Chiarimenti in merito alla prova delle cessioni intra-UE – Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 12/E del 12 maggio 2020

A cura di PwC TLS VAT, Customs and Excise

Con la Circolare n. 12/2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito alle prove documentali necessarie ai fini del regime di non imponibilità IVA delle cessioni intra-UE, alla luce del nuovo contesto normativo introdotto dal Reg. UE n. 1912/2018 (i.e. art. 45-bis del Reg. UE n. 282/2011, nel seguito “art. 45-bis”), in vigore dal 1° gennaio 2020.

In particolare, dopo aver riepilogato i principali interventi di prassi formulati nel tempo, l’Agenzia delle Entrate ha dato la propria interpretazione delle disposizioni unionali, di cui si elencano nel seguito i punti più significativi:

L’Agenzia delle Entrate ritiene che la presunzione circa l’avvenuto trasporto dei beni in ambito UE (i.e. comma 1, lett. a) e b), dell’art. 45-bis) possa essere riconosciuta anche in relazione alle operazioni realizzate anteriormente al 1° gennaio 2020 qualora il contribuente possieda un corredo documentale integralmente coincidente con le indicazioni della norma unionale.

Cessioni con trasporto curato dall’acquirente o per suo conto

L’Agenzia delle Entrate chiarisce che la trasmissione al venditore della dichiarazione da parte dell’acquirente (il quale certifica che i beni sono stati trasportati o spediti nello Stato UE di destino), di cui all’art. 45-bis, comma 1, lett. b) punto i), oltre il termine del decimo giorno del mese successivo alla cessione (termine così fissato da detta norma), non preclude la possibilità, in presenza di tutte le altre condizioni previste dall’art. 45-bis, di poter beneficiare della presunzione circa l’effettuazione del trasporto. Tuttavia, non viene specificato se il cedente, nelle more della ricezione tardiva, debba attuare specifici rimedi o temporanee azioni di auto-regolarizzazione.

Trasporto o spedizione effettuati direttamente dal cedente o dal cessionario

Nei casi in cui il trasporto dei beni venga effettuato con mezzi propri (i.e. senza l’intervento di altri soggetti terzi, come spedizionieri o trasportatori), è esclusa l’applicazione delle presunzioni, di cui all’art. 45-bis, in ordine alla dimostrazione che le merci siano state trasportate o spedite in altro Stato UE. Infatti, ai fini dell’applicazione della presunzione, gli elementi di prova devono provenire da due parti indipendenti tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente. A tal riguardo, l’Agenzia delle Entrate fornisce ulteriori esempi rispetto ai quali il requisito dell’indipendenza non può considerarsi verificato. È il caso, tra gli altri, della stabile organizzazione con la propria casa madre, o laddove i soggetti siano legati da vincoli familiari, personali, gestionali, associativi (e.g. società legate da rapporti di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile).

Rapporto tra la presunzione di cui all’art. 45-bis e la prassi nazionale

L’Agenzia delle Entrate ritiene che, in tutti i casi in cui non si renda applicabile la presunzione di cui all’art. 45-bis, possa continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, adottata prima dell’entrata in vigore del medesimo articolo, in tema di prova del trasporto intra-UE dei beni.

Resta inteso, secondo l’Agenzia delle Entrate, che detta prassi nazionale individua documenti la cui idoneità a provare l’avvenuto trasporto è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell’amministrazione finanziaria.

Per completezza, alleghiamo una breve tabella riassuntiva della documentazione probatoria delle cessioni intra-UE secondo l’art. 45 bis del Reg. UE n. 282/2011:

Il nuovo articolo 45-bis introduce la presunzione relativa che i beni siano stati spediti o trasportati in altro Stato UE qualora ricorrano specifiche condizioni di cui gli operatori devono fornire prova nei modi e nei termini previsti dalle nuove disposizioni. Dette condizioni sono differenti a seconda che il trasporto dei beni sia effettuato dal soggetto cedente o dal soggetto cessionario. In particolare, nel caso di:

  • trasporto o spedizione eseguiti dal cedente (o a terzi per suo conto)
Documentazione probatoria
Almeno 2 dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, provenienti da soggetti diversi tra loro e indipendenti sia dal venditore che dall’acquirente1) DDT (documento di trasporto) o CRM (lettera di vettura internazionale) firmato dal cedente, dal cessionario o dal vettore
2) Polizza di carico
3) Fattura di trasporto aereo
4) Fattura emessa dallo spedizioniere
Uno qualsiasi degli elementi sopra indicati, in combinazione con uno dei seguenti elementi di prova, non contraddittori, che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da parti diverse dal venditore e dall’acquirente1) Polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni
2) Documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni
3) Documenti ufficiali rilasciati da una Pubblica Autorità (es. notaio), che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione
4) Ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro
  • trasporto o spedizione eseguiti dal cessionario (o a terzi per suo conto)  
Documentazione probatoria
Oltre a quanto già previsto nel caso di trasporto o spedizione eseguiti dal cedente o da terzi per suo conto, anche:
Dichiarazione scritta rilasciata dall’acquirente entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente (o da terzi per suo conto) e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beniContenuto della dichiarazione:
1. Data di rilascio
2. Nome e indirizzo dell’acquirente
3. Quantità e natura dei beni
4. Data e luogo di arrivo dei beni
5. Numero di identificazione (nel caso di cessione di mezzi di trasporto)
6. Identificazione del soggetto che accetta i beni per conto dell’acquirente

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