A cura di Vitalba Passarelli, Giovanni Marra e Maria Lisa Centini
A seguito dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e al fine di sostenere la continuità, in sicurezza, dei processi produttivi delle imprese operanti su tutto il territorio nazionale, Invitalia – Agenzia nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa, in attuazione dell’art. 43, comma 1, del DL 18/2020 c.d. «decreto Cura Italia», ha emanato il bando Impresa SIcura, rivolto alle imprese che intendono chiedere il rimborso per le spese sostenute per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuali (cd. “DPI”).
Più nel dettaglio, le risorse disponibili, messe a disposizione dall’Inail per il tramite di Invitalia, ammontano a 50 milioni di euro, budget che potrebbe successivamente essere oggetto di ulteriore finanziamento.
Possono beneficiare del rimborso previsto dal bando in oggetto tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. E’ inoltre previsto che possano accedere solo le imprese regolarmente costituite e iscritte come “attive” nel Registro delle imprese, con sede principale o secondaria sul territorio nazionale e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, escluse quelle in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria.
Sono ammissibili al rimborso le spese documentate da fatture comprese nel periodo tra il 17 marzo e la data di invio della domanda di rimborso, sostenute per l’acquisto di DPI le cui caratteristiche tecniche rispettano tutti i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. A tal fine, sono ammissibili le seguenti tipologie di dispositivi:
- mascherine filtranti, chirurgiche, FFP1, FFP2 e FFP3;
- guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
- dispositivi per protezione oculare;
- indumenti di protezione, quali tute e/o camici;
- calzari e/o sovrascarpe;
- cuffie e/o copricapi;
- dispositivi per la rilevazione della temperatura corporea;
- detergenti e soluzioni disinfettanti/antisettici.
E’ richiesto inoltre che le fatture risultino pagate alla data di invio della domanda di rimborso attraverso conti correnti intestati all’impresa e con modalità che consentano la piena tracciabilità del pagamento e l’immediata riconducibilità dello stesso alla relativa fattura.
Vale inoltre la pena precisare che le spese a fronte delle quali si richiede il rimborso non possono essere oggetto di ulteriori forme di rimborso o remunerazione erogate in qualunque forma e a qualsiasi titolo. Se ne deduce, pertanto, che esse non possano essere utilizzate per accedere al credito d’imposta per la sanificazione dei locali e degli strumenti previsto dall’articolo l’art. 64 del DL 18/2020, per il quale, alla data di pubblicazione del presente articolo, non risulta ancora emanato il relativo decreto attuativo.
La misura del rimborso è pari al 100% delle spese ammissibili, nel limite massimo di 500€ per ciascun addetto a cui sono destinati i DPI, e fino a un importo massimo per impresa di 150.000 €. Il numero degli addetti deve essere, tra l’altro, oggetto di attestazione da parte dell’impresa stessa.
Il bando prevede le seguenti fasi:
- Fase 1 – Prenotazione del rimborso: le imprese interessate devono inviare la prenotazione del rimborso dall’11 al 18 maggio, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 attraverso uno sportello telematico dedicato, raggiungibile sul sito di Invitalia.
- Fase 2 – Pubblicazione dell’elenco cronologico delle prenotazioni del rimborso: sul sito di Invitalia seguirà la pubblicazione dell’elenco, in ordine cronologico di arrivo, delle imprese ammesse a presentare nella fase successiva domanda di rimborso.
- Fase 3 – Compilazione e istruttoria della domanda di rimborso: le imprese ammesse alla fase 2, potranno compilare la domanda di rimborso dalle ore 10.00 del 26 maggio ed entro ore 17 dell’11 giugno, attraverso la procedura informatica che sarà attivata sul sito web di Invitalia.
Entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione delle domande, Invitalia pubblicherà il provvedimento cumulativo di ammissione al rimborso, riportante gli obblighi in capo alle imprese ammesse, ivi compreso quello di consentire i controlli e le verifiche di pertinenza dell’Agenzia, nonché le cause di revoca dei benefici. La pubblicazione sul sito dell’Agenzia del suddetto provvedimento costituirà, a tutti gli effetti, formale comunicazione alle imprese dell’esito connesso alle richieste di rimborso.
Successivamente all’adozione del provvedimento di ammissione al rimborso, Invitalia procederà all’erogazione dello stesso sul conto corrente indicato dall’impresa all’interno della domanda di rimborso.
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