Emergenza COVID-19 Stabilità dei mercati bancari e finanziari

Misure di sostegno per il mercato bancario e finanziario per contrastare gli effetti economici derivanti da Covid-19

Nel contesto della pandemia da Covid-19, il Governo, le Autorità di vigilanza Italiane ed Europee, nonché le Associazioni di categoria stanno continuando a mettere a punto importanti misure a sostegno dell’emergenza economico-finanziaria conseguente a quella sanitaria.

Tra queste si segnalano di seguito le principali misure pubblicate in quest’ultima settimana atte a garantire la stabilità del sistema economico nel suo complesso e la continuità operativa degli operatori.

Gazzetta Ufficiale italiana

29 aprile 2020 – Conversione in Legge del Decreto “Cura-Italia” (link)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 29 aprile 2020 è stata pubblicata la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l’adozione di decreti legislativi”.

Si tratta della Legge di conversione – in vigore dal 30 aprile 2020 – del cd. Decreto Cura-Italia, adottato d’urgenza dal Governo per evitare che la crisi transitoria delle attività economiche indotta dal Covid-19 produca effetti permanenti nei settori maggiormente colpiti.

Relativamente alle misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario, di cui al Titolo III (artt. 49 – 59) – che hanno disposto numerosi interventi di supporto al credito per famiglie e micro, piccole e medie imprese, attraverso la collaborazione con il sistema bancario e l’utilizzo del Fondo centrale di garanzia per le PMI, per evitare carenze di liquidità a imprese e nuclei familiari – si segnala l’introduzione, in sede di conversione, dei seguenti nuovi articoli:

  • 49 bisFondo di garanzia per le PMI nei comuni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020”, che prevede che fino al 2 marzo 2021, l’intervento del Fondo di garanzia per le PMI sia concesso a titolo gratuito e con priorità sugli altri interventi, per un importo massimo garantito per singola impresa di 2,5 milioni euro, in favore delle piccole e medie imprese con sede o unità locali ubicate nei territori dei comuni colpiti dall’epidemia di Covid-19 come individuati nell’allegato 1 al DPCM del 1° marzo 2020;
  • 54 bisFondo Simest”, che incrementa di 350 milioni di euro per il 2020 le disponibilità del fondo a carattere rotativo istituito presso il Mediocredito centrale e destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici;
  • 54 terSospensione delle procedure esecutive sulla prima casa”, che prevede la sospensione per sei mesi delle procedure esecutive per il pignoramento immobiliare dell’abitazione principale del debitore;
  • 54 quaterSospensione dei mutui per gli operatori economici vittime di usura”, il quale reca la sospensione delle rate dei mutui erogati dal Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, nonché la sospensione di tutti i procedimenti esecutivi relativi a tali mutui.

Si segnala, inoltre, che l’ambito di applicazione dell’articolo 106 “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti” – che consente alle società (quotate e no, private e pubbliche) (i) di convocare l’assemblea ordinaria entro il termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dei bilanci (e non entro 120 giorni come previsto da Codice Civile), nonché (ii) di esercitare il diritto di voto per via elettronica, anche in deroga a disposizioni statutarie – è stato ampliato per ricomprendervi anche le associazioni e le fondazioni (diverse dagli enti non lucrativi e di promozione sociale di cui al decreto legislativo n. 117/2017).

Si precisa, infine, che la Legge di conversione ha disposto che, in considerazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale, i termini per l’adozione di decreti legislativi con scadenza tra il 10 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, che non siano scaduti alla data di entrata in vigore della presente Legge, siano prorogati di tre mesi, decorrenti dalla data di scadenza di ciascuno di essi.

I decreti legislativi, invece, il cui termine di adozione sia scaduto alla data di entrata in vigore della presente Legge, possono essere adottati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure previsti dalle rispettive leggi di delega.

Autorità di vigilanza Europee:

> Commissione europea

28 aprile 2020 Pacchetto bancario per agevolare l’erogazione di prestiti a famiglie e imprese nell’UE

La Commissione europea, in data 28 aprile 2020, ha adottato un pacchetto di misure destinato al settore bancario volto ad agevolare l’erogazione del credito bancario a famiglie e imprese in tutta l’Unione europea.

Tale pacchetto comprende i seguenti due documenti:

L’obiettivo del pacchetto adottato dalla Commissione è quello di garantire che le banche possano continuare a erogare i finanziamenti necessari per sostenere l’economia e per attenuare l’impatto economico di Covid-19, assicurando nel contempo la stabilità e la solidità finanziaria e prudenziale delle banche.

