Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

Antiriciclaggio e antiterrorismo

Nuovo approccio sulla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

La Commissione intensifica la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

La Commissione europea ha presentato, in data 7 maggio 2020, un nuovo approccio organico per rafforzare ulteriormente la lotta dell’Unione Europea contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, pubblicando, sul proprio sito internet, i seguenti documenti:

  • Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing;
  • Consultazione pubblica su un Piano d’Azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo;
  • Methodology for identifying high-risk third countries under Directive (EU) 2015/849;
  • Commission Delegated Regulation (EU) …/… amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council.

L’obiettivo della Commissione è quello di colmare le eventuali lacune rimanenti e rimuovere i possibili anelli deboli dell’attuale normativa europea, rafforzando il ruolo dell’UE nelle norme antiriciclaggio e antiterrorismo.

In particolare, la Comunicazione riguarda il nuovo Piano d’Azione della Commissione contenente le misure concrete che l’Autorità adotterà nei prossimi 12 mesi per migliorare l’applicazione, la vigilanza e il coordinamento delle norme europee in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

La Commissione ha avviato contestualmente una consultazione pubblica – strutturata sottoforma di questionario articolato in sei sezioni – al fine di raccogliere i pareri di tutti i portatori di interessi sulle azioni già intraprese e sulle azioni che la Commissione stessa ha individuato come prioritarie nel nuovo Piano d’Azione, anche in vista della preparazione delle eventuali iniziative future.

Per quanto riguarda l’individuazione dei paesi terzi ad alto rischio, cioè i paesi i cui regimi nazionali di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo accusano carenze strategiche tali da costituire una severa minaccia per il sistema finanziario dell’UE, la Commissione ha pubblicato una nuova metodologia per individuare tali paesi, volta a garantire maggiore chiarezza e trasparenza nel processo di individuazione mediante (i) l’interazione tra il processo d’inserimento nella lista dell’UE e del GAFI, (ii) un maggiore dialogo con i paesi terzi e (iii) la consultazione rafforzata degli esperti degli Stati membri.

In attesa dell’applicazione della nuova metodologia, la Commissione ha pubblicato, infine, la bozza di Regolamento delegato che modifica l’Allegato del Regolamento delegato (UE) 2016/1675 integrativo della Direttiva (UE) 2015/849 (cd. IV Direttiva AML) e che individua i paesi terzi ad alto rischio; è stato in particolare, rivisto l’elenco di tali paesi ai fini dell’allineamento con gli elenchi pubblicati dal GAFI.

Tale bozza di Regolamento delegato è stata presentata al Parlamento europeo e al Consiglio per approvazione entro un mese (termine prorogabile di un mese).

A completamento del nuovo approccio presentato, la Commissione ha pubblicato una serie di domande e risposte per fornire chiarimenti sui propri interventi in ambito AML/CFT.

Le disposizioni sul nuovo elenco di paesi terzi ad alto rischio con carenze strategiche si applicheranno dal 1° ottobre 2020.

feedback alla consultazione devono, invece, essere forniti entro il 29 luglio 2020.

Communication from the Commission on an Action Plan for a comprehensive Union policy on preventing money laundering and terrorist financing

Consultazione pubblica su un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

Methodology for identifying high-risk third countries under Directive (EU) 2015/849

Commission Delegated Regulation (EU) …/… amending Delegated Regulation (EU) 2016/1675 supplementing Directive (EU) 2015/849 of the European Parliament and of the Council

Questions and Answers – Commission steps up fight against money laundering and terrorist financing

MiFID II

Rendicontazione ex post dei costi e oneri

Raccomandazione Consob n. 1/2020 del 7 maggio 2020.

Raccomandazione sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex post dei costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori

Ad esito del processo di consultazione tenutosi tra febbraio e marzo 2020, Consob ha adottato la “Raccomandazione sulle modalità di rendicontazione ex post dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori”.

L’iniziativa della Consob si iscrive nel quadro normativo disegnato da MiFID II e dai relativi atti delegati, che richiede agli intermediari maggiore trasparenza informativa sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori, nell’ottica di consentire agli investitori una valutazione consapevole degli investimenti effettuati.

Pertanto, tenuto conto delle specificità del mercato domestico, che si caratterizza per la presenza di una rilevante attività distributiva diretta a investitori classificati come retail, Consob ha formulato specifiche raccomandazioni agli intermediari.

