale disposizione è finalizzata ad impedire alle società che non perseguono gli obiettivi fissati nell’oggetto sociale di beneficiare dei vantaggi competitivi di cui godono le Società Benefit e quindi indurre in inganno consumatori e altri professionisti. Pertanto, l’AGCM dovrà valutare il comportamento tenuto alla luce degli impegni assunti e dei criteri applicati dalla Società Benefit e potrà avviare anche d’ufficio un procedimento, con ampi poteri investigativi.
Labour: best practices nelle Società Benefit
L’organizzazione interna delle risorse umane e la loro valorizzazione è oggetto della Relazione Annuale sul beneficio comune apportato dalla Società Benefit. A tal fine, la società dovrebbe adottare standard interni di valutazione e principi di reporting sulla scorta delle best practices e delle linee guida sviluppati dai principali enti di certificazione, quali il Global Reporting Initiative e l’International Organization for Standardization. Tali standards comprendono, in via esemplificativa:
- occupazione: assunzione e promozione dei lavoratori, creazione di nuovi posti di lavoro, pari opportunità e non discriminazione, implementazione di strumenti di smart-working;
- condizioni di lavoro e protezione sociale: stipendi e forme di retribuzione fissa o variabile, orario di lavoro, equilibrio vita-lavoro, provvedimenti disciplinari, protezione della maternità, mense, accesso ai servizi sanitari;
- dialogo sociale: consultazione e scambio di informazioni tra rappresentanti del governo, datori di lavoro, lavoratori e sindacati;
- salute e sicurezza sul lavoro: miglioramento delle condizioni psico-fisiche dei lavoratori e del livello di benessere, analisi e monitoraggio dei rischi (anche di specifiche categorie di lavoratori), messa a disposizione Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), formazione continua dei lavoratori, eliminazione dei rischi psicosociali, predisposizione di una struttura organizzativa per il rispetto delle misure adottate;
- sviluppo umano e formazione sul posto di lavoro: implementazione della crescita del capitale umano attraverso strumenti di welfare aziendale, dedicati ad affrontare temi sociali (lotta alle discriminazioni, bilanciamento delle responsabilità familiari, promozione della salute).
I premi di produttività e i servizi di welfare aziendale rientrano tra le labour best practices e rappresentano uno strumento non solo per promuovere il benessere dei lavoratori, ma anche per consentire alle imprese di ottenere vantaggi di natura fiscale e contributiva, con il rispetto di determinati limiti (valore del premio fino a Euro 3.000, aumentabili a Euro 4.000 in caso di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione aziendale; reddito di lavoro dipendente non superiore a Euro 80.000 lordi annui).
L’erogazione dei premi di produttività di cui sopra può avvenire anche nella forma di benefit di welfare aziendale (i.e. buoni pasto, asili nidi, abbonamenti per il trasporto pubblico, assistenza sanitaria, etc.), ottenendo così la conversione del premio in servizi esenti, sia dal punto di vista contributivo che fiscale.
Perché diventare una società Benefit?
La scelta di nascere o diventare Società Benefit consente di rivolgersi ad un mercato sempre più sofisticato, evoluto ed attento alle questioni ambientali, sociali e culturali.
Diventare una Società Benefit è una scelta finalizzata a migliorare la propria reputazione e a collocarsi tra le eccellenze nel mercato d’impresa.
Ad esempio, una Società Benefit è in grado di attrarre nuovi talenti, dato che per le nuove generazioni gli obiettivi dell’azienda sono uno dei criteri fondamentali nella scelta dell’occupazione; ancora, una società Benefit può ottenere un più ampio accesso agli investimenti di capitale privato, in virtù dell’offerta di maggiori responsabilità, trasparenza e tutele legali nel perseguimento della propria missione; infine, i consumatori sono sempre più orientati ad acquistare prodotti di imprese che prestano particolare attenzione alla sostenibilità sociale ed ambientale.
Ad oggi in Italia esistono più di duecento società che sono nate o diventate, mediante modifica statutaria, Società Benefit.
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