Weekly Newsalert | Financial Regulatory Outlook

A cura di Fabrizio Cascinelli, Giovanni Stefanin e Mario Zanin

MiFID II

Rendicontazione ex post dei costi e oneri

Raccomandazione Consob n. 1/2020 del 7 maggio 2020.

Raccomandazione sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex post dei costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori

Ad esito del processo di consultazione tenutosi tra febbraio e marzo 2020, Consob ha adottato la “Raccomandazione sulle modalità di rendicontazione ex post dei costi e degli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori”.

L’iniziativa della Consob si iscrive nel quadro normativo disegnato da MiFID II e dai relativi atti delegati, che richiede agli intermediari maggiore trasparenza informativa sui costi e sugli oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori, nell’ottica di consentire agli investitori una valutazione consapevole degli investimenti effettuati.

Pertanto, tenuto conto delle specificità del mercato domestico, che si caratterizza per la presenza di una rilevante attività distributiva diretta a investitori classificati come retail, Consob ha formulato specifiche raccomandazioni agli intermediari.

Tali raccomandazioni discendono dal principio generale secondo cui tutte le informazioni indirizzate alla clientela devono essere «corrette, chiare e non fuorvianti», e sono volte a consentire:

  • la pronta individuazione, all’interno dei documenti trasmessi, della disclosure su costi e oneri;
  • la comprensione del significato delle voci esposte;
  • la valutazione dell’effettiva incidenza delle voci considerate;
  • la riconciliazione delle voci esposte nell’informativa analitica con quelle presenti nell’informativa aggregata;
  • la comparazione dei documenti ricevuti da diversi intermediari.

Più nel dettaglio, le raccomandazioni riguardano (i) la struttura e contenuto dell’informativa aggregata, (ii) il rapporto fra informativa aggregata e analitica e (iii) la tempistica di invio della rendicontazione ex post.

Con riferimento alla (i) struttura e contenuto dell’informativa aggregata, Consob raccomanda di rendere la rendicontazione su costi e oneri, alternativamente, con un documento stand alone, che può essere trasmesso contestualmente ad altri documenti (dai quali deve restare fisicamente distinto) oppure all’interno di un documento di contenuto più ampio, in una sezione posta nella prima pagina, con un’opportuna evidenziazione grafica, attraverso un’idonea e specifica intitolazione in carattere grassetto e senza che nella sezione medesima siano riportate ulteriori informazioni o messaggi promozionali.

Inoltre, l’esposizione dei costi e oneri in forma aggregata dovrebbe essere effettuata, distintamente per il servizio di gestione di portafogli e per gli altri servizi, attraverso l’impiego della tabella indicata da ESMA nelle proprie “Questions and Answers on MiFID II and MiFIR investor protection and intermediaries topics” (Q&A n. 13 del documento, sezione “Informations on costs and charges”).

Per quanto riguarda il (ii) rapporto fra informativa aggregata e analitica, gli intermediari dovrebbero porre gli investitori in condizione di poter riconciliare le voci esposte nell’informativa analitica (ove richiesta dal cliente) e in quella aggregata, sia con riguardo ai valori monetari che a quelli percentuali (qualora non fosse possibile la riconciliazione dei valori percentuali, l’intermediario dovrebbe fornire specifica avvertenza di tale circostanza, illustrandone le ragioni).

Infine, con riferimento alla (iii) tempistica di invio della rendicontazione ex post, Consob dispone che gli intermediari trasmettano le rendicontazioni riferite all’anno solare entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.

Qualora l’intermediario fornisca, oltre alla rendicontazione annuale su costi e oneri anche una rendicontazione infrannuale, dovrebbe chiarire al cliente che l’importo annuale potrebbe non coincidere, nei valori assoluti e/o in quelli percentuali, con la sommatoria degli importi esposti negli intervalli intermedi, dando sinteticamente conto delle relative ragioni.

Da ultimo Consob dispone che le rendicontazioni relative all’anno 2019, ove non ancora inviate, avuto riguardo all’emergenza sanitaria in corso, dovrebbero essere trasmesse ai clienti quanto prima, nel rispetto del principio generale secondo cui le informazioni indirizzate alla clientela “devono essere corrette, chiare e non fuorvianti” e nell’osservanza della normativa vigente.