Tali raccomandazioni discendono dal principio generale secondo cui tutte le informazioni indirizzate alla clientela devono essere «corrette, chiare e non fuorvianti», e sono volte a consentire:

  • la pronta individuazione, all’interno dei documenti trasmessi, della disclosure su costi e oneri;
  • la comprensione del significato delle voci esposte;
  • la valutazione dell’effettiva incidenza delle voci considerate;
  • la riconciliazione delle voci esposte nell’informativa analitica con quelle presenti nell’informativa aggregata;
  • la comparazione dei documenti ricevuti da diversi intermediari.

Più nel dettaglio, le raccomandazioni riguardano (a) la struttura e contenuto dell’informativa aggregata, (ii) il rapporto fra informativa aggregata e analitica e (iii) la tempistica di invio della rendicontazione ex post.

Con riferimento alla (i) struttura e contenuto dell’informativa aggregata, Consob raccomanda di rendere la rendicontazione su costi e oneri, alternativamente, con un documento stand alone, che può essere trasmesso contestualmente ad altri documenti (dai quali deve restare fisicamente distinto) oppure all’interno di un documento di contenuto più ampio, in una sezione posta nella prima pagina, con un’opportuna evidenziazione grafica, attraverso un’idonea e specifica intitolazione in carattere grassetto e senza che nella sezione medesima siano riportate ulteriori informazioni o messaggi promozionali.

Inoltre, l’esposizione dei costi e oneri in forma aggregata dovrebbe essere effettuata, distintamente per il servizio di gestione di portafogli e per gli altri servizi, attraverso l’impiego della tabella indicata da ESMA nelle proprie “Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics” (Q&A n. 13 del documento, sezione “Informations on costs and charges”).

Per quanto riguarda il (ii) rapporto fra informativa aggregata e analitica, gli intermediari dovrebbero porre gli investitori in condizione di poter riconciliare le voci esposte nell’informativa analitica (ove richiesta dal cliente) e in quella aggregata, sia con riguardo ai valori monetari che a quelli percentuali (qualora non fosse possibile la riconciliazione dei valori percentuali, l’intermediario dovrebbe fornire specifica avvertenza di tale circostanza, illustrandone le ragioni).

Infine, con riferimento alla (iii) tempistica di invio della rendicontazione ex post, Consob dispone che gli intermediari trasmettano le rendicontazioni riferite all’anno solare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l’intermediario fornisca, oltre alla rendicontazione annuale su costi e oneri anche una rendicontazione infrannuale, dovrebbe chiarire al cliente che l’importo annuale potrebbe non coincidere, nei valori assoluti e/o in quelli percentuali, con la sommatoria degli importi esposti negli intervalli intermedi, dando sinteticamente conto delle relative ragioni.

Da ultimo Consob dispone che le rendicontazioni relative all’anno 2019, ove non ancora inviate, avuto riguardo all’emergenza sanitaria in corso, dovrebbero essere trasmesse ai clienti quanto prima, nel rispetto del principio generale secondo cui le informazioni indirizzate alla clientela “devono essere corrette, chiare e non fuorvianti” e nell’osservanza della normativa vigente.

Raccomandazione n. 1/2020 del 7 maggio 2020. Raccomandazione sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex post dei costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori

Osservazioni al documento di consultazione del 21 febbraio 2020

Comunicato stampa e Relazione illustrativa

Fondi Pensione

Trasparenza della Politica di impegno e della Strategia di investimento azionario

Documento di consultazione Covip

Schema del “Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione”

La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (Covip) ha pubblicato, in data 7 maggio 2020, un documento di consultazione concernente lo Schema del nuovo “Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione”.

Si tratta, in particolare, del Regolamento che attua l’art. 6-bisTrasparenza degli investitori istituzionali” del Decreto legislativo n. 252/2005 sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari e il comma 3 dell’art. 124-noviesPoteri regolamentari” del TUF, entrambi introdotti dal Decreto legislativo n. 49/2019 attuativo della Direttiva (UE) 2017/828 riguardante l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti (cd. Direttiva SHRD II).