La proposta di Regolamento propone alcune modifiche al quadro europeo sui requisiti patrimoniali delle banche, di cui al Regolamento (UE) 575/2013 (cd. Regolamento CRR) e al Regolamento (UE) 2019/876 (cd. Regolamento CRR II); la Comunicazione, invece, indirizzata al Parlamento europeo e al Consiglio, è di tipointerpretativo e riguarda i quadri contabili e prudenziali dell’UE.

Più nel dettaglio, la proposta di Regolamento propone alcune misure eccezionali per il settore bancario volte a massimizzare la capacità delle banche di erogare prestiti e attenuare l’impatto delle perdite dovute al coronavirus.

Tali modifiche, cd. “rapide”, riguardano principalmente:

  • l’estensione del periodo transitorio per l’applicazione graduale del principio contabile internazionale IFRS 9, prevedendo, in particolare, un nuovo periodo transitorio che si estende dal 2020 al 2024 (rispetto a quello attualmente previsto che si articola tra il 2018 e il 2020) al fine di mitigare l’impatto dell’aumento improvviso delle perdite attese sulle esposizioni creditizie sulla capacità delle banche di fornire finanziamenti; inoltre, è stata proposta una revisione della formula per il calcolo dell’importo da includere nel capitale primario di classe 1 (CET 1) durante il nuovo periodo transitorio (si vedano le modifiche proposte all’articolo 473 bis del CRR);
  • il trattamento prudenziale più favorevole delle esposizioni non-performing (non-performing exposures, NPE) derivanti dalla pandemia da Covid-19 e coperte da garanzie pubbliche concesse dagli Stati membri durante la crisi (si veda il nuovo articolo 500 bis proposto);
  • il rinvio al 1° gennaio 2023 della data di applicazione della riserva aggiuntiva del coefficiente di leva finanziaria prevista per gli enti a rilevanza sistemica a livello globale, cd. G-SII, attualmente prevista al 1° gennaio 2022 (si vedano le modifiche proposte al CRR II dall’articolo 2(2) della proposta di Regolamento);
  • la modifica delle modalità di esclusione dal calcolo del coefficiente di leva finanziaria delle esposizioni detenute dall’ente creditizio verso la propria banca centrale, che si propone debba applicarsi dal 28 giugno 2021 (si vedano le modifiche proposte all’articolo 429 bis del CRR);
  • l’anticipo della data di applicazione (prevista per la data di entrata in vigore della presente Proposta)  delle disposizioni sul trattamento prudenziale di alcune misure che incentivano le banche a finanziare i lavoratori dipendenti, le PMI e i progetti infrastrutturali; la finalità è quella di “liberare” il capitale delle banche attraverso il trattamento prudenziale favorevole delle seguenti esposizioni: (i) esposizioni dovute a prestiti concessi a pensionati o lavoratori dipendenti con un contratto a tempo indeterminato; (ii) esposizioni non in stato di default verso una PMI e (iii) esposizioni verso soggetti che gestiscono o finanziano strutture fisiche o impianti e sistemi e reti che forniscono o sostengono servizi pubblici essenziali (si vedano le modifiche proposte al CRR II dall’articolo 2(1) della proposta di Regolamento).

La Comunicazione interpretativa, invece,  confermando le recenti dichiarazioni del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, dell’EBA e della BCE, ricorda che le norme europee introdotte a seguito della crisi finanziaria consentono a banche e Autorità di vigilanza di agire in modo flessibile ma responsabile durante le crisi economiche; pertanto, la Commissione incoraggia le banche e le Autorità di vigilanza ad avvalersi della flessibilità regolamentare concessanell’ambito dei quadri contabili e prudenziali.

In tal senso, la Comunicazione evidenzia gli ambiti in cui le banche sono invitate ad agire responsabilmente (ad esempio rinunciando a distribuire dividendi agli azionisti o adottando un approccio prudente nel versamento delle remunerazioni variabili) e ricorda, inoltre, in che modo le banche possono aiutare le imprese e i cittadini mediante servizi digitali, compresi i pagamenti senza contatto e digitali.

A completamento del pacchetto di misure, la Commissione ha pubblicato anche una serie di domande e di risposte contenenti chiarimenti e approfondimenti. La proposta di Regolamento è ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia

28 aprile 2020 – Misure in materia di segnalazioni di risoluzione

Alla luce delle difficoltà causate dall’emergenza in corso, Banca d’Italia – in qualità di Autorità di risoluzione – ha annunciato alcune misure rivolte a banche, gruppi bancari, SIM e gruppi di SIM in materia di segnalazioni di informazioni ai fini della pianificazione della risoluzione, previste dal Regolamento (UE) n. 2018/1624 attuativo della cd. Direttiva BRRD (Direttiva 2014/59/UE) relativa al risanamento e alla risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento.

