Misure di sostegno per il mercato bancario e finanziario per contrastare gli effetti economici derivanti da Covid-19
Nel contesto della pandemia da Covid-19, il Governo, le Autorità di vigilanza Italiane ed Europee, nonché le Associazioni di categoria stanno continuando a mettere a punto importanti misure a sostegno dell’emergenza economico-finanziaria conseguente a quella sanitaria.
Tra queste si segnalano di seguito le principali misure pubblicate in quest’ultima settimana atte a garantire la stabilità del sistema economico nel suo complesso e la continuità operativa degli operatori.
Autorità di vigilanza Italiane:
> Banca D’Italia
Banca d’Italia ha fornito agli intermediari ulteriori indicazioni in materia di segnalazione alla Centrale dei Rischi delle esposizioni creditizie delle imprese beneficiarie delle misure di sostegno finanziario previste dall’art. 56 del cd. Decreto Cura-Italia (Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile n. 27), che si aggiungono a quelle già fornite dall’Autorità con Comunicazione del 23 marzo 2020.
Le precisazioni riguardano il calcolo dei giorni di scaduto e di sconfinamento rispetto alle linee di credito beneficiarie delle misure di sostegno; in particolare, Banca d’Italia ha precisato che – per tali linee di credito e per gli altri provvedimenti che determinano l’inesigibilità temporanea del credito – deve essere interrotto il computo dei giorni di persistenza degli eventuali inadempimenti già in essere ai fini della valorizzazione della variabile “stato del rapporto”.
Eventuali importi già scaduti o sconfinanti alla data in cui è stata accordata la misura di sostegno finanziario continuano, invece, ad essere valorizzati anche durante l’efficacia della misura stessa.
Il conteggio dei giorni degli eventuali inadempimenti ripartirà dal numero di giorni in essere al momento in cui la misura è stata accordata, una volta che quest’ultima sarà cessata. Banca d’Italia precisa, infine, che tali criteri segnaletici trovano applicazione anche con riferimento a finanziamenti oggetto di misure di sostegno finanziario previste da altre disposizioni del suddetto decreto, nonché da ulteriori disposizioni di leggi, decreti, provvedimenti normativi, accordi e protocolli d’intesa connessi all’attuale emergenza, già adottati o da adottarsi.
12 maggio 2020 – Nota di Banca d’Italia sulla conformità agli Orientamenti di EBA sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti
Con Nota n. 4 del 12 maggio 2020, Banca d’Italia ha reso noto di aver comunicato ad EBA l’intenzione di conformarsi agli Orientamenti EBA di aprile 2020 sulle moratorie legislative e non legislative relative ai pagamenti dei prestiti applicate alla luce della crisi Covid-19.
Si ricorda che gli Orientamenti – indirizzati alle Autorità nazionali e agli enti creditizi – forniscono specifiche indicazioni sul trattamento prudenziale delle esposizioni oggetto di moratorie legislative e non legislative intraprese dagli Stati membri per affrontare la carenza di liquidità di imprese e privati dovuta dall’emergenza Covid-19.
In particolare, gli Orientamenti riguardano l’applicazione della definizione di default ai sensi dell’articolo 178 del CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013) nonché la classificazione delle esposizioni oggetto di moratoria come “oggetto di concessione” ai sensi dell’articolo 47 ter di tale Regolamento.
Inoltre, ai sensi degli Orientamenti, per tutta la durata della moratoria, gli enti dovrebbero comunque continuare a valutare se ricorrano indicazioni di “improbabile adempimento” dei debitori soggetti alla moratoria, in conformità delle politiche e delle prassi solitamente applicate a tali valutazioni, tenendo però conto del piano di pagamenti aggiornato per effetto dell’adesione alla moratoria.
Gli Orientamenti si applicano retroattivamente dal 2 aprile 2020 alle banche meno significative, che devono compiere ogni sforzo per conformarvisi.
Gazzetta Ufficiale dell’UE:
> Commissione Europea
8 maggio 2020- Comunicazione della Commissione. Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della Covid-19
Nell’ambito del quadro degli aiuti di Stato previsto in data 19 marzo 2020, la Commissione europea, in data 8 maggio 2020, ha individuato ulteriori misure temporanee per consentire agli Stati membri di sostenere l’economia nel contesto della pandemia da Covid-19.
In particolare, attraverso modifiche al quadro di aiuti di Stato vigente, la Commissione ha esteso il campo di applicazione degli aiuti di Stato all’economia, stabilendo criteri sulla base dei quali gli Stati membri possono ricapitalizzare e fornire debito subordinato alle imprese in difficoltà, preservando nel contempo la parità di condizioni nell’UE.
Relativamente agli aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle imprese, la Commissione ha previsto, al soddisfarsi di determinate condizioni, (i) l’estensione del quadro temporaneo per consentire interventi pubblici mirati sotto forma di aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle società non finanziarie che li necessitano, in modo da contribuire a ridurre il rischio per l’economia dell’UE nel suo complesso e (ii) e una serie di garanzie per evitare indebite distorsioni della concorrenza nel mercato unico.
Con riferimento, invece, agli aiuti alle imprese sotto forma di debito subordinato,il quadro temporaneo come modificato introduce la possibilità per gli Stati membri di sostenere le imprese in difficoltà finanziarie dovute alla pandemia fornendo loro debito subordinato a condizioni favorevoli; si tratta di strumenti di debito subordinati ai crediti ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza che completano la gamma di strumenti a disposizione degli Stati membri nell’ambito dell’attuale quadro temporaneo, compresa la concessione di debito di primo rango alle società che lo necessitano.
Il quadro temporaneo modificato sarà in vigore fino alla fine di dicembre 2020, ad eccezione delle misure di ricapitalizzazione che saranno in vigore fino alla fine di giugno 2021 poiché i problemi di solvibilità potrebbero manifestarsi solo in una fase successiva, con l’evolversi della crisi.
Le presenti modifiche al quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato sono in vigore dall’8 maggio 2020.
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