Nello specifico, tali nuovi articoli richiedono ai fondi pensione qualificati come investitori istituzionali –  cioè, i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti e i fondi pensione preesistenti con soggettività giuridica, che sono iscritti all’Albo della Covip e che hanno almeno cento aderenti – di osservare le nuove disposizioni di trasparenza introdotte nel TUF in occasione del recepimento della Direttiva SHRD II  (in particolare, si fa riferimento alla nuova Sezione I-ter “Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di votodel Capo II, Titolo III, Parte IV del TUF).

Tali nuove norme hanno attribuito alla Covip il potere di adottare disposizioni di attuazione riguardanti:

  • la trasparenza della politica di impegno;
  • la trasparenza degli elementi della strategia di investimento azionario adottata.

Pertanto, Covip ha elaborato lo schema di Regolamento – composto da tre Capi – con il quale disciplina i termini e le modalità di comunicazione al pubblico delle informazioni riguardanti:

  • la politica di impegno ossia le modalità con cui i fondi pensione qualificati come investitori istituzionali integrano l’impegno in qualità di azionisti nella loro strategia di investimento, nonché l’informativa da rendere in merito alla sua attuazione, ai sensi dell’art. 124-quinquies del TUF (si veda articolo 4 dello schema di Regolamento);
  • la strategia di investimento azionario ossia le modalità con cui gli elementi della strategia sono coerenti con il profilo e la durata delle passività a lungo termine e in che modo contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi nonché gli accordi con i gestori di attivi ossia le informazioni riguardanti la convenzione di gestione, ai sensi dell’art. 124 sexies del TUF (si veda articolo 5 dello schema di Regolamento).

Nelle norme transitorie dello schema di Regolamento, Covip precisa che, in sede di prima applicazione del presente Regolamento, le suddette pubblicazioni dovranno essere effettuate entro il 31 dicembre 2020, ad eccezione di quelle relative alle modalità di attuazione della politica di impegno, da effettuarsi entro la data di approvazione dei bilanci e dei rendiconti relativi all’anno 2020.

È possibile fornire commenti alla consultazione entro il 22 giugno 2020.

Documento di consultazione Covip: Schema del “Regolamento in materia di trasparenza della politica di impegno e degli elementi della strategia di investimento azionario dei fondi pensione”

Disciplina prudenziale

Obblighi di segnalazione specifici per il rischio di mercato

Final report. Draft implementing standards on specific reporting requirements for market risk under Article 433b of Regulation (EU) n. 575/2013 (CRR)

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 4 maggio 2020, sul proprio sito internet, un documento, dal titolo “Final report. Draft implementing standards on specific reporting requirements for market risk under Article 433b of Regulation (EU) n. 575/2013 (CRR)”.

Si tratta, in particolare, della bozza finale di norme tecniche di attuazione (ITS) sugli obblighi di segnalazione specifici verso le Autorità competenti nell’ambito del rischio di mercato, elaborate ai sensi dell’art. 430-ter (Obblighi di segnalazioni specifici per il rischio di mercato) del Regolamento relativo ai requisiti prudenziali per gli enti (CRR), come da ultimo modificato dal Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II).

Nel dettaglio, il Final Report specifica i modelli uniformi di segnalazione, le istruzioni e la metodologia per l’utilizzo di tali modelli, la frequenza e le date di segnalazione (anche su base consolidata) per gli obblighi di segnalazione specifici riguardanti i risultati dei calcoli basati sull’approccio standardizzato alternativo per il rischio di mercato (Alternative Standardised Approach for market risk – “MKR-ASA”).

La data di applicabilità per tali nuovi obblighi segnaletici è prevista per il 1° settembre 2021, a differenza di quanto inizialmente stabilito dal Consultation paper che prevedeva che l’applicabilità decorresse dal 1° marzo 2021.

La bozza finale di ITS è stata sottoposta alla Commissione europea per l’adozione.

Final report. Draft implementing standards on specific reporting requirements for market risk under Article 433b of Regulation (EU) No 575/2013 (CRR)

Disciplina prudenziale

Trattamento prudenziale delle esposizioni cartolarizzate

Final report. EBA Guidelines on the determination of the weighted average maturity (WAM) of the contractual payments due under the tranche in accordance with point (a) of Article 257(1) of Regulation (EU) n. 575/2013 (CRR)

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 4 maggio 2020, sul proprio sito internet, il progetto finale di un set di Orientamenti, dal titolo “Final report. EBA Guidelines on the determination of the weighted average maturity (WAM) of the contractual payments due under the tranche in accordance with point (a) of Article 257(1) of Regulation (EU) n. 575/2013”.

