Fase 2: le aziende si preparino alla riapertura

A cura di Francesca Tironi, Giulia Spalazzi, Valentina Panettella e Sara Tanieli

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 26 aprile 2020, contenente le misure previste dal Governo per affrontare la c.d. Fase 2 dell’emergenza epidemiologica in atto causata dal Covid-19.

L’attenzione alla gestione degli spazi diviene imprescindibile, soprattutto con riguardo agli ambienti di lavoro.

Dal prossimo 4 maggio a poter riaprire saranno dapprima le aziende manifatturiere, le aziende edili e il commercio all’ingrosso, a condizione che quest’ultimo risulti collegato alle predette attività. Le aziende che potranno riprendere l’attività (precipuamente indicate nella tabella allegata al DPCM) dovranno, però, avere identificato le misure di sicurezza da attuare al fine di ridurre il rischio da contagio nei propri ambienti di lavoro e durante lo svolgimento delle loro attività lavorative.

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) dovrà fornire ai dipendenti tutte le indicazioni necessarie, avviando nei loro confronti una formazione specifica, e l’utilizzo dei dispostivi di protezione individuale, come mascherine, visiere o guanti, rappresenterà una condizione necessaria, ma non sufficiente alla riapertura, la quale dovrà infatti essere realizzata nel rispetto del distanziamento sociale.

I protocolli di sicurezza definiti dalle imprese, inoltre, dovranno essere conformi ai modelli sottoscritti in data del 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti Sociali e fra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le Parti Sociali (per i cantieri).

In tal senso, il Protocollo del 24 aprile sottoscritto fra il Governo e le Parti Sociali (alla cui applicazione è tenuto a vigilare un apposito Comitato da costituire in azienda), aggiornando il precedente Protocollo del 14 marzo 2020,  fornisce indicazioni operative essenziali per la corretta gestione degli ambienti di lavoro nel contesto attuale, ribadendo innanzitutto l’importanza della misura, prevista dal Governo, della rarefazione delle presenze sul luogo di lavoro, attuabile mediante il ricorso, ove possibile, al lavoro agile (con la conseguenza che tutte le attività che alla data del 4 maggio saranno ancora sospese potranno proseguire, come già oggi, a condizione che siano organizzate in modalità di smart-working), agli ammortizzatori sociali (se del caso, con opportune rotazioni tra i lavoratori), all’incentivo alla fruizione di ferie, congedi retribuiti ed altri simili strumenti previsti dalla contrattazione collettiva, nonché alla sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

Esso sottolinea, altresì, l’importanza di un’adeguata informazione ai dipendenti in merito alle disposizioni delle Autorità volte al contrasto e contenimento del contagio da Covid-19 (ad esempio, obbligo di rimanere nel proprio domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali, informandone il medico di famiglia e l’autorità sanitaria, ed obbligo di informare il datore di lavoro in caso di insorgenza di sintomi influenzali durante l’esecuzione della prestazione lavorativa) e alle modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, promuovendo a tal fine la consegna e/o l’affissione all’ingresso, o comunque nei locali maggiormente frequentati dai dipendenti, di appositi dépliant informativi.

Il Protocollo poi fornisce precise indicazioni alle imprese con riferimento alle modalità di ingresso ed uscita dall’azienda dei dipendenti e dei fornitori. In tal senso, infatti, prevede, tra le altre misure:

  • la possibilità di un controllo della temperatura corporea dei dipendenti, purché nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali;
  • l’inibizione dell’accesso ai locali aziendali a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con persone risultate positive al Covid-19, provenga dalle zone c.d. “a rischio” o, risultato in precedenza positivo, sia privo di una certificazione attestante la “negativizzazione”;
  • l’impegno a limitare il più possibile i contatti tra fornitori e dipendenti e a garantire l’isolamento e le altre misure di contenimento prescritte dalle Autorità rispetto a chi sviluppi sintomi influenzali negli ambienti di lavoro.

Successivamente, l’accordo concluso tra le Parti sociali promuove la ventilazione dei locali aziendali, nonché interventi periodici di pulizia e sanificazione dei medesimi locali, oltre che delle postazioni e degli strumenti di lavoro, secondo le disposizioni della circolare 5443 del 22/2/20 del Ministero della Salute ed eventualmente anche previo ricorso agli ammortizzatori sociali.

Sempre a tutela della salute dei dipendenti, vengono poi fornite le seguenti ulteriori raccomandazioni:

  • ingresso nei locali aziendali ed uscita dai medesimi in modo scaglionato;
  • frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
  • messa a disposizione di idonei mezzi detergenti per le mani e di altre precauzioni (quali l’adozione di mascherine, guanti e tute conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie);
  • distanziamento tra le postazioni di lavoro;
  • contingentamento dei locali a più alto rischio di assembramento (come mense, spogliatoi, aree ristoro, aree fumatori);
  • adeguata turnazione negli orari di lavoro al fine di garantire il distanziamento sociale;
  • sospensione di tutti i viaggi di lavoro, nazionali o internazionali;
  • formazione a distanza.

Nel Protocollo vengono infine prescritte precise indicazioni in capo al medico competente, tenuto ad esempio a privilegiare le visite preventive, le visite a richiesta e le visite al rientro della malattia e comunque a collaborare con le altre figure preposte alla salute e sicurezza sul lavoro nell’adozione e/o integrazione delle misure volte alla prevenzione e al contrasto del contagio da Covid-19.

Fermo quanto precede, il Protocollo promuove in ogni caso un confronto preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro (o, relativamente alle imprese di piccole dimensioni, con le rappresentanze territoriali) affinché ogni singola misura di contrasto e contenimento del virus ivi indicata possa essere adottata tenendo conto delle peculiarità della specifica realtà produttiva e delle situazioni territoriali. Sul punto, viene anche precisato che, ove reso necessario in base alle peculiarità della propria organizzazione, ogni singola impresa può disporre misure di contrasto e contenimento del virus equivalenti o più incisive rispetto a quelle indicate nel Protocollo stesso e che il datore di lavoro fornisce la massima collaborazione all’autorità sanitaria competente laddove, per la prevenzione di focolai epidemici, sia disposta l’esecuzione di tamponi per i lavoratori.

Resta inteso che nel quadro sopra descritto le Regioni assumeranno un ruolo di monitoraggio quotidiano dell’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, in modo tale da adeguare conseguentemente le misure da adottare. Se, infatti, dovesse emergere un aggravamento della situazione, si riattiveranno misure restrittive urgenti tese a contenere nuovamente la diffusione del Covid-19.

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