Modifiche al Temporary Framework in materia di aiuti di Stato

A cura di Manfredi de Vita, Andrea Lensi Orlandi, Flavia Caltagirone e Silvia Riga

Ad un mese dalla prima pubblicazione (oggetto di una preventiva analisi nella newsalert dello scorso 14 aprile, “Temporary Framework in materia di aiuti di Stato per rispondere all’emergenza COVID-19”), la Commissione europea ha adottato una “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza della COVID-19” relativa agli interventi in forma di ricapitalizzazione.

Diversamente dalle misure di aiuto di Stato sin qui oggetto di intervento nel quadro del Temporary Framework, gli interventi di ricapitalizzazione attraverso fondi pubblici presentano natura certamente più invasiva e possono comportare impatti significativi sulla struttura concorrenziale dei mercati interessati.

Il testo adottato dalla Commissione ricerca quindi un punto di equilibrio tra esigenze diverse: (i) permettere agli Stati membri di intervenire rapidamente in favore delle imprese più a rischio e il cui fallimento comporterebbe conseguenze sistemiche sull’economia; (ii) assicurare un elevato livello di controllo della Commissione sulla proporzionalità degli aiuti; (iii) garantire la temporaneità delle ricapitalizzazioni per evitare distorsioni di lungo periodo alla concorrenza nel mercato interno.

La Commissione ha perciò chiarito che la concessione di sostegno pubblico nazionale alle imprese che incontrano difficoltà finanziarie in conseguenza della pandemia dovrebbe essere presa in considerazione solo nei casi in cui non sia possibile trovare nessun’altra soluzione adeguata, prevedendosi condizioni chiare per quanto riguarda l’entrata dello Stato nel capitale delle entità interessate, la sua remunerazione e l’uscita.

La Commissione ha altresì dedicato un particolare riferimento alla transizione verde ed alla trasformazione digitale, riconoscendo il loro ruolo centrale e prioritario nel garantire una ripresa positiva.

Gli interventi che saranno adottati dagli Stati membri per favorire il perseguimento di questi obiettivi saranno perciò accolti con particolare favore, anche dal momento che siffatte misure, implementate livello nazionale, permetteranno di conseguire gli obiettivi politici dell’Unione.

In questo contesto, il Temporary Framework si è focalizzato sui seguenti aspetti afferenti alle ricapitalizzazioni:

Soggetti beneficiari

Le nuove misure non contemplano soglie dimensionali dell’impresa beneficiaria. Il soggetto ricevente dovrà tuttavia soddisfare quattro criteri cumulativi:

  1. in assenza di aiuto, l’impresa sarebbe destinata a fallire o non sarebbe più in grado di mantenere vive le proprie attività;
  2. il suo fallimento provocherebbe conseguenze sociali o occupazionali negative;
  3. il beneficiario non è in grado di trovare adeguate risorse finanziarie sul mercato; e
  4. il beneficiario non era in stato di difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.
Notifica e controllo della Commissione

Ciascun intervento sarà soggetto ad approvazione da parte della Commissione, previa notifica del relativo regime da parte degli Stati membri.

Cumulativamente, è prevista una soglia di notifica individuale pari ad Euro 250 milioni.

In altri termini, al di sotto di tale threshold, gli aiuti richiesti potranno basarsi su uno schema da notificare una tantum: tale ipotesi sarà particolarmente rilevante per l’eventuale salvataggio “orizzontale” di interi settori caratterizzati dalla presenza di un elevato numero di PMI.

Misure di ricapitalizzazione

Le categorie di strumenti di ricapitalizzazione a disposizione degli Stati membri suggerite dalla Commissione sono:

  1. strumenti di capitale (emissione di nuove azioni ordinarie o privilegiate) e/o
  2. strumenti ibridi di capitale (diritti di partecipazione agli utili, partecipazioni senza diritto di voto e a responsabilità limitata, obbligazioni convertibili, garantite o non).

Tali strumenti saranno ugualmente utilizzabili, separatamente o congiuntamente.

Necessità e proporzionalità dell’intervento pubblico

Alla luce del loro elevato effetto distorsivo sul mercato, le ricapitalizzazioni saranno ammesse solo previa dimostrazione che nessun’altra tipologia di aiuto di Stato avrebbe pari efficacia.

Sebbene non sia stata stabilita una soglia massima di aiuto – né in termini percentuali né di cifra – l’intervento pubblico dovrà limitarsi a ripristinare il livello di capitalizzazione pre-crisi dell’azienda beneficiaria, nel rispetto della situazione aziendale al 31 dicembre 2019.

Remunerazione e uscita dello Stato dall’equity

L’investimento pubblico dovrà essere adeguatamente remunerato e la ricapitalizzazione rimborsata dal beneficiario al ristabilirsi della situazione economica.

Inoltre, all’interno della notifica dovrà essere previsto un meccanismo di “step-up” volto a incentivare la società beneficiaria o i suoi socia riacquistare le partecipazioni, così da assicurare la natura temporanea dell’intervento pubblico.

Inoltre, il meccanismo di incentivi – basato sul trasferimento automatico di partecipazioni, sulla distribuzione dei dividendi, sull’emissione di strumenti ibridi o alternativi – entrerà in funzione entro tre anni dall’intervento.

Divieto di sovvenzioni incrociate, di acquisizioni e tempistica dell’intervento ed “exit strategy

La ricapitalizzazione non potrà essere concessa al fine di effettuare trasferimenti infragruppo o per acquisire imprese terze. Inoltre, gli interventi saranno ammessi fino alla data del 30 giugno 2021 (sei mesi in più rispetto alla proposta iniziale della Commissione).

Qualora, entro sei anni dall’intervento, la partecipazione pubblica non si riducesse al di sotto del 15%, sarà necessario notificare alla Commissione un piano di ristrutturazione in conformità con gli “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”. Gli interventi di ricapitalizzazioneoggetto del Temporary Framework dovranno, in ogni caso, aver luogo entro il 1° luglio 2021.

Let’s Talk

Andrea Lensi Orlandi

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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Manfredi de Vita

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Of Counsel

Flavia Caltagirone

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