Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Disposizioni di vigilanza per le banche

Rischio di tasso (IRRBB) e stress test degli enti

32° aggiornamento del 21 aprile 2020 della Circolare n. 285/2013 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”.

Disposizioni in materia di rischio di tasso (IRRBB) e stress test degli enti

Ad esito del processo di consultazione tenutosi tra gennaio e febbraio 2020, Banca d’Italia, in data 21 aprile 2020, ha pubblicato il 32° aggiornamento della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 “Disposizioni di vigilanza per le banche”.

Con il presente aggiornamento Banca d’Italia ha recepito nella normativa nazionale due set di Orientamenti di EBA del 2018 rientranti nell’ambito del Secondo Pilastro di Basilea (cd. “Pillar 2 framework”), nel dettaglio:

  • gli Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione (cd. Interest Rate Risk arising from the Banking Book – “IRRBB”) e
  • gli Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti.

Nello specifico, l’Autorità ha apportato modifiche e integrazioni nella Parte Prima (i) al Capitolo 1 “Processo di controllo prudenziale” del Titolo III, (ii) al Capitolo 3 “Il sistema dei controlli interni” del Titolo IV e (iii) al Capitolo 6 “Governo e gestione del rischio di liquidità” del Titolo IV della Circolare.

Gli “Orientamenti sulla gestione del rischio di tasso di interesse derivante da attività diverse dalla negoziazione” del 2018 si sono sostituiti al set di Orientamenti precedente del 2015, già recepiti nella Circolare; tali Orientamenti definiscono alcuni aspetti che gli enti devono considerare per identificare, valutare e gestire l’IRRBB (di cui all’articolo 84 della Direttiva CRD IV) e che le autorità competenti devono considerare ai fini del processo SREP (conformemente all’articolo 98 della Direttiva CRD IV).

Inoltre, sono state aggiornate le ipotesi per la definizione di una metodologia semplificata, rivolta prevalentemente alle banche less significant, per la misurazione del rischio di tasso d’interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del valore economico (allegato C delle Disposizioni).

Le disposizioni confermano la richiesta di esplicita misurazione del rischio di tasso in termini di variazioni del margine d’interesse o degli utili; su tale tema sono state fornite indicazioni alle banche sulle possibili metodologie da utilizzare, introducendo un ulteriore allegato tecnico contenente una metodologia di misurazione del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario in termini di variazioni del margine di interesse (allegato C-bis).

Anche gli “Orientamenti relativi alle prove di stress degli enti” del 2018 si sono sostituiti alla precedente versione già recepita nella Circolare; tali Orientamenti definiscono le principali caratteristiche delle prove di stress effettuate dalle banche sia nel quadro generale del risk management, sia in modo specifico rispetto all’utilizzo di tali prove di stress negli ICAAP e ILAAP.

In particolare, viene richiesto alle banche di costruire un framework più articolato, proporzionalmente alla classe ICAAP/ILAAP di appartenenza. È stato, tra l’altro, ampliato l’elenco dei rischi contenuto nell’allegato A delle Disposizioni (Rischi da sottoporre a valutazione ICAAP).

Le modifiche alla Circolare 285/2013 sono in vigore dal 22 aprile 2020.

Le banche, entro il 21 giugno 2020, devono adeguare almeno i sistemi di risk management, per poi completare il pieno allineamento alle nuove disposizioni nel resoconto ICAAP del 2021.

Atto di emanazione del 32° aggiornamento

Testo del 32° aggiornamento

Testo integrale Circolare 285/2013 al 32° aggiornamento

Resoconto della consultazione

Finanza sostenibile

ESG disclosure

Joint Consultation Paper. Draft regulatory technical standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to Article 2a, Article 4(6) and (7), Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088 – ESG disclosures

Il Comitato congiunto delle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA, EIOPA, le cd. “ESAs”) ha pubblicato, in data 23 aprile 2020, un documento di consultazione contenente la bozza di norme tecniche di regolamentazione (Regulatory Technical Standards – RTS) riguardanti l’informativa sulla sostenibilità, dal titolo “Joint Consultation Paper. Draft regulatory technical standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to Article 2a, Article 4(6) and (7), Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088 – ESG disclosures”.

Si tratta di norme tecniche di regolamentazione elaborate dalle Autorità europee ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari; tale Regolamento, la cui applicabilità è prevista per marzo 2021, prevede disposizioni per il settore finanziario europeo volte al raggiungimento di un’economia più verde e sostenibile (cd. green finance) attraverso l’integrazione dei fattori ambientali, sociali e di governance (cd. ESG – environmental, social & governance) nel processo di investimento e di consulenza. In particolare, l’obiettivo principale del Regolamento è quello di migliorare l’informativa destinata agli investitori riguardante i rischi di sostenibilità, gli obiettivi di investimento sostenibile e la promozione delle caratteristiche ambientali e sociali.

Pertanto, ai sensi delle deleghe espresse nel Regolamento (UE) 2019/2088, le ESAs hanno elaborato una bozza di norme tecniche di regolamentazione che riguardano principalmente i seguenti profili:

  • il contenuto e la modalità di presentazione delle informazioni che i partecipanti ai mercati finanziari devono pubblicare sui propri siti web circa (i) gli indicatori di sostenibilità in materia di effetti negativi sul clima e altri effetti negativi connessi all’ambiente e (ii) le caratteristiche ambientali o sociali nonché l’obiettivo di investimento sostenibile dei prodotti finanziari;
  • le informazioni da presentare nell’informativa precontrattuale circa le caratteristiche ambientali o sociali dei prodotti finanziari;
  • le informazioni da presentare nell’informativa precontrattuale circa la sostenibilità degli investimenti;
  • le informazioni da rendere nelle relazioni periodiche riguardo alle caratteristiche ambientali o sociali e agli investimenti sostenibili.

La consultazione si concluderà il 1° settembre 2020.

Joint Consultation Paper. Draft regulatory technical standards with regard to the content, methodologies and presentation of disclosures pursuant to Article 2a, Article 4(6) and (7), Article 8(3), Article 9(5), Article 10(2) and Article 11(4) of Regulation (EU) 2019/2088 – ESG disclosures

Principio Internazionale di informativa finanziaria Ifrs 3

IFRS 3 “Aggregati aziendali”

Regolamento (UE) 2020/551 della Commissione, del 21 aprile 2020, che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 3

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europeadel 22 aprile 2020 è stato pubblicato il “Regolamento (UE) 2020/551 della Commissione, del 21 aprile 2020, che modifica il Regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’International Financial Reporting Standard 3”.

Il Regolamento modifica l’allegato del Regolamento (CE) n. 1126/2008 con riferimento al principio internazionale di informativa finanziaria IFRS 3 “Aggregati aziendali”.

Nello specifico le modifiche sono volte a chiarire la definizione di “attività aziendale” al fine di facilitare l’attuazione pratica dell’IFRS 3.

Le imprese devono applicare le modifiche intervenute al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2020 o successivamente.

Il Regolamento (UE) 2020/551 entra in vigore il 12 maggio 2020 ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Regolamento (UE) 2020/551 della Commissione

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