Si tratta del progetto finale di Orientamenti elaborato da EBA ai sensi dell’art. 257 “Determinazione della durata del segmento (MT)” del Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR), così come modificato dal Regolamento (UE) 2017/2401 sul trattamento prudenziale delle esposizioni cartolarizzate.

Tale articolo del CRR prevede, nello specifico, due metodi per la misurazione della durata di un segmento (tranche) di cartolarizzazioni (MT), ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali ponderati per il rischio per le esposizioni cartolarizzate.

Con i presenti Orientamenti, EBA specifica la prima metodologia per la misurazione della durata di una tranche di cartolarizzazioni, ovvero quella basata sulla scadenza media ponderata dei pagamenti contrattuali dovuti nell’ambito della tranche, sia nell’ambito delle cartolarizzazioni tradizionali che di quelle sintetiche.

Si attendono ora le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti che si applicheranno dal 1° settembre 2020.


Final report. EBA Guidelines on the determination of the weighted average maturity (WAM) of the contractual payments due under the tranche in accordance with point (a) of Article 257(1) of Regulation (EU) No 575/2013

Disciplina prudenziale

Analisi comparata dei modelli interni

Final Report. Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 with regard to benchmarking of internal models

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 5 maggio 2020, sul proprio sito internet, il documento contenente la bozza finale delle norme tecniche di attuazione (ITS) in materia di analisi comparata dei modelli interni, dal titolo “Final Report. Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 with regard to benchmarking of internal models”.

Si tratta di norme tecniche di attuazione volte a modificareil Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per i modelli, le definizioni e le soluzioni IT che gli enti sono tenuti ad applicare nella presentazione di informazioni all’Autorità Bancaria Europea e alle autorità competenti, in conformità all’articolo 78, paragrafo 2, della Direttiva CRD IV; in particolare, le modifiche si sono necessarie per consentire lo svolgimento dell’esercizio di valutazione comparata che si terrà nel 2021 sui modelli interni degli enti per il calcolo dei requisiti in materia di fondi propri (cd. “benchmarking exercise”) in relazione al rischio di credito e al rischio di mercato.

Le modifiche sono volte ad aggiornare i portafogli di riferimento e gli obblighi di segnalazione degli enti alla luce, principalmente, delle informazioni da fornire con riferimento al nuovo principio internazionale di informativa finanziaria IFRS 9; EBA, nello specifico, propone di modificare il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2070 come segue:

  • introdurre alcune nuove informazioni che gli enti devono presentare alle autorità competenti relativamente ai metodi interni per il rischio di credito;
  • sostituire integralmente gli Allegati I, II, III, IV, VI e VII e modificare l’Allegato V riguardanti le informazioni relative al rischio di credito e al rischio di mercato;
  • introdurre i nuovi allegati VIII e IX in materia di IFRS 9 benchmarking.

La bozza finale di ITS è stata sottoposta alla Commissione europea per l’adozione.


Final Report. Draft Implementing Technical Standards amending Commission Implementing Regulation (EU) 2016/2070 with regard to benchmarking of internal models

Disciplina prudenziale

Tecniche di attenuazione del rischio di credito

Final report. EBA Guidelines on credit risk mitigation for institutions applying the IRB approach with own estimates of LGDs

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato, il 6 maggio 2020, sul proprio sito internet, il progetto finale di un set di Orientamenti, dal titolo “Final report Guidelines on credit risk mitigation for institutions applying the IRB approach with own estimates of LGDs”.

Gli Orientamenti – che si inseriscono all’interno del più ampio lavoro condotto da EBA sulla revisione dei modelli interni – specificano i requisiti per l’utilizzo delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (cd. “Credit Risk Mitigation – CRM”) previsti dal Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) nell’ambito del metodo interno avanzato per il rischio di credito (cd. “Advanced-Internal Rating Based approach”).

L’obiettivo di EBA è quello di eliminare le differenze significative esistenti negli approcci utilizzati nell’ambito delle tecniche di attenuazione del rischio di credito, dovute alle differenze nelle pratiche di supervisione o nelle scelte specifiche delle banche che adottano tali approcci.

