Costo del lavoro: taglio del cuneo sui redditi di lavoro dipendente, pubblicate le prime misure.

A cura di Marzio Scaglioni e Paola Barresi

È entrata in vigore in data 05 aprile 2020 la legge n. 21/2020, di conversione del decreto legge n. 03/2020, riguardante le «Misure urgenti per la riduzione della pressione fiscale sul lavoro dipendente», pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 04 aprile 2020.

A distanza di pochi mesi dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2020, che ha provveduto a stanziare il «Fondo per la riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti», con una dotazione di 3 miliardi di euro a valere sull’anno 2020 (e di 5 miliardi di euro a valere sull’anno 2021), è stato dunque adottato il primo degli interventi programmatici finalizzati alla riduzione del carico fiscale sui redditi di lavoro dipendente.

L’intervento di riforma si concretizza nell’adozione di una serie di misure di formale e sostanziale revisione del cd. Bonus Renzi (già introdotto con l’art. 1, d.l. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014), che troveranno applicazione per le prestazioni di lavoro rese a partire dal 1° luglio 2020.

Se dunque, da un lato, sino al 30 giugno 2020 il cd. Bonus Renzi (art. 13, comma 1-bis, TUIR) manterrà la propria piena operatività secondo le regole sino ad oggi note ed applicate, dall’altro lato, a partire dal 01 luglio 2020, ed in connessione con l’abrogazione della predetta norma, saranno rese operative due nuove misure di sostegno al reddito che interesseranno più di 16 milioni di lavoratori dipendenti, con redditi sino ad € 40.000 (da intendersi come imponibile fiscale).

In particolare, per i lavoratori dipendenti titolari di un reddito complessivo non superiore ad € 28.000 per periodo di imposta, verrà introdotto il cd. «Trattamento integrativo» di importo pari ad € 1.200 su base annua, rapportati dunque ad € 600 per i soli mesi di luglio-dicembre dell’anno 2020.

Analogamente a quanto già previsto per il cd Bonus Renzi, anche il nuovo «Trattamento integrativo» – anch’esso destinato a tradursi in un credito IRPEF – dovrà essere riconosciuto da parte dei datori di lavoro/sostituti di imposta con ripartizione fra le retribuzioni erogate, fatta salva la possibilità di recupero del trattamento eventualmente non spettante in occorrenza delle operazioni di conguaglio fiscale.

Per i titolari di reddito di lavoro dipendente (e/o di alcuni redditi assimilati) il cui importo complessivo sia invece ricompreso tra € 28.000 ed € 40.000 è invece introdotta – ad ora per i soli mesi di luglio-dicembre 2020, in vista di un’annunciata revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali – una nuova detrazione fiscale equivalente di un importo annuale  pari ad € 480 rimodulati, il cui valore è quantificato, in funzione dell’ammontare del reddito complessivo, in misura decrescente per ridursi progressivamente sino ad un definitivo azzeramento una volta raggiunta la soglia di € 40.000.

Così come previsto per il nuovo «Trattamento integrativo», anche la descritta detrazione fiscale – che per natura sconterà i propri effetti sulla determinazione dell’imposta lorda dovuta dai lavoratori – dovrà essere riconosciuta dai datori di lavoro/sostituti di imposta, con piena ripartizione tra le retribuzioni erogate da luglio a dicembre 2020 e fatta salva la possibilità di recupero in sede di conguaglio laddove venga rilevata la non spettanza.

Da un punto di vista operativo, nell’anno fiscale 2020 coesisteranno due strumenti di sostegno al reddito, da conguagliarsi in base a regole differenti per il primo e il secondo semestre; complessivamente, dunque, si registrerà un leggero aumento della detrazione fiscale a vantaggio dei lavoratori subordinati, mentre la medesima misura risulterà neutra per quanto attiene il costo del lavoro supportato dai datori.

Let’s Talk

Per una discussione più approfondita ti preghiamo di contattare:

Gianluigi Baroni

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Partner

Marzio Scaglioni

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

Director