Raccomandazione n. 1/2020 del 7 maggio 2020. Raccomandazione sulle modalità di adempimento dell’obbligo di rendicontazione ex post dei costi e oneri connessi alla prestazione di servizi di investimento e accessori

Osservazioni al documento di consultazione del 21 febbraio 2020

Comunicato stampa e Relazione illustrativa

MiFID II

Dimensioni dei tick di negoziazione

Delibera Consob n. 21339 del 29 aprile 2020.

Modifiche al Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 maggio 2020 è stata pubblicata la Delibera Consob n. 21339 del 29 aprile 2020 recante “Modifiche al Regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati, adottato con Delibera del 28 dicembre 2017, n. 20249“.

La Delibera apporta una modifica mirata al Regolamento Mercati, in particolare all’articolo 9 “Requisiti operativi delle sedi di negoziazione“, al fine di adeguare il regime sul tick size applicabile alle sedi di negoziazione a quanto previsto dalla normativa europea, integrando la vigente disciplina di attuazione della Direttiva MiFID II contenuta nel Regolamento mercati.

Nello specifico, viene previsto che l’applicazione delle dimensioni dei tick di negoziazione non possa impedire alle sedi di negoziazione di abbinare ordini di dimensione elevata al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.

Si ricorda che gli ordini di dimensione elevata sono identificati dal Regolamento delegato (UE) 2017/587 integrativo del Regolamento MiFIR per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento relativamente ad azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati (ETF), certificati e altri strumenti finanziari analoghi e sull’obbligo di eseguire le operazioni su talune azioni nelle sedi di negoziazione o tramite gli internalizzatori sistematici.

La modifica apportata al Regolamento Mercati è in vigore dal giorno 9 maggio 2020.

Delibera Consob n. 21339 del 29 aprile 2020

Prestatori di servizi di pagamento

Obbligo di comunicazione nei confronti degli esercenti (ex Decreto Fiscale)

Provvedimento della Banca d’Italia del 21 aprile 2020 di attuazione dell’articolo 22 comma 5 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

Banca d’Italia ha pubblicato, in data 11 maggio 2020, il Provvedimento del 21 aprile 2020 di attuazione dell’articolo 22 comma 5 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,cd. Decreto Fiscale 2020, convertito con modifiche dalla Legge n. 157/2019.

Il Provvedimento prevede l’attuazione delle previsioni in materia di credito di imposta riconosciuto agli esercenti attività d’impresa, arte e professioni con riferimento alle commissioni da questi ultimi pagate in relazione alle transazioni effettuate con i consumatori mediante strumenti di pagamento elettronici tracciabili.

L’articolo 22 del Decreto Fiscale, affida, infatti, a Banca d’Italia il compito di redigere un provvedimento atto a individuare le modalità e i criteri che i prestatori di servizi di pagamento (PSP) che hanno stipulato un contratto di convenzionamento con gli esercenti devono seguire per trasmettere agli stessi, mensilmente e per via telematica, l’elenco delle transazioni effettuate e le informazioni relative alle commissioni corrisposte.

Pertanto, l’Autorità ha specificato (i) le informazioni che i PSP devono trasmettere agli esercenti per via telematica entro il 20° giorno del mese successivo al periodo in cui sono state effettuate le operazioni di pagamento (cd. periodo di riferimento) e (ii) il formato da utilizzare che assicuri l’integrità e l’inalterabilità delle informazioni trasmesse.

Le informazioni da trasmettere agli esercenti riguardano, nello specifico:

  • l’elenco, il numero e il valore totale delle operazioni di pagamento effettuate mediante carte di credito, debito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili nel periodo di riferimento;
  • il prospetto descrittivo delle commissioni relative a tali operazioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri l’ammontare delle commissioni totali, l’ammontare delle commissioni addebitate sul transatto per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali e l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia.

Si precisa che il Provvedimento comprende anche un Allegato tecnico esplicativo con alcuni chiarimenti forniti da Banca d’Italia per una più agevole lettura delle disposizioni contenute nel Provvedimento.

Le previsioni del Provvedimento si applicano a partire dal 1° luglio 2020.

Provvedimento Banca d’Italia del 21 aprile 2020 di attuazione dell’articolo 22 comma 5 del Decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124

Società con azioni quotate

Maggiorazione del voto

Comunicazione Consob n. 5 dell’8 maggio 2020.

Chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina del voto maggiorato di cui all’art. 127-quinquies del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”)

Con Comunicazione n. 5 dell’8 maggio 2020, Consob ha fornito alcuni chiarimenti in merito all’applicazione della disciplina del voto maggiorato prevista dall’art. 127-quinquies del TUF.

L’articolo 127-quinquies del TUF “Maggiorazione del voto”, prevede la possibilità per gli emittenti quotati e quotandi di introdurre nel proprio statuto il meccanismo del voto maggiorato (in deroga al principio “un voto-un’azione”) in caso di detenzione di azioni per un periodo continuativo di almeno 24 mesi, disciplinando le condizioni e le modalità di attribuzione del voto maggiorato, nonché la perdita di tale beneficio.

Consob ricorda che l’istituto della maggiorazione rappresenta uno strumento di incentivazione dell’investimento di lungo periodo e, dunque, una misura premiale per gli azionisti stabili.

Con la presente Comunicazione, Consob chiarisce uno specifico profilo applicativo della disciplina in esame, emerso nell’espletamento dell’attività di vigilanza dell’Autorità; in particolare, Consob affronta il tema relativo all’ammissibilità della maggiorazione del diritto di voto in capo a un socio in considerazione di un periodo di detenzione – precedente alla quotazione dell’emittente – che ricomprenda anche il periodo in cui la società quotanda rivestiva la forma giuridica di S.r.l. e non di S.p.A.

Infatti, il suddetto art. 127-quinquies consente, al comma 7, alle società quotande di computare nel periodo continuativo di detenzione delle azioni, anche il periodo pregresso, anteriore alla quotazione ai fini della maggiorazione del diritto di voto.

Nello specifico, l’Autorità chiarisce che tale disposizione trova applicazione anche con riferimento alle quote di S.r.l. a condizione che vi sia una continuità tra il pacchetto azionario oggetto di maggiorazione e il pacchetto detenuto – anche in forma di quote – nel periodo necessario ai fini della maturazione del diritto di maggiorazione.

Tale chiarimento dell’Autorità è basato (i) sul fatto che il riferimento al “possesso anteriore” contenuto nel comma 7 dell’art. 127-quinquies del TUF assume una valenza generica, ricomprendendo, pertanto, ogni forma di partecipazione societaria (sia essa rappresentata da azioni o da quote) nonché (ii) sull’intenzione di incentivare la quotazione delle imprese italiane (a forte caratterizzazione familiare) e di “premiare” il mantenimento di investimenti azionari a lungo termine, al fine di favorire la stabilità degli indirizzi gestionali.

Comunicazione Consob n. 5 del 8 maggio 2020

Antiriciclaggio e antiterrorismo

Nuovo Piano d’azione

Comunicazione della Commissione europea relativa al Piano d’Azione contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo

Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 13 maggio 2020 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione europea, dal titolo “Comunicazione della Commissione relativa a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo”.

Tale Comunicazione si inserisce all’interno del nuovo approccio organico adottato della Commissione in data 8 maggio 2020 e volto a rafforzare ulteriormente la lotta dell’Unione Europea contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo (AML/CFT); in particolare, la Comunicazione riguarda il nuovo Piano d’Azione contenente le misure concrete che la Commissione intende adottare per migliorare l’applicazione, la vigilanza e il coordinamento delle norme europee in materia di AML/CFT.

L’obiettivo dell’Autorità è quello di colmare le eventuali lacune rimanenti e rimuovere i possibili anelli deboli dell’attuale normativa europea.

Il Piano d’Azione illustra in che modo la Commissione intende realizzare detti obiettivi e si basa sui seguenti sei pilastri:

  1. garantire l’effettiva attuazione del quadro esistente dell’UE in materia di AML/CFT, proponendo raccomandazioni specifiche per paese nel secondo trimestre del 2020;
  2. creare un corpus normativo rafforzato dell’UE in ambito AML/CFT sulla base di un’approfondita valutazione d’impatto, presentando nel primo trimestre del 2021 proposte legislative dedicate;
  3. realizzare a livello UE la vigilanza AML/CFT, presentando proposte per l’istituzione di un’autorità di vigilanza AML/CFT a livello dell’UE nel primo trimestre del 2021;
  4. istituire un meccanismo di sostegno e cooperazione per le unità di informazione finanziaria, presentando specifiche proposte al riguardo nel primo trimestre del 2021;
  5. attuare le disposizioni di diritto penale e lo scambio di informazioni a livello unionale, pubblicando orientamenti sui partenariati pubblico-privato entro il primo trimestre del 2021;
  6. rafforzare la dimensione internazionale del quadro in materia di AML/CFT, valutando l’adozione di atti delegati nel corso del 2020, continuando a collaborare con gli Stati membri e intensificando la sua partecipazione al GAFI, affinché l’UE possa svolgere un ruolo più incisivo a livello mondiale.