Nello specifico, gli Orientamenti stabiliscono i criteri di eleggibilità che gli enti – che applicano il metodo interno avanzato per il rischio di credito (avvalendosi, quindi, di stime interne del fattore di rischio “perdita in caso di default – LGD”) – devono considerare per riconoscere come tecniche CRM le protezioni di credito di tipo reale e di tipo personale disponibili per gli enti.

Si attendono ora le traduzioni nelle lingue ufficiali dell’UE degli Orientamenti che si applicheranno dal 1° gennaio 2022; gli enti saranno tenuti ad incorporare le presenti disposizioni nei propri sistemi di rating entro tale data.

Final report Guidelines on credit risk mitigation for institutions applying the IRB approach with own estimates of LGDs

Regolamento EMIR

Attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante CCP

Final Report. EMIR RTS on various amendments to the bilateral margin requirements in view of the international framework

Il Comitato congiunto delle Autorità di Vigilanza Europee (EBA, ESMA, EIOPA, le cd. “ESAs”) ha pubblicato, in data 4 maggio 2020, un documento dal titolo “Final Report. EMIR RTS on various amendments to the bilateral margin requirements in view of the international framework”.

Si tratta, in particolare, di un documento contenente norme tecniche di regolamentazione (RTS) volte ad apportare modifiche mirate alle disposizioni previste dal Regolamento delegato (UE) 2016/2251 integrativo del Regolamento EMIR (Regolamento (UE) n. 648/2012) riguardanti lo scambio bilaterale di margini tra le controparti nell’ambito dei contratti derivati cd. OTC non compensati mediante controparte centrale.

A tal proposito, si segnala che in data 5 dicembre 2019 le ESAs avevano pubblicato un documento contenente simili proposte di modifica che, tuttavia, alla luce dell’attuale crisi da Covid-19, si è reso necessario aggiornare.

Infatti, con il presente aggiornamento, le Autorità di vigilanza europee hanno recepito quanto previsto a livello internazionale dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria e dallo IOSCO (International Organization of Securities Commissions) relativamente al posticipo di un anno del termine per l’implementazione dei requisiti sui margini iniziali per i derivati cd. OTC non compensati mediante controparte centrale.

Nello specifico, le ESAs, recependo quanto previsto a livello internazionale, hanno proposto le necessarie modifiche al Regolamento (UE) 2016/2251, prevedendo di:

  • posticipare al 1° settembre 2022 il termine per l’implementazione dei requisiti sui margini iniziali da parte delle controparti che detengono derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore a 8 miliardi di EUR (o che appartengono a gruppi ognuno dei quali detiene un tale volume) ma inferiore a 50 miliardi di EUR;
  • introdurre il termine del 1° settembre 2021 per l’implementazione dei requisiti sui margini iniziali da parte delle controparti che detengono derivati non compensati a livello centrale per un importo nozionale medio aggregato superiore a 50 miliardi di EUR.

Il Final Report, che si sostituisce a quello elaborato dalle ESAs a dicembre 2019, è stato sottoposto alla Commissione europea per l’adozione.

Final Report. EMIR RTS on various amendments to the bilateral margin requirements in view of the international framework

Regolamento EMIR

Valutazione dell’acquisizione di una partecipazione qualificata in una CCP

Comunicato congiunto di Banca d’Italia & Consob relativo alle informazioni necessarie per la valutazione dell’acquisizione di una partecipazione qualificata in una CCP

L’articolo 79-sexies del TUF riguardante l’autorizzazione e la vigilanza delle controparti centrali (cd. CCP) prevede che Banca d’Italia e Consob individuino le informazioni necessarie per effettuare la valutazione prevista dall’articolo 32 del Regolamento EMIR (Regolamento 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni) riguardante l’acquisizione di una partecipazione qualificata in una CCP.

Pertanto, in data 7 maggio 2020, le Autorità hanno comunicato di aver individuato nell’Allegato I degli “Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario” emanati dalle Autorità europee di vigilanza (ESAs) a dicembre 2016, l’elenco delle informazioni minime necessarie per effettuare la valutazione dei progetti di acquisizione di una partecipazione qualificata in una controparte centrale.

Resta ferma la possibilità per Banca d’Italia e Consob di richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione; i candidati acquirenti sono invitati a prendere contatto con le Autorità prima della notifica dei progetti di acquisizione, onde evitare indebiti ritardi nel processo di notifica e valutazione di operazioni significative o complesse, in linea con quanto raccomandato nei citati orientamenti.

