Orientamenti dell’AGCM sugli accordi di cooperazione tra imprese

A cura di Manfredi de Vita, Andrea Lensi Orlandi, Flavia Caltagirone e Silvia Riga

Il 22 aprile l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (l’“AGCM” o l’“Autorità”) ha emanato una Comunicazione volta a fornire talune indicazioni sulla compatibilità degli accordi di cooperazione tra imprese nell’ambito della attuale fase di emergenza da COVID-19, in linea con quanto già fatto a livello europeo dalla Commissione (oggetto di approfondimento nella precedente newsalert del 16 aprile, “Temporary Framework in materia di cooperazione tra imprese per arginare l’emergenza di COVID-19”) e dalle Autorità antitrust degli altri Stati membri.

La Comunicazione ha l’obiettivo di (i) anticipare alle imprese gli orientamenti che, in questo periodo, saranno impiegati nella valutazione dei progetti di cooperazione (anche definendo le priorità di intervento) e (ii) illustrare la procedura transitoria che l’Autorità adotterà al fine di fornire indicazioni sugli accordi ad essa sottoposti.

In relazione al primo profilo, la Comunicazione ha primariamente ad oggetto i progetti di cooperazione in ambito sanitario-farmaceutico e agro-alimentare. In relazione a tali ambiti settoriali, l’AGCM ha preso in considerazione le forme di cooperazione chepotrebbero consentire alle associazioni di categoria o a soggetti terzi indipendenti di:

  1. coordinare il trasporto e la distribuzione di materie prime;
  2. individuare i farmaci, i dispositivi medici o beni alimentari per i quali possono sorgere problemi di scarsità; e
  3. fornire informazioni aggregate (non relative alle singole imprese) sulla produzione e sulla capacità disponibile o indisponibile, valutando gli eventuali gap nella offerta.

Nei casi sopra enunciati, l’Autorità ha affermato di non scorgere profili anticoncorrenziali.

La Comunicazione considera parimenti compatibili con la disciplina delle intese restrittive della concorrenza gli accordi di cooperazione per la riorganizzazione di settori e filiere produttive, che si propongano di porre rimedio a possibili carenze di approvvigionamento o fornitura.

La maggiore “apertura” recata dalla Comunicazione rispetto ai comuni orientamenti di prassi si rinviene peraltro nel riconoscimento che laddove le iniziative di cooperazione di cui sopra implichino scambi di informazioni disaggregate e sensibili, considerata l’eccezionalità del momento, l’AGCM potrà seguire un approccio di maggiore flessibilità e tolleranza nella valutazione dei relativi effetti sulla concorrenza.

Per quanto concerne le intese verticali, l’AGCM non ha considerato necessario introdurre specifiche previsioni derogatorie, considerando la conclamata legittimità della fissazione dei prezzi massimi già adeguata a prevenire ingiustificati aumenti di prezzo al livello della distribuzione.

In questo quadro, seguendo i passi tracciati dalla Commissione europea, l’AGCM ha messo a disposizione un indirizzo di posta elettronica (accordi-cooperazione-COVID@agcm.it) destinato alle richieste delle imprese di ricevere indicazioni informali sugli accordi di cooperazione.

La procedura transitoria è integrata dallo strumento delle comfort letter che, a propria discrezione, l’Autorità potrà rilasciare nei casi in cui le imprese ne facciano richiesta onde conseguire un più elevato grado di certezza giuridica.

In conclusione, anche l’Autorità ha inteso incoraggiare gli accordi di cooperazione finalizzati al perseguimento di obiettivi attuali e precisi. Lo scopo dichiaratamente perseguito è quello di assicurare la fornitura e la disponibilità dei prodotti essenziali a livello sanitario (e non solo) garantendone la disponibilità sul mercato fintanto che permarrà la situazione di emergenza. La Comunicazione sarà applicabile fino a prossimo avviso.

Let’s Talk

Andrea Lensi Orlandi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Manfredi de Vita

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Of Counsel

Flavia Caltagirone

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Manager