Eventuali feedback sulle azioni proposte dalla Commissione nel Piano d’Azione devono essere forniti – entro il 29 luglio 2020 – rispondendo alla consultazione, strutturata sotto forma di questionario, avviata l’8 maggio dall’Autorità contestualmente alla pubblicazione della presente Comunicazione.


Comunicazione della Commissione relativa a un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

Consultazione pubblica su un piano d’azione per una politica integrata dell’Unione in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo

Equilbrio tra i generi negli organi delle società con azioni quotate

Quote di genere

Delibera Consob n. 21359 del 13 maggio 2020

Modifiche del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti in materia di trasparenza societaria

A seguito della consultazione tenutasi tra gennaio e marzo 2020, Consob ha pubblicato la Delibera n. 21359 del 13 maggio 2020 che apporta modifiche al Regolamento Emittenti per adeguarlo alle disposizioni introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2020 (Legge 27 dicembre 2019, n. 160) in materia di equilibrio tra generi negli organi sociali delle imprese quotate in Borsa.

Le nuove norme in materia di quote di genere previste dalla Legge di Bilancio 2020 hanno apportato alcune modifiche al TUF, in particolare agli articoli 147 – ter “Elezione e composizione del Consiglio di Amministrazione” e 148 “Composizione” (degli Organi di controllo), disponendo una quota riservata al genere meno rappresentato per gli organi di amministrazione e di controllo pari “ad almeno due quinti” (40%) e stabilendo che tale criterio si applichi per “sei mandati consecutivi”.

Le previgenti disposizioni in materia prevedevano, invece, una quota riservata al genere meno rappresentato pari ad almeno un terzo (33%) dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, che trovava applicazione per tre mandati consecutivi.

Sul tema, Consob – con Comunicazione n. 1 del 30 gennaio 2020 – aveva chiarito le modalità applicative delle nuove norme in materia di quote di genere negli organi delle società con azioni quotate.

Con la nuova Delibera n. 21359, Consob adegua la normativa secondaria sulle quote di genere e ribadisce che il criterio per il computo dei posti negli organi sociali da riservare al genere meno rappresentato è quello dell’arrotondamento per eccesso, prevedendo invece, l’arrotondamento per difetto solo nel caso degli organi sociali formati da tre componenti, tenuto conto della impossibilità aritmetica di garantire l’equilibrio di genere in base all’arrotondamento per eccesso.

Nel dettaglio l’Autorità ha disposto la modifica dell’art 144-undecies.1 “Equilibrio tra generi” del Regolamento Emittenti prevedendo che le nuove disposizioni si applichino già a partire dai nuovi rinnovi degli organi sociali delle società quotate che avranno luogo nella prossima stagione assembleare del 2020.

Le modifiche riguardano, principalmente, i commi 1 e 3 dell’articolo 144-undecies.1 e prevedono, rispettivamente:

  • che il criterio di riparto “di almeno due quinti” del genere meno rappresentato si applichi per sei mandati consecutivi (e non più tre) a decorrere dal primo rinnovo successivo al 1° gennaio 2020;
  • l’inapplicabilità della regola dell’arrotondamento per eccesso all’unità superiore nel caso di organi sociali formati da tre componenti, al fine di consentire l’applicazione a tali fattispecie del nuovo criterio di riparto di “almeno due quinti”.

Inoltre, la Delibera sostituisce integralmente l’Allegato 4 del Regolamento Emittenti recante “Modelli di comunicazione ex art. 120 del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998”.

La Delibera entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non ancora avvenuta.

Comunicato stampa

Delibera Consob n. 21359

Esito della consultazione

Let’s Talk

Avv. Giovanni Stefanin

PwC TLS Avvocati e Commercialisti

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Avv. Fabrizio Cascinelli

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Avv. Mario Zanin

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