Comunicato congiunto di Banca d’Italia & Consob relativo alle informazioni necessarie per la valutazione dell’acquisizione di una partecipazione qualificata in una CCP

Mercati di crescita per le PMI

Regime relativo ai mercati di crescita per le PMI

Consultation Paper on the functioning of the regime for SME Growth Markets under the Markets in Financial Instruments Directive and on the amendments to the Market Abuse Regulation for the promotion of the use of SME Growth Markets

L’Autorità Europea degli Strumenti finanziari e dei Mercati (ESMA) ha pubblicato, in data 6 maggio 2020, sul proprio sito internet, un documento di consultazione dal titolo “Consultation Paper on the functioning of the regime for SME Growth Markets under the Markets in Financial Instruments Directive and on the amendments to the Market Abuse Regulation for the promotion of the use of SME Growth Markets”.

Si tratta, in particolare, di un documento di consultazione riguardante il mercato di crescita per le piccole e medie (PMI), attraverso il qualeESMA intende ricevere feedback da parte di tutti i portatori di interesse relativamente:

  • al funzionamento del regime relativo ai mercati di crescita per le PMI, alla luce del numero di sistemi multilaterali di negoziazione registrati come mercati di crescita per le PMI, del numero di emittenti presenti su tali mercati e dei pertinenti volumi delle negoziazioni;
  • al modello contrattuale che gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI devono utilizzare per la stipula del contratto di liquidità (cd. RTS on liquidity contracts);
  • al formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (cd. ITS on isider list) che gli emittenti di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI devono implementare.

L’obiettivo dell’Autorità è quello di promuovere e facilitare l’accesso al mercato dei capitali per le PMI, favorendo la loro crescita e la liquidità dello loro azioni, riconoscendo il ruolo chiave di tali imprese per la crescita economica dell’UE.

Relativamente al funzionamento del regime relativo ai mercati di crescita per le PMI, ESMA è tenuta a presentare alla Commissione una Relazione ai sensi dell’art. 90 della Direttiva MiFID II; per tale motivo l’Autorità chiede feedback agli stakeholders relativamente alle proposte dalla stessa formulate per migliorare l’attuale regime, riguardanti, ad esempio, le condizioni minime che un sistema multilaterale di negoziazione deve soddisfare per essere registrato come un “mercato di crescita per le PMI”.

Inoltre, il Regolamento (UE) 2019/2115 riguardante la promozione dell’uso dei mercati di crescita per le PMI ha modificato il Regolamento sugli abusi di mercato (cd. MAR – Regolamento (UE) 596/2014) prevedendo specifiche norme – applicabili dal 1° gennaio 2021 – in materia di contratti di liquidità e di obbligo di compilazione degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate per i mercati di crescita per le PMI; contestualmente, il suddetto Regolamento ha affidato ad ESMA il compito di elaborare norme tecniche di regolamentazione (RTS) e di attuazione (ITS) ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13 “Prassi di mercato ammesse” e 18 “Elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate”.

Per quanto riguarda le norme tecnichedi regolamentazione ex art. 13 del MAR (RTS on liquidity contracts), esse riguardano il modello contrattuale che gli emittenti devono utilizzare in caso di stipula di un contratto di liquidità per le loro azioni; l’RTS specifica gli elementi del contratto di liquidità, le disposizioni riguardanti il fornitore della liquidità e la performance del contratto nonché gli obblighi di trasparenza dell’emittente verso il mercato.

Le norme tecniche di attuazione ex art. 18 del MAR (ITS on isider list), invece, stabiliscono il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate che gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato di crescita per le PMI devono implementare con riferimento a tutti coloro con i quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, anche sulla base di un contratto di lavoro dipendente, o che comunque svolgono determinati compiti tramite i quali hanno accesso alle informazioni privilegiate (quali consulenti, contabili o agenzie di rating del credito).

È possibile partecipare alla consultazione fino al 15 luglio 2020.

Consultation Paper on the functioning of the regime for SME Growth Markets under the Markets in Financial Instruments Directive and on the amendments to the Market Abuse Regulation for the promotion of the use of SME Growth Markets

Cartolarizzazioni

Cartolarizzazioni sintetiche semplici, trasparenti e standardizzate (STS)

Report on STS framework for Synthetic Securitisation under article 45 of Regulation (UE) 2017/2402

L’Autorità Bancaria Europea (EBA) ha pubblicato sul proprio sito internet, in data 6 maggio 2020, un documento dal titolo “Report on STS framework for Synthetic Securitisation under article 45 of Regulation (UE) 2017/2402”.