In particolare Banca d’Italia – tenuto conto di quanto comunicato da EBA il 31 marzo 2020 circa la priorità di invio delle segnalazioni riguardanti la pianificazione della risoluzione –  ha comunicatoche:

Autorità di vigilanza Italiane:

> Banca d’Italia

24 aprile 2020 – Domande frequenti sulla Centrale dei Rischi (relative al periodo dell’emergenza da Covid-19)

Banca d’Italia ha fornito alcune risposte alle domande più frequenti riguardanti le segnalazioni alla Centrale dei Rischi nel periodo dell’emergenza da Covid-19, in relazione, in particolare, nel caso di accesso da parte dei clienti alle misure di sostegno alla liquidità adottate dal Governo.

L’Autorità ha chiarito principalmente che:

risulta necessario non sospendere le segnalazioni alla Centrale dei Rischi durante questo periodo di emergenza, al fine di garantire alle banche e alle società finanziarie informazioni aggiornate sui comportamenti dei clienti rispetto ai debiti contratti;

come già precisato con Comunicazione del 23 marzo 2020 – in caso di esposizioni oggetto di moratoria – (i) il debitore non ha diritto alla cancellazione di una eventuale propria posizione a sofferenza se questa sia stata iscritta in un momento antecedente la concessione della moratoria, (ii) la richiesta di una moratoria non qualifica in alcun modo in Centrale dei rischi il richiedente come un “cattivo pagatore” e (iii) non dovranno essere segnalati i ritardi nei pagamenti per coloro che beneficiano della moratoria, in quanto le rate sono sospese;

è garantito l’accesso gratuito da parte di tutti ai dati della Centrale dei Rischi (anche tramite i Servizi online) con la possibilità di rivolgersi alla banca o alla società finanziaria segnalante o presentare un esposto alla Banca d’Italia per richiedere eventuali correzioni delle informazioni segnalate.

Autorità di vigilanza Italiane:

> Consob

29 aprile 2020 – FAQ in merito alle assemblee delle società con azioni quotate

Consob ha pubblicato alcuni chiarimenti rispetto ai profili esaminati nella Comunicazione dalla stessa adottata in data 10 aprile 2020 in materia di modalità di svolgimento delle assemblee ordinarie e straordinarie delle società con azioni quotate.

  • Soggetto a cui conferire l’incarico di rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF

L’Autorità ha chiarito che per l’individuazione del rappresentante designato, la società potrà scegliere qualunque soggetto – sia esso un suo dipendente o un componente degli organi sociali ovvero un soggetto esterno alla società – fermo restando l’obbligo di indicare nel modulo di delega eventuali conflitti di interesse ai sensi dell’art 135-decies del TUF e salvo il limite previsto per il rappresentante che si trovi in tale situazione di conflitto di non poter esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni di voto.

  • Possibilità di esercizio di voto esclusivamente tramite il legale rappresentante e partecipazione di quest’ultimo in assemblea con mezzi di telecomunicazione

Consob chiarisce che gli emittenti che abbiano scelto quale modalità esclusiva di partecipazione assembleare lo strumento del rappresentante designato, hanno la possibilità di prevedere che quest’ultimo partecipi all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ai sensi dell’art. 106, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (cd. “Decreto Cura-Italia”).

  • Ragioni per le quali gli azionisti non possono presentare in assemblea proposte di delibera sulle materie all’ordine del giorno tramite il rappresentante designato nelle ipotesi in cui non sia consentita la partecipazione fisica dei soci in assemblea

Consob ricorda che, in via generale, la disciplina del rappresentante designato dall’emittente ex art. 135-undecies del TUF prevede che a quest’ultimo possano essere conferite esclusivamente deleghe con istruzioni di voto; non possono, invece, essere trasmesse al rappresentante proposte sulle materie all’ordine del giorno da parte del soggetto delegante.

Inoltre, l’Autorità ribadisce che – nei casi in cui venga esercitato il diritto di voto da parte dei soci esclusivamente tramite il rappresentante designato durante il periodo di emergenza da Covid-19 – risulta impossibile per i soci esprimere il proprio voto sulle proposte portate in assemblea tramite lo stesso rappresentante designato, non essendo state le stesse previamente rese note in tempo utile.

Pertanto, al fine di consentire la presentazione di proposte di delibera da parte degli azionisti, Consob chiarisce che le società possano prevedere nell’avviso di convocazione un adeguato termine entro il quale – coloro cui spetta il diritto di voto – possano presentare le eventuali proposte individuali di delibera sulle materie all’ordine del giorno, da pubblicare sul sito internet della società.

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Avv. Giovanni Stefanin

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