Si tratta, in particolare, della Relazione elaborata da EBA ai sensi dell’articolo 45 (“Cartolarizzazione sintetica”) del Regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate, cd. STS.

Nello specifico, tale Relazione – predisposta in stretta cooperazione con le altre due Autorità di vigilanza europee, ESMA ed EIOPA – contiene la proposta per l’elaborazione di un quadro specifico per le cartolarizzazioni sintetiche di tipo STS che sono state, infatti, inizialmente escluse dall’ambito di applicazione del suddetto Regolamento (UE) 2017/2402 in quanto caratterizzate da maggiore complessità e rischio di controparte rispetto alle cartolarizzazioni di tipo tradizionale.

EBA, tenuto conto degli sviluppi intercorsi nel mercato delle cartolarizzazioni sintetiche, ha previsto con la Relazione in esame i criteri da considerare per classificare le cartolarizzazioni sintetiche come STS,applicabili limitatamente alle cartolarizzazioni in bilancio. In tal senso EBA ha, quindi, proposto di estendere il quadro STS anche alle cartolarizzazioni sintetiche, al fine di promuovere il finanziamento dell’economia reale e, in particolare, delle piccole e medie imprese (PMI) che beneficiano in misura maggiore di tale tipologia di cartolarizzazioni.

I criteri STS proposti dall’Autorità con riferimento alle cartolarizzazioni sintetiche includono i requisiti relativi a semplicità, trasparenza e standardizzazione analoghi a quelli applicati alle cartolarizzazioni tradizionali nonché altri criteri specifici per le cartolarizzazioni sintetiche, tra i quali quelli per attenuare il rischio di controparte o per gestire varie caratteristiche strutturali di questo tipo di cartolarizzazioni.

Infine, la Relazione affronta il tema del trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni STS e, in particolare, i vantaggi e gli svantaggi di un potenziale trattamento patrimoniale differenziato per questo tipo di cartolarizzazioni rispetto a quello attualmente previsto per le cartolarizzazioni tradizionali (di cui al Regolamento (UE) 2017/2401 sul trattamento prudenziale delle esposizioni cartolarizzate).

Report on STS framework for Synthetic Securitisation under article 45 of Regulation (UE) 2017/2402

Segnalazione di informazioni finanaziarie

Nuovi modelli e istruzioni

Regolamento (UE) 2020/605 della Banca Centrale Europea, del 9 aprile 2020, che modifica il Regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 7 maggio 2020 è stato pubblicato il “Regolamento (UE) 2020/605 della Banca Centrale Europea, del 9 aprile 2020, che modifica il Regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza”, che apporta alcune modifiche agli obblighi riguardanti la segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza in capo ai soggetti vigilati nei confronti delle Autorità Nazionali Competenti (ANC).

Le modifiche apportate al Regolamento (UE) 2015/534 si sono rese necessarie ai fini dell’allineamento con le nuove disposizioni relative ai modelli e alle istruzioni per la segnalazione di informazioni finanziarie introdotte recentemente dal Regolamento di esecuzione (UE) 2020/429 al Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 sugli schemi segnaletici di vigilanza, contenente i modelli che i soggetti vigilati devono utilizzare per le segnalazioni finanziarie.

Nello specifico, il Regolamento (UE) 2020/605 apporta modifiche agli Allegati I “Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza semplificata” e II “Segnalazione finanziaria ai fini di vigilanza ulteriormente semplificata” nonché sostituisce integralmente gli Allegati IV “Punti di dati FINREP in base agli IFRS o ai GAAP nazionali compatibili con gli IFRS” e V “Punti dati FINREP nel contesto delle discipline contabili nazionali” del Regolamento (UE) 2015/534.

Il Regolamento (UE) 2020/605 è in vigore dal 27 maggio 2020 e si applica a decorrere dal 1° giugno 2020.

Regolamento (UE) 2020/605 della Banca Centrale Europea, del 9 aprile 2020, che modifica il Regolamento (UE) 2015/534 sulla segnalazione di informazioni finanziarie a fini di vigilanza

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